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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 agosto 1956

Cassazione n. 23938/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso - trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. trattati con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/08/1956 avverso l'ordinanza del 28/12/2021 del TRIB.

LIBERTA di LECCE; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 23 aprile 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Lette le "note scritte d'udienza" in data 5 maggio 2022, con cui il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Propone ricorso per cassazione il difensore di BRUNO Oliviero avverso l'ordinanza in data 27 dicembre 2021 con cui il Tribunale del Riesame di Lecce - decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 45110 emessa dalla Sesta Sezione Penale di questa Suprema Corte ad esito della camera di consiglio del 4 novembre 2011- respingeva l'appello avverso l'ordinanza in data 17 maggio 2021 del Tribunale della medesima città di rigetto della richiesta di revoca della misura dell'obbligo di dimora, applicata al Bruno in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto 3,097 chilogrammi di marijuana suddivisa in tre panetti, ovvero, in subordine, di sostituzione della stessa con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. In particolare, a fini di chiarezza, rilevasi come la Sesta Sezione Penale avesse ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso oggetto della sentenza n. 45110 del 2021 per non essere "la consistenza della base indiziaria" "assistita da una precisa ed argomentata esposizione del necessario requisito della gravità in ordine all'accertamento in concreto dell'efficacia drogante", soggiungendo che, "all'esito della necessaria rivalutazione dei profili inerenti alla gravità o meno delle emergenze indiziarie, [dovesse] essere conseguentemente riesaminato anche il quadro delle esigenze cautelari".

Nondimeno, come riferito dall'ordinanza nella presente sede impugnata, in data 21 settembre 2021, il Tribunale di Lecce aveva condannato il Bruno alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa per il delitto di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato l'originario fatto contestato: ragion per cui il Tribunale del Riesame ha ritenuto che "l'intervenuta sentenza di condanna rende[sse] superfluo l'esame dei gravi indizi di colpevolezza [...] in virtù del cd. principio dell'assorbimento".

3. In effetti, il ricorso per cassazione di cui odiernamente si discute denuncia, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; violazione degli artt. 274 e 275, comma 2, cod. proc. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione. )

3.1. Espone il ricorrente che, con l'atto di gravame che aveva dato l'abbrivio al procedimento sub-cautelare, la difesa aveva sottolineato come gli elementi emersi durante l'istruttoria dibattimentale, e, segnatamente, nell'ultima udienza precedente la presentazione dell'istanza di revoca della misura, rendessero evidente la regressione delle esigenze cautelari.

Con l'ordinanza qui impugnata, il Tribunale del Riesame si è limitato, in relazione alle esigenze cautelari, a ribadire quanto già affermato nel provvedimento annullato dalla Corte di cassazione.

Esso ritiene l'adeguatezza della misura senza in concreto procedere alla verifica della pericolo di reiterazione del reato che essa è destinata a prevenire e la sua capacità di raggiungere lo scopo. [OSCURATO:PERSONA], giusta la misura in corso di applicazione, può liberamente incontrare chiunque nel territorio del Comune di Lecce.

Il Tribunale del Riesame, nel respingere finanche la richiesta subordinata di sostituzione con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, su cui il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso, ha omesso di esplicitare la ragione per la quale ha ritenuto adeguata la misura in corso di applicazione, ancorché compromettente l'attività commerciale del Bruno.

L'ordinanza impugnata sovrappone le valutazioni relative a proporzionalità ed adeguatezza della misura e non si esprime neanche in relazione all'attualità delle esigenze cautelari, a fronte del tempo trascorso dall'applicazione delle misure cautelari che hanno riguardato la persona del Bruno, sempre osservante delle prescrizioni impostegli.

4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Suprema Corte di cassazione conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; con "note scritte d'udienza" in data 5 maggio 2022, il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

1.1. La denunciata omessa valutazione del profilo dell'adeguatezza della misura cautelare dell'obbligo di dimora, in corso di esecuzione, non sussiste, sol che si consideri come sia lo stesso ricorrente a ricordare che l'ordinanza impugnata ha sottolineato la "pervicacia criminosa che ha impedito al reo di interrompere i legami con l'ambiente malavitoso".

La sottolineatura, da parte del ricorrente, della circostanza che detta misura già consente al Bruno libertà di movimento e di contatti nel territorio comunale, ad avviso del medesimo estensibile anche al di fuori, tenuto conto dell'attività commerciale del Bruno, che lo porterebbe oltre il comune di Lecce, non coglie nel segno perché il dimensionamento, entro i confini comunali, di detta libertà è funzionale proprio ad impedire che possano essere coltivati legami illeciti di maggior respiro, assicurando un'efficacia possibilità di controllo.

Sotto altro profilo, l'evocazione dell'attività commerciale esercitata dal Bruno è del tutto generica, anche in relazione alle ragioni, asseritamente legate ad un'eccessiva concorrenza in quel di Lecce, per le quali egli dovrebbe poter essere lasciato libero di valicare i confini comunali.

Il tempo trascorso in applicazione delle misure via via susseguitesi non è, di per sé solo, per pacifica giurisprudenza di legittimità, indice di affievolimento delle esigenze cautelari, nulla viepiù essendo concretamente dedotto in chiave difensiva per dimostrarne, nell'attualità, la ricorrenza, ai fini della non sottoposizione ad alcuna misura o ad una misura meno afflittiva rispetto a quella, peraltro in sé non particolarmente afflittiva, come riconosciuto finanche in ricorso, che ne occupa (cfr., ad es., Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Mangiaracina, Rv. 266161-01).

Infine, l'osservanza delle prescrizioni non è parimenti all'uopo valutabile, in quanto meramente dovuta, anche al fine, per il sottoposto a misura, di evitare possibili aggravamenti.

2. Quanto precede rende conto, come anticipavasi, dell'inammissibilità del ricorso.

3. All'inamrnissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso - trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. trattati con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/08/1956 avverso l'ordinanza del 28/12/2021 del TRIB. LIBERTA di LECCE; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 23 aprile 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; Lette le "note scritte d'udienza" in data 5 maggio 2022, con cui il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso per cassazione il difensore di BRUNO Oliviero avverso l'ordinanza in data 27 dicembre 2021 con cui il Tribunale del Riesame di Lecce - decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 45110 emessa dalla Sesta Sezione Penale di questa Suprema Corte ad esito della camera di consiglio del 4 novembre 2011- respingeva l'appello avverso l'ordinanza in data 17 maggio 2021 del Tribunale della medesima città di rigetto della richiesta di revoca della misura dell'obbligo di dimora, applicata al Bruno in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto 3,097 chilogrammi di marijuana suddivisa in tre panetti, ovvero, in subordine, di sostituzione della stessa con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. In particolare, a fini di chiarezza, rilevasi come la Sesta Sezione Penale avesse ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso oggetto della sentenza n. 45110 del 2021 per non essere "la consistenza della base indiziaria" "assistita da una precisa ed argomentata esposizione del necessario requisito della gravità in ordine all'accertamento in concreto dell'efficacia drogante", soggiungendo che, "all'esito della necessaria rivalutazione dei profili inerenti alla gravità o meno delle emergenze indiziarie, [dovesse] essere conseguentemente riesaminato anche il quadro delle esigenze cautelari". Nondimeno, come riferito dall'ordinanza nella presente sede impugnata, in data 21 settembre 2021, il Tribunale di Lecce aveva condannato il Bruno alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa per il delitto di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato l'originario fatto contestato: ragion per cui il Tribunale del Riesame ha ritenuto che "l'intervenuta sentenza di condanna rende[sse] superfluo l'esame dei gravi indizi di colpevolezza [...] in virtù del cd. principio dell'assorbimento". 3. In effetti, il ricorso per cassazione di cui odiernamente si discute denuncia, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; violazione degli artt. 274 e 275, comma 2, cod. proc. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione. ) 3.1. Espone il ricorrente che, con l'atto di gravame che aveva dato l'abbrivio al procedimento sub-cautelare, la difesa aveva sottolineato come gli elementi emersi durante l'istruttoria dibattimentale, e, segnatamente, nell'ultima udienza precedente la presentazione dell'istanza di revoca della misura, rendessero evidente la regressione delle esigenze cautelari. Con l'ordinanza qui impugnata, il Tribunale del Riesame si è limitato, in relazione alle esigenze cautelari, a ribadire quanto già affermato nel provvedimento annullato dalla Corte di cassazione. Esso ritiene l'adeguatezza della misura senza in concreto procedere alla verifica della pericolo di reiterazione del reato che essa è destinata a prevenire e la sua capacità di raggiungere lo scopo. [OSCURATO:PERSONA], giusta la misura in corso di applicazione, può liberamente incontrare chiunque nel territorio del Comune di Lecce. Il Tribunale del Riesame, nel respingere finanche la richiesta subordinata di sostituzione con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, su cui il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso, ha omesso di esplicitare la ragione per la quale ha ritenuto adeguata la misura in corso di applicazione, ancorché compromettente l'attività commerciale del Bruno. L'ordinanza impugnata sovrappone le valutazioni relative a proporzionalità ed adeguatezza della misura e non si esprime neanche in relazione all'attualità delle esigenze cautelari, a fronte del tempo trascorso dall'applicazione delle misure cautelari che hanno riguardato la persona del Bruno, sempre osservante delle prescrizioni impostegli. 4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Suprema Corte di cassazione conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; con "note scritte d'udienza" in data 5 maggio 2022, il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. 1.1. La denunciata omessa valutazione del profilo dell'adeguatezza della misura cautelare dell'obbligo di dimora, in corso di esecuzione, non sussiste, sol che si consideri come sia lo stesso ricorrente a ricordare che l'ordinanza impugnata ha sottolineato la "pervicacia criminosa che ha impedito al reo di interrompere i legami con l'ambiente malavitoso". La sottolineatura, da parte del ricorrente, della circostanza che detta misura già consente al Bruno libertà di movimento e di contatti nel territorio comunale, ad avviso del medesimo estensibile anche al di fuori, tenuto conto dell'attività commerciale del Bruno, che lo porterebbe oltre il comune di Lecce, non coglie nel segno perché il dimensionamento, entro i confini comunali, di detta libertà è funzionale proprio ad impedire che possano essere coltivati legami illeciti di maggior respiro, assicurando un'efficacia possibilità di controllo. Sotto altro profilo, l'evocazione dell'attività commerciale esercitata dal Bruno è del tutto generica, anche in relazione alle ragioni, asseritamente legate ad un'eccessiva concorrenza in quel di Lecce, per le quali egli dovrebbe poter essere lasciato libero di valicare i confini comunali. Il tempo trascorso in applicazione delle misure via via susseguitesi non è, di per sé solo, per pacifica giurisprudenza di legittimità, indice di affievolimento delle esigenze cautelari, nulla viepiù essendo concretamente dedotto in chiave difensiva per dimostrarne, nell'attualità, la ricorrenza, ai fini della non sottoposizione ad alcuna misura o ad una misura meno afflittiva rispetto a quella, peraltro in sé non particolarmente afflittiva, come riconosciuto finanche in ricorso, che ne occupa (cfr., ad es., Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Mangiaracina, Rv. 266161-01). Infine, l'osservanza delle prescrizioni non è parimenti all'uopo valutabile, in quanto meramente dovuta, anche al fine, per il sottoposto a misura, di evitare possibili aggravamenti. 2. Quanto precede rende conto, come anticipavasi, dell'inammissibilità del ricorso. 3. All'inamrnissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della
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