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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2025

Cassazione n. 24702/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 899/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12945/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento dei motivi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Catania ha rigettato l’istanza proposta dal Bontempo nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catania di applicazione della misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis cod. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24702/2025 Roma, lì, 04/07/2025 pen., quale partecipe del clan mafioso promosso da [OSCURATO:PERSONA] nel territorio di Bronte, Maniace, Maletto e zone limitrofe dal 2021 all’aprile del 2022.

2. Avverso tale provvedimento il Bontempo ha proposto, con i difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione.

2.1. Con il primo deduce inosservanza e/o erronea applicazione di legge con riferimento al delitto associativo di cui all’art. 416-bis, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., contestato nel capo di imputazione provvisorio.

A fondamento delle censure lamenta l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza poiché dalle risultanze captative i rapporti con il Galati sarebbero giustificati dalla loro risalente amicizia e dalla successiva frequentazione per la fornitura di prodotti caseari e quelli con lo Spitaleri da un consolidato rapporto fra allevatori i cui armenti pascolano su terreni contigui.

Sottolinea, poi, che, dall’intercettazione n. 838 del 28 gennaio 2022, risulta che Galati, nella conversazione con [OSCURATO:PERSONA], il quale gli chiede se anche esso ricorrente “cerca soldi”, risponde che si fa gli affari suoi e se la passa meglio, ovvero che non gli interessa, sicché la valutazione offerta dal Tribunale di tale conversazione quale indiziante di un vincolo associativo sarebbe assolutamente incongrua.

Quanto all’incontro con i coindagati adraniti del 10 novembre 2021, assume che risulta che egli si era semplicemente limitato ad accompagnare sul posto l’amico Spitaleri, privo di patente di guida, senza che risulti che lo stesso gli avesse indicato le ragioni dell’incontro né parlato di tale Gagliolo, che sarebbe stato sottoposto ad estorsione.

Lamenta, ulteriormente, che dai file audio delle conversazioni del 3 febbraio 2022 non si comprende che la madre di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto soldi né che il dialogo tra lui e il Galati che gli dice di informare lo Spitaleri lo coinvolga in quanto affiliato all’organizzazione, trattandosi, in realtà, di un reclamo dell’amico per soldi dovuti per forniture di prodotti caseari.

Il ricorrente, alla luce delle indicate premesse, assume, dunque, complessivamente la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza che per il delitto ascritto di partecipazione ad un’associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. devono essere modulati avendo riguardo ai principi espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce “Mannino” e “Modaffari”.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 275 cod. proc. pen. in forza in relazione alla presunzione di cui al comma 3 di tale disposizione, ritenuta insuperabile dal Tribunale del Riesame alla luce della gravità delle condotte accertate sino ad epoca abbastanza recente, dell’elevato allarme sociale del clan di appartenenza, fortemente radicato sul territorio e collegato a mafie storiche catanesi, della professionalità criminale di esso indagato, già condannato in secondo grado per estorsione aggravata dal metodo mafioso e lesioni e con un giudizio pendente per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed estorsione aggravata, e dell’importanza del ruolo rivestito di portavoce e autista del responsabile locale.

Assume che tali argomentazioni si risolverebbero, in realtà, in mere formule di stile, del tutto sganciate da un quadro indiziario nel quale non risultano elementi a proprio carico sin dal 2022 e che i fatti anteriori non sono idonei, per assenza di attualità e concretezza, a giustificare la misura cautelare, anche in considerazione del rilevante “tempo silente” decorso.

3. In data 23 maggio 2025, i difensori del ricorrente hanno depositato memoria contenente motivi nuovi, con la quale hanno ribadito la fragilità del quadro indiziario fondato, sostanzialmente, sulla mera frequentazione con determinati soggetti in tesi appartenenti a un’associazione mafiosa e non già su condotte concrete integranti una partecipazione alla stessa compagine associativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo non è fondato.

1.1. Occorre premettere, su un piano generale, che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

1.2. Alla luce di tale criterio ermeneutico, la decisione censurata non è incorsa sotto alcun profilo in un vizio di manifesta irragionevolezza nell’interpretazione delle risultanze delle intercettazioni.

Con riferimento, in particolare, agli elementi dei quali il ricorrente assume che il Tribunale del Riesame abbia effettuato una valutazione incongrua alla luce delle risultanze processuali, occorre evidenziare quanto segue.

Rispetto all’episodio del 10 novembre 2021, la decisione censurata ha adeguatamente risposto all’analoga doglianza formulata dal Bontempo in sede di riesame ponendo in rilievo che, anche a voler ritenere che nell’intercettazione non fosse udibile la parola “Gagliolo” ,dal contesto riservato dell’incontro fra associati di paesi diversi in una zona appartata del cimitero era possibile ricostruire con un elevato livello di probabilità la natura illecita dell’intervento richiesto allo Spitaleri, che lo aveva poi commentato con il ricorrente.

Inoltre, parimenti logica è l’interpretazione fornita della captazione tra il Galati e il [OSCURATO:PERSONA], nel senso che il disinteresse del primo rispetto alla lamentata limitata partecipazione del ricorrente, che pure chiedeva di essere pagato, alle attività del sodalizio, non dipendeva dalla circostanza che il Bontempo non facesse parte della compagine associativa bensì che dovesse occuparsene lo Spitaleri perché a lui più vicino.

Assolutamente ragionevole è, altresì, l’interpretazione delle intercettazioni con riferimento alle richieste economiche formulate dai familiari detenuti nei confronti dello Spitaleri e veicolati allo stesso dal Galati attraverso il Bontempo.

1.3. Di conseguenza, il Tribunale del Riesame, rispondendo puntualmente alle doglianze della difesa del ricorrente reiterate in questa sede, ha indicato in maniera congrua la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Bontempo, costituiti dalla concreta messa a disposizione del sodalizio quale “portavoce” ed autista di [OSCURATO:PERSONA], a propria volta attinto da gravi indizi di colpevolezza, quale longa manus del boss detenuto [OSCURATO:PERSONA].

In definitiva, quindi, il motivo di ricorso si riduce, al di là della formulazione della doglianza quale violazione di legge, nella richiesta di una diversa valutazione delle emergenze processuali, non compatibile con i poteri della Corte di cassazione.

Come hanno chiarito, infatti, anche le Sezioni Unite nella sentenza “Audino”, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

D’altra parte, occorre anche ricordare che, in tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell'indagato, e non anche la precisione e la concordanza (ex ceteris, Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532; Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262). 2.Alla luce di quanto evidenziato nel disattendere il primo motivo, deriva anche il rigetto del secondo, che si fonda soltanto, venuta meno la questione sull’effettiva sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto provvisoriamente ascritto, sulla valorizzazione del c.d. tempo silente nel periodo di tempo che va dall’aprile del 2022 al 2025.

Al riguardo, nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata, purché si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del c.d.

"tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698).

In particolare, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il c.d.

"tempo silente" non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (tra le altre, Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905).

Sennonché il Bontempo non ha indicato alcun elemento idoneo a disvelare che nel (limitato) tempo nel quale è stato in libertà e non risulta aver commesso altre condotte riconducibili all’attività dell’associazione criminosa, ha receduto dalla stessa o, comunque, significativo nella prospettiva di un concreto allontanamento dalla compagine associativa.

3. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 899/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12945/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento dei motivi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Catania ha rigettato l’istanza proposta dal Bontempo nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catania di applicazione della misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis cod. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24702/2025 Roma, lì, 04/07/2025 pen., quale partecipe del clan mafioso promosso da [OSCURATO:PERSONA] nel territorio di Bronte, Maniace, Maletto e zone limitrofe dal 2021 all’aprile del 2022. 2. Avverso tale provvedimento il Bontempo ha proposto, con i difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo deduce inosservanza e/o erronea applicazione di legge con riferimento al delitto associativo di cui all’art. 416-bis, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., contestato nel capo di imputazione provvisorio. A fondamento delle censure lamenta l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza poiché dalle risultanze captative i rapporti con il Galati sarebbero giustificati dalla loro risalente amicizia e dalla successiva frequentazione per la fornitura di prodotti caseari e quelli con lo Spitaleri da un consolidato rapporto fra allevatori i cui armenti pascolano su terreni contigui. Sottolinea, poi, che, dall’intercettazione n. 838 del 28 gennaio 2022, risulta che Galati, nella conversazione con [OSCURATO:PERSONA], il quale gli chiede se anche esso ricorrente “cerca soldi”, risponde che si fa gli affari suoi e se la passa meglio, ovvero che non gli interessa, sicché la valutazione offerta dal Tribunale di tale conversazione quale indiziante di un vincolo associativo sarebbe assolutamente incongrua. Quanto all’incontro con i coindagati adraniti del 10 novembre 2021, assume che risulta che egli si era semplicemente limitato ad accompagnare sul posto l’amico Spitaleri, privo di patente di guida, senza che risulti che lo stesso gli avesse indicato le ragioni dell’incontro né parlato di tale Gagliolo, che sarebbe stato sottoposto ad estorsione. Lamenta, ulteriormente, che dai file audio delle conversazioni del 3 febbraio 2022 non si comprende che la madre di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto soldi né che il dialogo tra lui e il Galati che gli dice di informare lo Spitaleri lo coinvolga in quanto affiliato all’organizzazione, trattandosi, in realtà, di un reclamo dell’amico per soldi dovuti per forniture di prodotti caseari. Il ricorrente, alla luce delle indicate premesse, assume, dunque, complessivamente la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza che per il delitto ascritto di partecipazione ad un’associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. devono essere modulati avendo riguardo ai principi espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce “Mannino” e “Modaffari”. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 275 cod. proc. pen. in forza in relazione alla presunzione di cui al comma 3 di tale disposizione, ritenuta insuperabile dal Tribunale del Riesame alla luce della gravità delle condotte accertate sino ad epoca abbastanza recente, dell’elevato allarme sociale del clan di appartenenza, fortemente radicato sul territorio e collegato a mafie storiche catanesi, della professionalità criminale di esso indagato, già condannato in secondo grado per estorsione aggravata dal metodo mafioso e lesioni e con un giudizio pendente per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed estorsione aggravata, e dell’importanza del ruolo rivestito di portavoce e autista del responsabile locale. Assume che tali argomentazioni si risolverebbero, in realtà, in mere formule di stile, del tutto sganciate da un quadro indiziario nel quale non risultano elementi a proprio carico sin dal 2022 e che i fatti anteriori non sono idonei, per assenza di attualità e concretezza, a giustificare la misura cautelare, anche in considerazione del rilevante “tempo silente” decorso. 3. In data 23 maggio 2025, i difensori del ricorrente hanno depositato memoria contenente motivi nuovi, con la quale hanno ribadito la fragilità del quadro indiziario fondato, sostanzialmente, sulla mera frequentazione con determinati soggetti in tesi appartenenti a un’associazione mafiosa e non già su condotte concrete integranti una partecipazione alla stessa compagine associativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo non è fondato. 1.1. Occorre premettere, su un piano generale, che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 1.2. Alla luce di tale criterio ermeneutico, la decisione censurata non è incorsa sotto alcun profilo in un vizio di manifesta irragionevolezza nell’interpretazione delle risultanze delle intercettazioni. Con riferimento, in particolare, agli elementi dei quali il ricorrente assume che il Tribunale del Riesame abbia effettuato una valutazione incongrua alla luce delle risultanze processuali, occorre evidenziare quanto segue. Rispetto all’episodio del 10 novembre 2021, la decisione censurata ha adeguatamente risposto all’analoga doglianza formulata dal Bontempo in sede di riesame ponendo in rilievo che, anche a voler ritenere che nell’intercettazione non fosse udibile la parola “Gagliolo” ,dal contesto riservato dell’incontro fra associati di paesi diversi in una zona appartata del cimitero era possibile ricostruire con un elevato livello di probabilità la natura illecita dell’intervento richiesto allo Spitaleri, che lo aveva poi commentato con il ricorrente. Inoltre, parimenti logica è l’interpretazione fornita della captazione tra il Galati e il [OSCURATO:PERSONA], nel senso che il disinteresse del primo rispetto alla lamentata limitata partecipazione del ricorrente, che pure chiedeva di essere pagato, alle attività del sodalizio, non dipendeva dalla circostanza che il Bontempo non facesse parte della compagine associativa bensì che dovesse occuparsene lo Spitaleri perché a lui più vicino. Assolutamente ragionevole è, altresì, l’interpretazione delle intercettazioni con riferimento alle richieste economiche formulate dai familiari detenuti nei confronti dello Spitaleri e veicolati allo stesso dal Galati attraverso il Bontempo. 1.3. Di conseguenza, il Tribunale del Riesame, rispondendo puntualmente alle doglianze della difesa del ricorrente reiterate in questa sede, ha indicato in maniera congrua la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Bontempo, costituiti dalla concreta messa a disposizione del sodalizio quale “portavoce” ed autista di [OSCURATO:PERSONA], a propria volta attinto da gravi indizi di colpevolezza, quale longa manus del boss detenuto [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, quindi, il motivo di ricorso si riduce, al di là della formulazione della doglianza quale violazione di legge, nella richiesta di una diversa valutazione delle emergenze processuali, non compatibile con i poteri della Corte di cassazione. Come hanno chiarito, infatti, anche le Sezioni Unite nella sentenza “Audino”, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). D’altra parte, occorre anche ricordare che, in tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell'indagato, e non anche la precisione e la concordanza (ex ceteris, Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532; Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262). 2.Alla luce di quanto evidenziato nel disattendere il primo motivo, deriva anche il rigetto del secondo, che si fonda soltanto, venuta meno la questione sull’effettiva sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto provvisoriamente ascritto, sulla valorizzazione del c.d. tempo silente nel periodo di tempo che va dall’aprile del 2022 al 2025. Al riguardo, nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata, purché si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del c.d. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698). In particolare, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il c.d. "tempo silente" non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (tra le altre, Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905). Sennonché il Bontempo non ha indicato alcun elemento idoneo a disvelare che nel (limitato) tempo nel quale è stato in libertà e non risulta aver commesso altre condotte riconducibili all’attività dell’associazione criminosa, ha receduto dalla stessa o, comunque, significativo nella prospettiva di un concreto allontanamento dalla compagine associativa. 3. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli
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