CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 16803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. E’ pervenuta memoria da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con un motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt.133 e 327 c.p.c. e 281 sexies c.p.c. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La questione attiene alla decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c. quando il giudice abbia letto il dispositivo in udienza e abbia successivamente provveduto alla stesura della motivazione con pubblicazione successiva della sentenza. In tali casi il termine per impugnare decorre dal deposito e pubblicazione della sentenza e non dalla lettura del dispositivo. La giurisprudenza citata dal Tribunale riguarda il diverso caso della lettura di dispositivo e motivazione in udienza e successiva pubblicazione successiva ad opera del cancelliere. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Il termine lungo di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c. p. c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del Ric. 2021 n. 15257 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9