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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28395/2022

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 29/04/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rimettersi gli atti alla Corte costituzionale in relazione alla questione di legittimità prospettata dal difensore e dichiararsi nel resto inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Lanusei il 23 luglio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, previa esclusione della contestata recidiva, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché l'assegnazione di una provvisionale di euro 20.000,00.

L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di concussione tentata continuata per avere, nella qualità di assessore all'ambiente del comune di Tortolì, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale per la manutenzione del verde, a consegnargli una percentuale dei corrispettivi dei futuri lavori che lo stesso avrebbe potuto eseguire per l'ente locale, non riuscendo nel proposito per cause indipendenti dalla propria volontà, ossia per la mancata adesione della persona offesa.

2. Ricorre l'imputato, articolando i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell' 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo deduce inosservanza di legge processuale in relazione all'art. 191 cod. proc. pen.

Sono inutilizzabili, si assume, le dichiarazioni dibattimentali rese dalla parte civile in risposta alle domande suggestive d& proprio difensore.

2.2. Il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 317 e 319 -quater cod. pen. e vizi di motivazione, stante l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Previa rilettura di taluni elementi fattuali della decisione impugnata, la difesa sostiene che le condotte per cui si procede si inquadrano nel paradigma di cui all'articolo 319 -quater cod. pen. e non, invece, in quello di cui all'art. 317 cod. pen.

Non avendo l'imputato prospettato a Luccisano l'intromissione nelle procedure di aggiudicazione di lavori pubblici al fine di impedirne l'affidamento in suo favore - dunque un male "contra ius" - ma, al più, di non favorirlo, deve escludersi che la sua condotta abbia sortito un effetto di reale coazione psicologica nei confronti del soggetto passivo; di contro, la persona offesa è divenuta partecipe di una trattativa connotata da posizione paritaria tra le parti, al fine di conseguire l'indebito vantaggio dell'ottenimento di incarichi da parte dell'ente locale.

2.3. Il terzo motivo deduce inosservanza degli artt. 56 e 49 cod. pen. e vizi motivazionali.

La Corte di appello avrebbe travisato uno dei motivi appello, diffondendosi sull'assenza di presupposti per ritenere applicabile la norma sul reato impossibile, lì dove la difesa aveva dedotto l'inidoneità del tentativo, sul rilievo che l'imputato non avesse alcun potere di condizionare l'andamento delle gare indette dall'ente locale, né l'affidamento di lavori pubblici suscettibili di essere aggiudicati a trattativa privata o con procedura di cottimo fiduciario (e, del resto, non vi è prova di una sua effettiva intromissione in alcuna delle procedure cui la contestazione si riferisce).

2.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge in rapporto all'art. 81 cpv. cod. pen. e carenza di motivazione quanto alla ritenuta c:ontinuazione tra le condotte.

I più fatti descritti nell'imputazione si inseriscono in un medesimo contesto e sono orientati ad un unico fine, integrando perciò un solo reato.

2.5. Il quinto motivo deduce violazione di legge in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., e 317 -bis cod. pen. - nel testo anteriore alla riformulazione operata con legge 8 gennaio 2019, nr. 3 - di cui si sollecita un'interpretazione costituzionalmente 'conforme; in subordine, si eccepisce l'illegittimità costituzionale della norma codicistica nella parte in cui prevede la condanna alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche nell'ipotesi di condanna a pena detentiva inferiore a 3 anni di reclusione, quando tale pena non sia determinata dal riconoscimento di circostanze attenuanti.

Sul punto la difesa richiama l'ordinanza di questa Sesta Sezione, n. 37796 dell'8 aprile 2020 (depositata il 31 dicembre 2020) con la q:uale è stata rimessa alla Consulta analoga questione di costituzionalità - con riferimento all'automatismo applicativo della pena interdittiva perpetua in relazione all'art. 319 cod. pen. - definita con declaratoria di inammissibilità per solo difetto di rilevanza nel giudizio a quo (v. sent. n. 232 del 2021).

2.6. Con il sesto motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 539, comma 2, cod. proc. peli., e vizio di motivazione nella quantificazione della provvisionale liquidata in favore della parte civile, siccome eccessiva.

3. Nella requisitoria tempestivamente depositata, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo rimettersi gli atti alla Corte costituzionale in relazione alla questione di legittimità proposta dalla difesa e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto.

4. Il giudizio innanzi a questa Corte si è svolto a trattazione scritta ai sensi dell'all'art. 23, commi 8 e 9, del d.

I. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati, da ultimo, dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.[OSCURATO:PERSONA] 1.In difetto di cause di inammissibilità del ricorso, va rilevata l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

2. Stando al tenore della contestazione, momento consumativo della condotta criminosa, dispiegatasi nell'arco di alcuni mesi, è, da ultimo, il 4 maggio 2011, risalendo a tale data l'ultima richiesta di tenore concussivo descritta in denuncia.

In realtà, deve al riguardo rilevarsi che dalla puntuale ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado, l'ultima delle condotte in concreto riferibili al Cau, tra quelle in addebito, risale al gennaio 2011.

Ed invero, nel maggio 2011 era [OSCURATO:PERSONA], dirigente della società appaltatrice ASA Ecologica s.r.I., per la quale Luccisano operava in regime di subappalto, a comunicare a quest'ultimo che l'appalto in essere sarebbe cessato con effetto immediato e ad intimargli di interrompere l'attività lavorativa, perché da quel momento non sarebbe stato più remunerato.

Esaminato in giudizio, Secci dirà di avere raccolto le doglianze di Cau in ordine a pretesi inadempimenti da parte di Luccisano, ma di avere ricevuto l'indicazione di allontanare quest'ultimo da [OSCURATO:PERSONA]Amico, amministratore della società appaltatrice.

La stessa sentenza spiega che non vi è prova di un.rapporto causale tra un (eventuale) intervento di Cau ed il recesso (indotto) di Luccisano dal subappalto, sicché l'episodio resta privo di correlazione con la condotta che si imputa al ricorrente.

Retrodatata l'epoca del commesso reato al mese di gennaio 2011, al termine massimo di prescrizione che risulta dai più atti interruttivi, pari a dieci anni (così determinato in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., tenuto conto del massimo edittale della pena prevista dall'art. 317 cod. pen. nella formulazione vigente ratione temporis e della diminuente per il tentativo), devono aggiungersi sospensioni per un totale di 331 giorni di cui: -60 giorni dal 27 novembre 2013, ai sensi dell'art. 159 cod. pen., per il rinvio disposto in udienza preliminare per impedimento del difensore; - 110 giorni dal 12 febbraio 2014 al 28 maggio 2014 e 161 giorni dal 28 maggio 2014 al 5 novembre 2014, per i rinvii disposti in dibattimento per l'adesione del difensore alle astensioni indette dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il termine prescrizionale è dunque decorso nel dicembre 2021, in epoca posteriore alla sentenza di secondo grado.

3. L'intervenuta prescrizione non esime, tuttavia, dal valutare i motivi di ricorso, giacché alla luce di quei motivi vanno valutate le statuizioni civili, sulle quali il Giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciarsi pur in presenza di detta causa estintiva, così come previsto dall'art. 578 cod. proc. pen. 4.

Tanto precisato, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

E' consolidato l'insegnamento, al quale il Collegio ritiene di dare continuità, per il quale la violazione del divieto di porre domande suggestive in sede di esame testimoniale non comporta né l'inutilizzabilità, né la nullità della deposizione, non essendo prevista una tale sanzione dall'art. 499, comma 3, cod. proc. pen., né potendo la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell'art. 178 cod. proc. pen.

La medesima pronuncia ha peraltro precisato che la domanda suggestiva può compromettere la genuinità della dichiarazione ove abbia inciso sul risultato della prova in maniera da rendere il materiale raccolto globalmente inidoneo ad essere valutato. (Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019, R., Rv. 277399), ma nel caso in scrutinio la difesa non ha evidenziato se ed in quale misura le modalità di conduzione dell'esame della parte civile da parte del suo difensore abbiano influito, alterandolo, sul risultato probatorio.

5. Il secondo motivo di ricorso, a contenuto complesso, è infondato. .E' oramai granitico il.principio per cui esula dal sindacato di questa Corte il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Ne consegue che non sono censurabili in questo ambito, se non entro i detti limiti, tanto la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali, quanto la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).

Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza liella motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), dal che scaturisce l'irrilevanza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consenl:e di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988).

La analitica disamina del portato della prova testimoniale da cui la difesa prende le mosse per sollecitare una differente ricostruzione in fatto dei rapporti Cau - Luccisano, rispetto a quanto emerge dalle sentenze di merito, non può trovare ingresso in questa sede.

Al contrario quanto alla invocata riqualificazione giuridica del fatto, così come accertato, nella fattispecie incriminatrice della induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. le argomentazioni difensive sono infondate.

Il ricorso non si. confronta con la sentenza impugnata lì dove, muovendo dall'analisi del contenuto oggettivo delle richieste formulate da Cau - dalla prima, finalizzata a costituire con il Luccisanò una cooperativa che avrebbe avuto maggior credito, rispetto ad una ditta individuale, al fine di conseguire appalti dal Comune; alle successive in cui il primo aveva detto che si sarebbe adoperato affinché non venisse affidata al secondo l'esecuzione di lavori, genericamente indicati, una prima volta, e specificamene riferiti alla ordinaria pulizia del parco della Sughereta di Tortolì, una seconda voli:a - ha evidenziato che il ricorrente prospettava il proprio interessamento non ai fini del conseguimento di futuri appalti o affidamenti, quanto, piuttosto, per ostacolare l'assegnazione di lavori alla persona offesa.

Quel che è certo, e la sentenza spiega compiutamente, è che a tali proposte la persona offesa non aderì - se non a quella, del tutto generica, relativa ad una contribuzione una tantum in favore della squadra di calcio di interesse di Cau, con una manifestazione cli disponibilità poi immediatamente revocata - e che non è prova alcuna che Luccisano si sia reso partecipe di alcuna trattativa condotta su basi paritetiche (stante anche l'oggettivo squilibrio tra i rispettivi ruoli delle parti).

Sicché non può revocarsi in dubbio che le richieste di Cau, orientate a conseguire un profitto indebito (in sostanza, una percentuale sull'importo dei lavori, anche di tenore elevato rispetto al loro ammontare) recassero in sé la prospettazione di un pregiudizio contra ius, sicuramente idonea ad indurre un effetto di coazione psicologica nei confronti dell'interlocutore.

Non si evince, difatti, dal tenore delle richieste dell'agente, né dall'istruttoria espletata, che il vantaggio prospettato, ossia il conseguimento di appalti (rectius l'affidamento diretto di lavori, trattandosi di operazioni per lo più sottosoglia), costituisse per Lucisano un indebito, poiché non consta che egli non avesse i requisiti per ottenere tali affidamenti, che anzi aveva sempre ottenuto, dandovi esecuzione senza rilievi da parte della connmittenza o dell'appaltatore.

La qualificazione in termini di concussione appare dunque coerente con i principi espressi da Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470, per la quale "Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla

I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla. medesima

I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nei casi ambigui, l'indicato criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta)".

Del resto, occorre considerare che, ai fini della configurabilità del reato di concussione, l'abuso costrittivo del pubblico agente non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite, potendo attuarsi anche mediante una minaccia implicita, allusiva, ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purché sia comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalità dell'agente ed alle circostanze del caso concreto, il timore di un danno ingiusto, così coartandone la volontà." (Sez. 6, n. n. 33653 del 14/09/2020, Bonalumi, Rv. 279924 - 02).6.

Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.

Correttamente la Corte di appello, sulla premessa che il reato impossibile si configura solo in presenza di un evento irrealizzabile in rerum natura e che tale situazione certamente non ricorre nel caso in esame, ha precisato che è del tutto irrilevante che l'imputato non avesse un ruolo formale nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti, essendo correlata alla delega di cui Cau era titolare, quale assessore comunale all'ambiente - dunque preposto proprio a quel comparto - la sua capacità di influenzare le procedure di affidamento di lavori.

L'induzione indebita a dare o promettere utilità può essere alternativamente esercitata dal pubblico agente mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nell'uso indebito della posizione personale rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica, e, quindi, nella strumentalizzazione della propria qualifica soggettiva, senza alcuna correlazione con atti specifici dell'ufficio o del servizio, in modo tale da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute.

7. Infondato è il quarto motivo di ricorso.

Nella sentenza impugnata viene rappresenta con chiarezza la pluralità delle richieste avanzate dal ricorrente nell'arco di diversi mesi, frutto di autonome determinazioni ed aventi ad oggetto appalti/incarichi diversi corrispettivi, onde è perfettamente legittimo il riconoscimento della continuazione tra le condotte, siccome espressive di un unitario disegno finalistico. 8.

Del tutto infondato è il sesto motivo di ricorso, essendo rimesse le valutazioni sulla quantificazione della provvisionale alla valutazione discrezionale dei giudici di merito, valutazione non sindacabile in sede di legittimità.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con argomentazioni che appaiono del tutto condivisibili ed a cui va data continuità, che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, ma destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02).8.

Il quinto motivo di ricorso, non emergendo dagli atti una più favorevole causa di proscioglimento avente carattere di evidenza, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen, deve ritenersi assorbito alla luce della intervenuta estinzione del reato.

9. Conclusivamente, alla luce di quanto precede, va disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata agli eff

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 29/04/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rimettersi gli atti alla Corte costituzionale in relazione alla questione di legittimità prospettata dal difensore e dichiararsi nel resto inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Lanusei il 23 luglio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, previa esclusione della contestata recidiva, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché l'assegnazione di una provvisionale di euro 20.000,00. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di concussione tentata continuata per avere, nella qualità di assessore all'ambiente del comune di Tortolì, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale per la manutenzione del verde, a consegnargli una percentuale dei corrispettivi dei futuri lavori che lo stesso avrebbe potuto eseguire per l'ente locale, non riuscendo nel proposito per cause indipendenti dalla propria volontà, ossia per la mancata adesione della persona offesa. 2. Ricorre l'imputato, articolando i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell' 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce inosservanza di legge processuale in relazione all'art. 191 cod. proc. pen. Sono inutilizzabili, si assume, le dichiarazioni dibattimentali rese dalla parte civile in risposta alle domande suggestive d& proprio difensore. 2.2. Il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 317 e 319 -quater cod. pen. e vizi di motivazione, stante l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Previa rilettura di taluni elementi fattuali della decisione impugnata, la difesa sostiene che le condotte per cui si procede si inquadrano nel paradigma di cui all'articolo 319 -quater cod. pen. e non, invece, in quello di cui all'art. 317 cod. pen. Non avendo l'imputato prospettato a Luccisano l'intromissione nelle procedure di aggiudicazione di lavori pubblici al fine di impedirne l'affidamento in suo favore - dunque un male "contra ius" - ma, al più, di non favorirlo, deve escludersi che la sua condotta abbia sortito un effetto di reale coazione psicologica nei confronti del soggetto passivo; di contro, la persona offesa è divenuta partecipe di una trattativa connotata da posizione paritaria tra le parti, al fine di conseguire l'indebito vantaggio dell'ottenimento di incarichi da parte dell'ente locale. 2.3. Il terzo motivo deduce inosservanza degli artt. 56 e 49 cod. pen. e vizi motivazionali. La Corte di appello avrebbe travisato uno dei motivi appello, diffondendosi sull'assenza di presupposti per ritenere applicabile la norma sul reato impossibile, lì dove la difesa aveva dedotto l'inidoneità del tentativo, sul rilievo che l'imputato non avesse alcun potere di condizionare l'andamento delle gare indette dall'ente locale, né l'affidamento di lavori pubblici suscettibili di essere aggiudicati a trattativa privata o con procedura di cottimo fiduciario (e, del resto, non vi è prova di una sua effettiva intromissione in alcuna delle procedure cui la contestazione si riferisce). 2.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge in rapporto all'art. 81 cpv. cod. pen. e carenza di motivazione quanto alla ritenuta c:ontinuazione tra le condotte. I più fatti descritti nell'imputazione si inseriscono in un medesimo contesto e sono orientati ad un unico fine, integrando perciò un solo reato. 2.5. Il quinto motivo deduce violazione di legge in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., e 317 -bis cod. pen. - nel testo anteriore alla riformulazione operata con legge 8 gennaio 2019, nr. 3 - di cui si sollecita un'interpretazione costituzionalmente 'conforme; in subordine, si eccepisce l'illegittimità costituzionale della norma codicistica nella parte in cui prevede la condanna alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche nell'ipotesi di condanna a pena detentiva inferiore a 3 anni di reclusione, quando tale pena non sia determinata dal riconoscimento di circostanze attenuanti. Sul punto la difesa richiama l'ordinanza di questa Sesta Sezione, n. 37796 dell'8 aprile 2020 (depositata il 31 dicembre 2020) con la q:uale è stata rimessa alla Consulta analoga questione di costituzionalità - con riferimento all'automatismo applicativo della pena interdittiva perpetua in relazione all'art. 319 cod. pen. - definita con declaratoria di inammissibilità per solo difetto di rilevanza nel giudizio a quo (v. sent. n. 232 del 2021). 2.6. Con il sesto motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 539, comma 2, cod. proc. peli., e vizio di motivazione nella quantificazione della provvisionale liquidata in favore della parte civile, siccome eccessiva. 3. Nella requisitoria tempestivamente depositata, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo rimettersi gli atti alla Corte costituzionale in relazione alla questione di legittimità proposta dalla difesa e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto. 4. Il giudizio innanzi a questa Corte si è svolto a trattazione scritta ai sensi dell'all'art. 23, commi 8 e 9, del d. I. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati, da ultimo, dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.[OSCURATO:PERSONA] 1.In difetto di cause di inammissibilità del ricorso, va rilevata l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. 2. Stando al tenore della contestazione, momento consumativo della condotta criminosa, dispiegatasi nell'arco di alcuni mesi, è, da ultimo, il 4 maggio 2011, risalendo a tale data l'ultima richiesta di tenore concussivo descritta in denuncia. In realtà, deve al riguardo rilevarsi che dalla puntuale ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado, l'ultima delle condotte in concreto riferibili al Cau, tra quelle in addebito, risale al gennaio 2011. Ed invero, nel maggio 2011 era [OSCURATO:PERSONA], dirigente della società appaltatrice ASA Ecologica s.r.I., per la quale Luccisano operava in regime di subappalto, a comunicare a quest'ultimo che l'appalto in essere sarebbe cessato con effetto immediato e ad intimargli di interrompere l'attività lavorativa, perché da quel momento non sarebbe stato più remunerato. Esaminato in giudizio, Secci dirà di avere raccolto le doglianze di Cau in ordine a pretesi inadempimenti da parte di Luccisano, ma di avere ricevuto l'indicazione di allontanare quest'ultimo da [OSCURATO:PERSONA]Amico, amministratore della società appaltatrice. La stessa sentenza spiega che non vi è prova di un.rapporto causale tra un (eventuale) intervento di Cau ed il recesso (indotto) di Luccisano dal subappalto, sicché l'episodio resta privo di correlazione con la condotta che si imputa al ricorrente. Retrodatata l'epoca del commesso reato al mese di gennaio 2011, al termine massimo di prescrizione che risulta dai più atti interruttivi, pari a dieci anni (così determinato in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., tenuto conto del massimo edittale della pena prevista dall'art. 317 cod. pen. nella formulazione vigente ratione temporis e della diminuente per il tentativo), devono aggiungersi sospensioni per un totale di 331 giorni di cui: -60 giorni dal 27 novembre 2013, ai sensi dell'art. 159 cod. pen., per il rinvio disposto in udienza preliminare per impedimento del difensore; - 110 giorni dal 12 febbraio 2014 al 28 maggio 2014 e 161 giorni dal 28 maggio 2014 al 5 novembre 2014, per i rinvii disposti in dibattimento per l'adesione del difensore alle astensioni indette dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il termine prescrizionale è dunque decorso nel dicembre 2021, in epoca posteriore alla sentenza di secondo grado. 3. L'intervenuta prescrizione non esime, tuttavia, dal valutare i motivi di ricorso, giacché alla luce di quei motivi vanno valutate le statuizioni civili, sulle quali il Giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciarsi pur in presenza di detta causa estintiva, così come previsto dall'art. 578 cod. proc. pen. 4. Tanto precisato, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. E' consolidato l'insegnamento, al quale il Collegio ritiene di dare continuità, per il quale la violazione del divieto di porre domande suggestive in sede di esame testimoniale non comporta né l'inutilizzabilità, né la nullità della deposizione, non essendo prevista una tale sanzione dall'art. 499, comma 3, cod. proc. pen., né potendo la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell'art. 178 cod. proc. pen. La medesima pronuncia ha peraltro precisato che la domanda suggestiva può compromettere la genuinità della dichiarazione ove abbia inciso sul risultato della prova in maniera da rendere il materiale raccolto globalmente inidoneo ad essere valutato. (Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019, R., Rv. 277399), ma nel caso in scrutinio la difesa non ha evidenziato se ed in quale misura le modalità di conduzione dell'esame della parte civile da parte del suo difensore abbiano influito, alterandolo, sul risultato probatorio. 5. Il secondo motivo di ricorso, a contenuto complesso, è infondato. .E' oramai granitico il.principio per cui esula dal sindacato di questa Corte il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non sono censurabili in questo ambito, se non entro i detti limiti, tanto la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali, quanto la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza liella motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), dal che scaturisce l'irrilevanza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consenl:e di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). La analitica disamina del portato della prova testimoniale da cui la difesa prende le mosse per sollecitare una differente ricostruzione in fatto dei rapporti Cau - Luccisano, rispetto a quanto emerge dalle sentenze di merito, non può trovare ingresso in questa sede. Al contrario quanto alla invocata riqualificazione giuridica del fatto, così come accertato, nella fattispecie incriminatrice della induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. le argomentazioni difensive sono infondate. Il ricorso non si. confronta con la sentenza impugnata lì dove, muovendo dall'analisi del contenuto oggettivo delle richieste formulate da Cau - dalla prima, finalizzata a costituire con il Luccisanò una cooperativa che avrebbe avuto maggior credito, rispetto ad una ditta individuale, al fine di conseguire appalti dal Comune; alle successive in cui il primo aveva detto che si sarebbe adoperato affinché non venisse affidata al secondo l'esecuzione di lavori, genericamente indicati, una prima volta, e specificamene riferiti alla ordinaria pulizia del parco della Sughereta di Tortolì, una seconda voli:a - ha evidenziato che il ricorrente prospettava il proprio interessamento non ai fini del conseguimento di futuri appalti o affidamenti, quanto, piuttosto, per ostacolare l'assegnazione di lavori alla persona offesa. Quel che è certo, e la sentenza spiega compiutamente, è che a tali proposte la persona offesa non aderì - se non a quella, del tutto generica, relativa ad una contribuzione una tantum in favore della squadra di calcio di interesse di Cau, con una manifestazione cli disponibilità poi immediatamente revocata - e che non è prova alcuna che Luccisano si sia reso partecipe di alcuna trattativa condotta su basi paritetiche (stante anche l'oggettivo squilibrio tra i rispettivi ruoli delle parti). Sicché non può revocarsi in dubbio che le richieste di Cau, orientate a conseguire un profitto indebito (in sostanza, una percentuale sull'importo dei lavori, anche di tenore elevato rispetto al loro ammontare) recassero in sé la prospettazione di un pregiudizio contra ius, sicuramente idonea ad indurre un effetto di coazione psicologica nei confronti dell'interlocutore. Non si evince, difatti, dal tenore delle richieste dell'agente, né dall'istruttoria espletata, che il vantaggio prospettato, ossia il conseguimento di appalti (rectius l'affidamento diretto di lavori, trattandosi di operazioni per lo più sottosoglia), costituisse per Lucisano un indebito, poiché non consta che egli non avesse i requisiti per ottenere tali affidamenti, che anzi aveva sempre ottenuto, dandovi esecuzione senza rilievi da parte della connmittenza o dell'appaltatore. La qualificazione in termini di concussione appare dunque coerente con i principi espressi da Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470, per la quale "Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla. medesima I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nei casi ambigui, l'indicato criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta)". Del resto, occorre considerare che, ai fini della configurabilità del reato di concussione, l'abuso costrittivo del pubblico agente non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite, potendo attuarsi anche mediante una minaccia implicita, allusiva, ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purché sia comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalità dell'agente ed alle circostanze del caso concreto, il timore di un danno ingiusto, così coartandone la volontà." (Sez. 6, n. n. 33653 del 14/09/2020, Bonalumi, Rv. 279924 - 02).6. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. Correttamente la Corte di appello, sulla premessa che il reato impossibile si configura solo in presenza di un evento irrealizzabile in rerum natura e che tale situazione certamente non ricorre nel caso in esame, ha precisato che è del tutto irrilevante che l'imputato non avesse un ruolo formale nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti, essendo correlata alla delega di cui Cau era titolare, quale assessore comunale all'ambiente - dunque preposto proprio a quel comparto - la sua capacità di influenzare le procedure di affidamento di lavori. L'induzione indebita a dare o promettere utilità può essere alternativamente esercitata dal pubblico agente mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nell'uso indebito della posizione personale rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica, e, quindi, nella strumentalizzazione della propria qualifica soggettiva, senza alcuna correlazione con atti specifici dell'ufficio o del servizio, in modo tale da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute. 7. Infondato è il quarto motivo di ricorso. Nella sentenza impugnata viene rappresenta con chiarezza la pluralità delle richieste avanzate dal ricorrente nell'arco di diversi mesi, frutto di autonome determinazioni ed aventi ad oggetto appalti/incarichi diversi corrispettivi, onde è perfettamente legittimo il riconoscimento della continuazione tra le condotte, siccome espressive di un unitario disegno finalistico. 8. Del tutto infondato è il sesto motivo di ricorso, essendo rimesse le valutazioni sulla quantificazione della provvisionale alla valutazione discrezionale dei giudici di merito, valutazione non sindacabile in sede di legittimità. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con argomentazioni che appaiono del tutto condivisibili ed a cui va data continuità, che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, ma destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02).8. Il quinto motivo di ricorso, non emergendo dagli atti una più favorevole causa di proscioglimento avente carattere di evidenza, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen, deve ritenersi assorbito alla luce della intervenuta estinzione del reato. 9. Conclusivamente, alla luce di quanto precede, va disposto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata agli eff
Sentenza Cassazione n. 28395/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris