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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 22321/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6258/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Battista BERTA, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, con domicilio legale in Roma, pre s so la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, eMarina Giuseppina RESTA, quale titolare dell’omonima ditta individuale “A quattro zampe [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con Alessandra C i pelletti”, rappresentatee difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], viale dei Parioli n. 74; Oggetto: occupazione illegittima fondo rustico.

C.C. 28.02.2023 r.g.n. 6258/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi –controricorrenti – avverso la sentenza n. 3469/2021 pubblicata in data 7/01/2022 della Corte di appello di Milano,notificata il 10/01/22; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] (quale proprietaria) e [OSCURATO:PERSONA] (quale affittuaria, titolare della ditta “A quattro zampe [OSCURATO:PERSONA]”) convenivano in giudizio dinanzi la SezioneAgraria del Tribunale di Monza,[OSCURATO:PERSONA] (contoterzista della affittuaria Resta sino al 2019), chiedendo, previo accertamento dell’assenza di un titolo legittimante la detenzione da parte del Berta dei fondi rustici oggetto di controversia, il rilascio ditali fondi e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Monza accoglieva la domanda di rilascio proposta dalla [OSCURATO:PERSONA],dichiarando il difetto di legittimazione della Resta, detentrice, sull’azione di rilascio , con condanna della parte conven uta al rilascio dei fondi, nonchéal risarcimento del danno nei confronti dell’affittuaria Resta,liquidato in Euro 20.588,97.

2. La decisione di prime cure veniva appellata da GianBattista Berta e la Corte di appellodi Milano, in parziale accoglimento de l gravame, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dallaMarina [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di prime cure.

3. Ha proposto ricorso per cassazione GianBattista BERTA articolato in un unico motivo.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RESTA.

Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione C.C. 28.02.2023 r.g.n. 6258/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 1.C on l’ unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’ “omesso esame in merito all'assunzione dei mezzi istruttori (capitoli di prova per testi diretti e per interpello) richiestidall’opponente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 ” c.p.c..

In particolare , il ricorrente denuncia che “nel caso de quo , l’espletamento dell’istruttoria, erroneamente non ammessa nei precedenti gradi di giudizio, avrebbe consentito al Tribunale di acquisire l’indispensabile supporto probatorio … al fine di afferma re l’esistenza del rapporto di sub affittanza”.

1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile anche per violazione del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3,c.p.c..

La valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno standard di redazione degli atti che, garantito dalla qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez.

U., n. 30754 del 2018, cit.); si tratta, come evidente, di una ricaduta del principio di specificità del gravame, calato nel giudizio a critica vincolata qual è quello della presentesede di legittimità.

Secondo costante orientamento di questa Corte, il requisito di cui alla richiamata norma consiste in un'esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato lacontroversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altrefonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass.,Sez.

U., 28 novembre 2018, n. 30754, che richiama Cass. n. 21396 del 2018; Cass. Sez. 3 14/03/2022, n. 8117).

Ebbene, il fatto decisivo evocato viene enunciato – non rispettando i criteri indicati dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 8053 e 8053 del 7 aprile 2014 e ribaditi da innumerevoli decisioni di legittimità – mediante la mera indicazione testualedei capitoli di prova t estimoniale e per interpello proposti C.C. 28.02.2023 r.g.n. 6258/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi e con il genericorichiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema diprova orale, senza dare conto della motivazione resa sul punto dalla Corte di merito che l’ha dichiarat a inconferent e (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) e sotto questo profilo, inoltre, la do gl ianza risulta generic a, aspecifica rispetto alla ratio decidendi della decisione impugnata e del tutto sganciata da essa, con conseguente inammissibilità del ricorso anche sotto i profili appena evidenziati.

La Corte di appello in particolare, motivando in ordine alla infondatezza del secondo motivo di gravame, ha affermato che del tutto corretta e condivisibile doveva ritenersi la lettura delle prove documentali e la conseguente valutazione del Tribunale che, correttamente , aveva ritenuto dimostrato un mero rapporto di servizio (id est contoterzismo) tra la conduttrice Resta e il Berta,e che, altrettanto correttamente, aveva escluso l’assunzione della prova testimoniale perché superflua a fronte di una siffatto quadro probatorio.

In proposito, difatti la Corte territoriale ha osservato che «l’appellante invece siè limitato a produrre documenti o a dedurre fatti del tutto estranei e non aderenti al rapporto giuridico tra il Berta e la Resta – come da comunicazione intervenuta tra la società FRNM e lo stesso Berta in seguito ad un incendio con cui la prima sollecitava il secondo alla rimozione di alcuni manufatti installati dallo stesso appellante (doc. 12 fascicolo primo grado appellante) o l’aver dedotto la titolarità di una concessione per l’irrigazione dei fondi di cui si discute e, comunque non idonei a provareil presunto rapporto di sub affitto esistente con la Resta – come il doc. 9 dal quale si evince, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, che egli si limitava al solo ritiro delle sementi utili per la coltivazione, mentre il negozio di compravendita era personalmente concluso dalla Resta, come dimostrato dall’intestazione dello stesso documento o, ancora, dalle quietanze di pagamento prodotte, alcune dellequali emesse da FRNM e, quindi estranee al rapporto in esame, mentre quelle emesse dalla Resta per l’acquisto di alimenti, dimostrano per tabulasche il Berta ha agito sino al 18.06.2019 quale mero contoterzista della C.C. 28.02.2023 r.g.n. 6258/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, non risulta imputabile al Tribunale alcun travisamento del materiale probatorio a sua disposizione, ed altrettanto correttamente ha escluso l’assunzione della prova testimoniale perché superflua,a fronte di un siffatto quadro probatorio.

A tal proposito, del tutto inconferente è la giurisprudenza citata dall’appellante sull’ammissibilità della prova orale perché la massima citata riguarda, i limiti della prova della simulazione, laddove è pacifico che l’appellante non ha mai richiesto un accertamento in tal senso, quanto piuttosto “la sussistenza di due rapporti di sub-affittanza tra l’odierno appellante e la Resta”»(cfr. pag. 12 - 13 sentenza impugnata).

Peraltro, si rimarca che risulta evidente che la Corte di merito ha ritenuto non sussistente, alla luce delle risultanze già acquisite al processo, il rapporto il sub affittanza tra il Berta e la Resta, rapporto che il ricorrente intendeva dimostrare con la prova non ammessa dalla Corte territoriale (v. ricorso p. 15) in quanto reputatasuperflua a fronte del quadro probatorio evidenziato nella sentenza impugnata, sicché la sussistenza o menodi tale rapporto, rilevante in causa, risulta essere stata,comunque, pres a in considerazione dal giudice del merito. 1.2.Va viceversa accolta la richiesta di pronuncia in sede di legittimità sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte, odierna resistente, per resistere vittoriosamente alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, ricorrendo le condizioni poste dalla giurisprudenza di legittimità per l’esame dell’istanza medesima stante che il contraddittorio è stato comunque rispettato come emerge dalla documentazione allegata al controricorso sub.

Doc. 4 e alla memoria (Cass. Sez. 6 -3, 31/08/2020 n. 18079 ) . 2.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e parte ricorrente va condannataal pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente,liquidate come da dispositivo. 2.1.Parte ricorrente va condannata altresì al pagamento delle spese del giudizio ex art. 373 c.p.c.in favore della controparte, liquidate come da dispositivo.

C.C. 28.02.2023 r.g.n. 6258/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 2.3.Si evidenzia che nulla è stato richiesto , nella nota spese prodotta, a titolo di esborsi. 2.2.La domanda di lite temeraria proposta dalla controricorrente non va accolta, non ricorrendo i presupposti per il suo accoglimento.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàin favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 7.300,00, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori dilegge.

Condanna parte ricorrente altresì al pagamento del le spese del procedimentoex art. 373 c.p.c. in favore della parte resistente che si liquidano incomplessivi Euro 3 . 500,00.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6258/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Battista BERTA, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, con domicilio legale in Roma, pre s so la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, eMarina Giuseppina RESTA, quale titolare dell’omonima ditta individuale “A quattro zampe [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con Alessandra C i pelletti”, rappresentatee difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], viale dei Parioli n. 74; Oggetto: occupazione illegittima fondo rustico. C.C. 28.02.2023 r.g.n. 6258/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi –controricorrenti – avverso la sentenza n. 3469/2021 pubblicata in data 7/01/2022 della Corte di appello di Milano,notificata il 10/01/22; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] (quale proprietaria) e [OSCURATO:PERSONA] (quale affittuaria, titolare della ditta “A quattro zampe [OSCURATO:PERSONA]”) convenivano in giudizio dinanzi la SezioneAgraria del Tribunale di Monza,[OSCURATO:PERSONA] (contoterzista della affittuaria Resta sino al 2019), chiedendo, previo accertamento dell’assenza di un titolo legittimante la detenzione da parte del Berta dei fondi rustici oggetto di controversia, il rilascio ditali fondi e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Monza accoglieva la domanda di rilascio proposta dalla [OSCURATO:PERSONA],dichiarando il difetto di legittimazione della Resta, detentrice, sull’azione di rilascio , con condanna della parte conven uta al rilascio dei fondi, nonchéal risarcimento del danno nei confronti dell’affittuaria Resta,liquidato in Euro 20.588,97. 2. La decisione di prime cure veniva appellata da GianBattista Berta e la Corte di appellodi Milano, in parziale accoglimento de l gravame, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dallaMarina [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di prime cure. 3. Ha proposto ricorso per cassazione GianBattista BERTA articolato in un unico motivo. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RESTA. Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione C.C. 28.02.2023 r.g.n. 6258/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1.C on l’ unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’ “omesso esame in merito all'assunzione dei mezzi istruttori (capitoli di prova per testi diretti e per interpello) richiestidall’opponente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 ” c.p.c.. In particolare , il ricorrente denuncia che “nel caso de quo , l’espletamento dell’istruttoria, erroneamente non ammessa nei precedenti gradi di giudizio, avrebbe consentito al Tribunale di acquisire l’indispensabile supporto probatorio … al fine di afferma re l’esistenza del rapporto di sub affittanza”. 1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile anche per violazione del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3,c.p.c.. La valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno standard di redazione degli atti che, garantito dalla qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez. U., n. 30754 del 2018, cit.); si tratta, come evidente, di una ricaduta del principio di specificità del gravame, calato nel giudizio a critica vincolata qual è quello della presentesede di legittimità. Secondo costante orientamento di questa Corte, il requisito di cui alla richiamata norma consiste in un'esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato lacontroversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altrefonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass.,Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754, che richiama Cass. n. 21396 del 2018; Cass. Sez. 3 14/03/2022, n. 8117). Ebbene, il fatto decisivo evocato viene enunciato – non rispettando i criteri indicati dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 8053 e 8053 del 7 aprile 2014 e ribaditi da innumerevoli decisioni di legittimità – mediante la mera indicazione testualedei capitoli di prova t estimoniale e per interpello proposti C.C. 28.02.2023 r.g.n. 6258/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi e con il genericorichiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema diprova orale, senza dare conto della motivazione resa sul punto dalla Corte di merito che l’ha dichiarat a inconferent e (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) e sotto questo profilo, inoltre, la do gl ianza risulta generic a, aspecifica rispetto alla ratio decidendi della decisione impugnata e del tutto sganciata da essa, con conseguente inammissibilità del ricorso anche sotto i profili appena evidenziati. La Corte di appello in particolare, motivando in ordine alla infondatezza del secondo motivo di gravame, ha affermato che del tutto corretta e condivisibile doveva ritenersi la lettura delle prove documentali e la conseguente valutazione del Tribunale che, correttamente , aveva ritenuto dimostrato un mero rapporto di servizio (id est contoterzismo) tra la conduttrice Resta e il Berta,e che, altrettanto correttamente, aveva escluso l’assunzione della prova testimoniale perché superflua a fronte di una siffatto quadro probatorio. In proposito, difatti la Corte territoriale ha osservato che «l’appellante invece siè limitato a produrre documenti o a dedurre fatti del tutto estranei e non aderenti al rapporto giuridico tra il Berta e la Resta – come da comunicazione intervenuta tra la società FRNM e lo stesso Berta in seguito ad un incendio con cui la prima sollecitava il secondo alla rimozione di alcuni manufatti installati dallo stesso appellante (doc. 12 fascicolo primo grado appellante) o l’aver dedotto la titolarità di una concessione per l’irrigazione dei fondi di cui si discute e, comunque non idonei a provareil presunto rapporto di sub affitto esistente con la Resta – come il doc. 9 dal quale si evince, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, che egli si limitava al solo ritiro delle sementi utili per la coltivazione, mentre il negozio di compravendita era personalmente concluso dalla Resta, come dimostrato dall’intestazione dello stesso documento o, ancora, dalle quietanze di pagamento prodotte, alcune dellequali emesse da FRNM e, quindi estranee al rapporto in esame, mentre quelle emesse dalla Resta per l’acquisto di alimenti, dimostrano per tabulasche il Berta ha agito sino al 18.06.2019 quale mero contoterzista della C.C. 28.02.2023 r.g.n. 6258/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non risulta imputabile al Tribunale alcun travisamento del materiale probatorio a sua disposizione, ed altrettanto correttamente ha escluso l’assunzione della prova testimoniale perché superflua,a fronte di un siffatto quadro probatorio. A tal proposito, del tutto inconferente è la giurisprudenza citata dall’appellante sull’ammissibilità della prova orale perché la massima citata riguarda, i limiti della prova della simulazione, laddove è pacifico che l’appellante non ha mai richiesto un accertamento in tal senso, quanto piuttosto “la sussistenza di due rapporti di sub-affittanza tra l’odierno appellante e la Resta”»(cfr. pag. 12 - 13 sentenza impugnata). Peraltro, si rimarca che risulta evidente che la Corte di merito ha ritenuto non sussistente, alla luce delle risultanze già acquisite al processo, il rapporto il sub affittanza tra il Berta e la Resta, rapporto che il ricorrente intendeva dimostrare con la prova non ammessa dalla Corte territoriale (v. ricorso p. 15) in quanto reputatasuperflua a fronte del quadro probatorio evidenziato nella sentenza impugnata, sicché la sussistenza o menodi tale rapporto, rilevante in causa, risulta essere stata,comunque, pres a in considerazione dal giudice del merito. 1.2.Va viceversa accolta la richiesta di pronuncia in sede di legittimità sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte, odierna resistente, per resistere vittoriosamente alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, ricorrendo le condizioni poste dalla giurisprudenza di legittimità per l’esame dell’istanza medesima stante che il contraddittorio è stato comunque rispettato come emerge dalla documentazione allegata al controricorso sub. Doc. 4 e alla memoria (Cass. Sez. 6 -3, 31/08/2020 n. 18079 ) . 2.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e parte ricorrente va condannataal pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente,liquidate come da dispositivo. 2.1.Parte ricorrente va condannata altresì al pagamento delle spese del giudizio ex art. 373 c.p.c.in favore della controparte, liquidate come da dispositivo. C.C. 28.02.2023 r.g.n. 6258/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2.3.Si evidenzia che nulla è stato richiesto , nella nota spese prodotta, a titolo di esborsi. 2.2.La domanda di lite temeraria proposta dalla controricorrente non va accolta, non ricorrendo i presupposti per il suo accoglimento. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàin favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 7.300,00, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori dilegge. Condanna parte ricorrente altresì al pagamento del le spese del procedimentoex art. 373 c.p.c. in favore della parte resistente che si liquidano incomplessivi Euro 3 . 500,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un
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