CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29345/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n7 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 57 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e dife nde, per procura in calce al controricorso, unitamente all’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] B ussani. -controricorrente– avverso la sentenza n.4616/49/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16 settembre2014; [OSCURATO:PERSONA] superveniens udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] alla pubblica udienza del 12ottobre 202 3 ; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi per la ricorrente l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e per la controricorrente l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., impugnò l’atto con cui era stata irrogata, ai sensi dell’art.13, primo comma, del d.lgs. n.471 del 1997, la sanzione amministrativa pecuniaria, per avere l’incorporata superato il limite di compensabilità tra credito di imposta e debititributari per l’anno di imposta 2006. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di prima istanza rigettò il ricorso e la decisione, appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., è stata integralmente riformata, con l’annullamento dell’avviso di irrogazione della sanzione dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi C.T.R.) con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, la C.T.R., riteneva che, nel caso in esame, era stata dimostrata l’insussistenza dello “splafonamento” e l’assenza di alcun danno erariale. Inoltre, secondo il Giudice di appello, l’illegittimità dell’atto traspariva dalla violazione dell’art. 10 della legge n.212 del 2000 in quanto esso comportaval’afflizione del contribuente in buona fede. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste con controricorso la Società. Il ricorso è stato avviato alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2021 ai sensi dell’art.23, comma 8-bis del d.l. n.137 del 2020, conv. con modif. dalla legge n.176 del 2020,in prossimità della quale il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso e la ricorrente memoria, con cui invocaval’applicazione dello ius superveniens, costituito dall’art. 9, comma 2, del d.l. n. 35 del 2013, conv.nella legge n. 64 del 2013, e, quindi, del principio del favor rei. Questa Corte, con ordinanza resa all’esito dell’udienza, rinviava la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite su questione attinta dal ricorso; indi, dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni unite n.13145/2022, che, in realtà , non ha statuito principi applicabili alla presente controversia, il ricorso veniva nuovamente avviato alla trattazione in pubblica udienza in prossimità della quale la controricorrente ha nuovamente depositato memoria, ex art.378 cod.proc. civ. Ragioni della decisione 1.Con unico motivo di ricorso –rubricato: art.360 1° comma n.3) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art.34 1° comma della legge n.388 del 2000 anche in combinato con l’art.115 c.p.c. nonché violazione dell’art.13 del d.lgs. 417/97 e dell’art.10, primo comma, Statuto del contribuente-l’Agenzia delle entrate lamenta che la C.T.R. abbia affermato l’insussistenza del presupposto sanzionatorio, per mancanza del superamento del limite di compensazione, laddove tale dato fattuale non era stato contestato neanche dalla contribuente, la quale si era limitata a dedurre che lo sconfinamento si sarebbe potuto evitare tenendo un diverso comportamento (che, in ogni caso, la Società non aveva posto in essere). L’Amministrazione finanziaria censura, altresì, il passo motivazionale con cui la C.T.R. ha affermato l’insussistenza del danno erariale. 1.1. Sulla materia attinta dal ricorso è intervenuto l'art. 9, secondo comma, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35 che ha innalzato ad euro 700.000,00 il limite di euro 516.000,00previsto dall'articolo 34, primo comma, della legge n. 388 del 2000. Il richiamato art. 9, secondo comma, disponendo l'innalzamento del limite per la compensazione dei crediti, ha determinato una riduzione dell'ambito della condotta rilevante ai fini sanzionatoria, che risulta, per l'effetto, circoscritta all'omesso versamento di importi eccedenti il pì elevato tetto, e, conseguentemente, l'applicazione di un trattamento sanzionatorio pì̀ mite, in ragione del fatto che la sanzione ̀ liquidata in relazione all'entità̀della somma indebitamente compensate. 1.2Alla luce dello ius superveniens questa Corte ha statuito che la nuova disposizione introduce un regime sanzionatorio pì̀ favorevole per il contribuente che trova applicazione al caso in esame, in ossequio al principio del favor rei di cui all'art. 3, d.lgs. n. 472 del 1997 (cfr. Cass.Sez.5 n.18367 del 2021 la quale richiama in termini, Cass., ord., 23 febbraio 2021, n. 4806 ed è cosi massimata: L'innalzamento (da euro 516.546,90 a euro 700.000,00) del limite per la compensazione dei crediti IVA, disposto dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 35 del 2013, conv, in l. n. 64 del 2013, ha determinato una riduzione della condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che risulta pertanto circoscritta all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del "favor rei" di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 .). Il principio risulta seguito anche dalla sentenza n. 35385 del giorno 1/12/2022 così massimata: In tema di IVA, l'art. 34 della l. n. 388 del 2000, sancendo un limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, per i soggetti intestatari di conto fiscale, ha inteso introdurre per ogni periodo d'imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti iva e debiti relativi ad altre imposte, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale; la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del "favor rei", di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve tener conto dell' innalzamento del limite d'importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto e,più di recente, da Cass.n.35385 del 1/12/2022. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità ai su esposti principi non ravvisando alcuna idonea ragione per discostarsene. In conseguenza, nel caso in specie, nel quale pacificamente lo sforamento della soglia limite per la compensazione era di euro 161.538,60 e, quindi, entro il nuovo limite euro 700.000, in quanto la sommatoria della soglia previgente di euro 516.546,90 e della compensazione eccedente è pari a euro 678.085,50, in applicazione del principio del favor rei e dello ius superveniens, la senten za impugnata, conforme a diritto nel dispositivo, va confermata, correggendone la motivazione, e il ricorso va rigettato. 2. Le spese, attesa la soluzione, in applicazione di ius superveniens, della controversia, vanno integralmente compensate tra le parti. 3. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo ( cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso, in Roma, li 12.10.2023 Il Consigliere est.