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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 dicembre 1965

Cassazione n. 18205/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/12/1965 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omessa indicazione nel decreto di citazione del giudizio in appello della facoltà di richiedere la trattazione orale; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'imputato ha chiesto la trattazione orale e, dunque, non vi è stato alcun pregiudizio per il diritto di difesa; Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di omessa motivazione sull'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato che gli ulteriori motivi, relativi all'inosservanza degli art. 131-bis, 99 e 20-bis cod. pen. sono inammissibili, in quanto meramente reiterativi di censure proposte nel giudizio di appello e disattese, con motivazione congrua, logica e conforme alla disciplina di legge, alle pagg. 6-8 della sentenza impugnata; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/12/1965 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omessa indicazione nel decreto di citazione del giudizio in appello della facoltà di richiedere la trattazione orale; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'imputato ha chiesto la trattazione orale e, dunque, non vi è stato alcun pregiudizio per il diritto di difesa; Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di omessa motivazione sull'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato che gli ulteriori motivi, relativi all'inosservanza degli art. 131-bis, 99 e 20-bis cod. pen. sono inammissibili, in quanto meramente reiterativi di censure proposte nel giudizio di appello e disattese, con motivazione congrua, logica e conforme alla disciplina di legge, alle pagg. 6-8 della sentenza impugnata; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 202
Decreto Cassazione n. 18205/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris