CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45916/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R 309/90. Si contesta ai ricorrenti di avere detenuto ai fini di spaccio, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], 41 grammi di eroina in un barattolo di vetro rinvenuto nel corso della perquisizione dell'appartamento del quale avevano la disponibilità gli imputati. Più precisamente, la droga era custodita, seppellita sotto terra, nel giardino condominiale dal quale erano visti entrare e uscire frequentemente gli imputati. Occultata all'interno dell'appartamento, non destinato ad uso abitativo, era, invece, rinvenuta la somma di oltre 6.000,00 euro, della quale nell'immediato nessuno dei due si attribuiva la disponibilità, ma che entrambi poi richiedevano in restituzione con richiesta di riesame del sequestro. In uno stesso contesto operativo gli operanti procedevano al controllo di [OSCURATO:PERSONA] il quale era trovato in possesso di sei dosi di eroina e della somma di 210,00 euro. Nel corso del procedimento quest'ultimo, con dichiarazione a sua firma, si attribuiva la esclusiva disponibilità dello stupefacente sequestrato, affermando di essere stato saltuariamente ospitato da Chouchane. 2.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Chouchane, a mezzo del difensore di fiducia deducendo, come unico motivo, la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90 e all'art. 533 cod. proc. pen. Il concorso degli imputati veniva desunto dal fatto che il ricorrente e Salam avessero la disponibilità dell'appartamento sito in via Volta 24, il quale non era destinato ad abitazione, senza considerare che la sostanza non veniva ritrovata all'interno dell'abitazione ma nel giardino del complesso residenziale. [OSCURATO:PERSONA] aveva rivendicato l'esclusiva disponibilità dello stupefacente e tale dichiarazione non aveva motivo di apparire inattendibile. 3.Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo come unico motivo la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione agli art. 378 e 110 cod. pen., 192, 530, comma 2, 533, comma 1, e 546 cod. proc. pen. Non ha alcuna tenuta logica l'assunto che avere la disponibilità dell'appartamento comporti anche la consapevolezza che nel cortile fosse occultata sotto terra la sostanza stupefacente; può solo condurre a ritenere che gli imputati nascondessero le somme di denaro in quel luogo, ma non si legittima la conclusione che quel denaro fosse provento dell'attività di spaccio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi di entrambi gli imputati sono fondati per le ragion di seguito indicate.2. Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza sia quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, sia quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. 2.1.La Corte territoriale in maniera superficiale ha individuato la prova della responsabilità dei ricorrenti nella mera disponibilità dell'appartamento e nella frequentazione con [OSCURATO:PERSONA]. Non ha alcuna tenuta logica l'assunto che avere la disponibilità dell'appartamento comporti anche la consapevolezza che nel cortile fosse occultata sotto terra la sostanza stupefacente; può solo condurre a ritenere che gli imputati nascondessero delle somme di denaro nell'appartamento, ma non si legittima la conclusione che quel denaro fosse provento dell'attività di spaccio. Non è stata raggiunta la prova del contributo materiale causale fornito dai ricorrenti alla pretesa condotta di reato. Il fatto che la disponibilità dell'appartamento consentisse anche la disponibilità del cortile ove era occultato il barattolo non è idoneo a sostenere l'accusa perché costituisce una mera presunzione. I servizi di OCP che hanno riscontrato brevi e frequenti accessi dei coimputati al cortile, sono privi di significato probatorio in considerazione del fatto che gli imputati avevano la disponibilità dell'appartamento e considerando che a tali osservazioni non seguivano fermi, arresti e sequestri. 3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché gli imputati non hanno commesso il fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché gli imputati non hanno commesso il fatto. Così deciso il 14 settembre 2021 Il Consigliere estensore I residente Maria