CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41420/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; E [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, ha concesso a entrambi gli imputati la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen., equivalente alle aggravanti contestate, e, rideterminata la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di furto aggravato commesso in concorso. Considerato che l'unico motivo di ricorso dedotto dai ricorrenti, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.,è generico e indeterminato, in quanto, a fronte della motivazione logica e corretta resa nella sentenza in verifica, in violazione di quanto stabilito dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., non indica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di riforma, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis