CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22999/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2295/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2C S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 167, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D ' APPELLO di CATANIA n. 1085/ 2023depositata il 12/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. IlCollegio, rilevato che la ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto la viola- zione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c.., per avere la Corte d'Appello omesso il rilievo del giudicato interno sulla pronun- cia implicita di rigetto dell'eccezione di inammissibilità della do- manda per illegittimo frazionamento del credito; che, in particolare, ha evidenziato la ricorrente che il Tribunale di Ragusa, nel decidere la causa nel merito, pur in applicazione del principio della ragione più liquida, aveva implicitamente rigettato le eccezioni pregiudizial i di rito sollevat e dallo stesso Comune e, se- gnatamente, quella di improponibilità della domanda per la pretesa indebita parcellizzazione del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] 2C S.r.l.; che, ad avviso della ricorrente, il giudice di primo grado, così ope- rando, era incorso in un error in procedendo, in quanto se è pur vero che, in virtù del principio della ragione più liquida, il giudice può sovvertire l'ordine logico delle questioni che ad esso sono sot- toposte (qualora una di esse, pur essendo logicamente secondaria rispetto alle altre, sia ciò non di meno di più semplice valutazione e di per sé sufficiente ad assumere la decisione sulla domanda svol- ta), tuttavia, il giudice non può, in applicazione del predetto princi- pio, decidere una questione di merito senza aver prima superato le questioni attinenti alla ammissibilità e proponibilità dell'azione ed in genere ogni questione pregiudiziale di rito, e ciò in quanto la priori- tà delle prime rispetto alle seconde è affermata da una norma di legge (art. 276, 2° comma, c.p.c.) ed è dunque sottratta alla di- screzionalità del giudicante; che, a fronte del predetto error in procedendo da parte del G iudice di primo grado, ad avviso della ricorrente, il Comune di Comiso avrebbe dunque dovuto proporre appello incidentale e non invece limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. l'eccezione implicitamente rigettata; considerato che sulla questione giuridica di cui è causa, vertente - fuori dei casi in cui venga in considerazione una questione di giuri- sdizione - sulla ravvisabilità o meno del giudicato implicito nella pronuncia del giudice che abbia deciso una questione di merito, omettendo di pronunciarsi su una questione pregiudiziale di rito, questa Corte ha reso delle pronunce discordanti; che, infatti, da un lato, è stato affermato (cfr. Cass. n. 7941/2020) che“una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressa- mente l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implici- ta sull'ammissibilità di tale domanda, destinata a passare in giudi- cato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in as- senza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittorio- sa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d ' ufficio l ' i- nammissibilità di detta domanda e l'omissione di tale rilievo è cen- surabile in cassazione come "error in procedendo"; che, dall'altro, è stato, invece, sullo stesso punto, enunciato il prin- cipio di diritto (cfr. Cass. n. 26850/2022) secondo cui “nel caso in cui l'attore in primo grado abbia ottenuto il rigetto nel merito della avversa domanda riconvenzionale, sulla cui inammissibilità per tar- dività, pure eccepita, il giudice non si sia pronunciato, la questione oggetto dell'eccezione pregiudiziale di rito può essere devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado solo con le forme e i modi dell'appello incidentale, non essendo all'uopo sufficiente la mera ri- proposizione dell'eccezione in appello” (conf., su altre analoghe questioni di rito, Cass. n. 6762/2021; Cass. n. 20315/2021); che, trattandosi di questione di indubbia valenza nomofilattica, la stessa deve essere trattata in udienza p