CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44576/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0437PE4) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo dedotto che, omettendo il dovuto confronto critico con le corrette argomentazioni della sentenza impugnata (si veda p. 3), a fronte della ritenuta affermazione di responsabilità per la illecita detenzione della sostanza stupefacente, destinata alla introduzione all'interno del carcere di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente insiste sulla necessità della consegna al fine della consumazione del reato, consegna che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte non è necessaria neanche per la consumazione della cessione delle sostanze stupefacenti (cfr. Sez. 4, n. 14276 del 2/12/2022, Rv. 284604); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2