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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 25897/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4035/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUCA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 81 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LUCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliatoex lege in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 979/2023 depositata il 03/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Corte d’appello di Venezia la liquidazione del compenso residuo nei confronti della propria ex assistita [OSCURATO:PERSONA].

Affermò di essere stato designato quale difensore d’ufficio in un procedimento penale, all’esito del quale, dopo un processo esecutivo, aveva riscoss o un pagamento solo parziale.

Il giudice adito aveva assoggettato all’abbattimento di un terzo anche le somme ottenute con la procedura esecutiva.

La conseguente opposizione ex artt. 84-170 D.P.R n. 115 /0 2 proposta dal Donegà fu accolta solo parzialmente dal Presidente delegato della Corte d’appello di Venezia, sulla considerazione - per quel che ancora interessa - che nel rinvio disposto dall’art. 116 D.P.R. n. 115/2002 fosse ricompresa anche la riduzione di un terzo con riguardo alla procedura ex art. 492 bis c.p.c.

Ricorre percassazione il Donegà con un unico motivo .

Il Ministero della Giustiziasi è costituito con controricorso.

In prossimità dell’udienza camerale, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo del ricorso , adducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 106 bis del D.P.R. n. 115 /200 2 , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia che la Corte d’appello, nel sottoporre alla dimidiazione di legge i compensi relativi all’attività defensionale d’ufficio, avrebbe erroneamente preso in considerazione anche i compensi spettanti per l’inutile esperimento delle procedure volte al recupero del credito professionale.

In realtà, la norma si sarebbe riferita solo ai compensi maturati dal difensore nell’ambito del procedimento penale per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio.

Il motivo deve essere accolto.

Come già affermato da questa Corte, intema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso( Sez. 2, n.3606 dell’8 febbraio 2024; Sez. 2, n. 30380 del 2 novembre 2023).

L’ordinanza impugnat a va dunque cassat a ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, dovrà- sulla scorta del principio sopra enunciato - rimediare all’errore di diritto, regolando all’esito anche le spese del presente giudizio.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnat a e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4035/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUCA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 81 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LUCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliatoex lege in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 979/2023 depositata il 03/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Corte d’appello di Venezia la liquidazione del compenso residuo nei confronti della propria ex assistita [OSCURATO:PERSONA]. Affermò di essere stato designato quale difensore d’ufficio in un procedimento penale, all’esito del quale, dopo un processo esecutivo, aveva riscoss o un pagamento solo parziale. Il giudice adito aveva assoggettato all’abbattimento di un terzo anche le somme ottenute con la procedura esecutiva. La conseguente opposizione ex artt. 84-170 D.P.R n. 115 /0 2 proposta dal Donegà fu accolta solo parzialmente dal Presidente delegato della Corte d’appello di Venezia, sulla considerazione - per quel che ancora interessa - che nel rinvio disposto dall’art. 116 D.P.R. n. 115/2002 fosse ricompresa anche la riduzione di un terzo con riguardo alla procedura ex art. 492 bis c.p.c. Ricorre percassazione il Donegà con un unico motivo . Il Ministero della Giustiziasi è costituito con controricorso. In prossimità dell’udienza camerale, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del ricorso , adducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 106 bis del D.P.R. n. 115 /200 2 , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia che la Corte d’appello, nel sottoporre alla dimidiazione di legge i compensi relativi all’attività defensionale d’ufficio, avrebbe erroneamente preso in considerazione anche i compensi spettanti per l’inutile esperimento delle procedure volte al recupero del credito professionale. In realtà, la norma si sarebbe riferita solo ai compensi maturati dal difensore nell’ambito del procedimento penale per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio. Il motivo deve essere accolto. Come già affermato da questa Corte, intema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso( Sez. 2, n.3606 dell’8 febbraio 2024; Sez. 2, n. 30380 del 2 novembre 2023). L’ordinanza impugnat a va dunque cassat a ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, dovrà- sulla scorta del principio sopra enunciato - rimediare all’errore di diritto, regolando all’esito anche le spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnat a e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia i
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