CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17313/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 34,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-controricorrente-e controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.-intimata-avverso la sentenza della Comm. trib. reg. della Campania-Sez. dist. diSalerno n. 6283/2017 depositata il 06/07/2017.Numero registro generale 28927/2017Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17313/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A termini della sentenza in epigrafe, il cui resoconto è riproposto talquale nel ricorso per cassazione, “LUCIANO Nicola proponeva ricorsoavverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 012762015 0000340000 notificata il 04.03.[2015] ex art 77 del DPR 29.09.1973n. 602 sulla base di iscrizioni a ruolo di imposte dovute [in forza] dieffettuati accertamenti divenuti definitivi”. Il controricorso agenzialespecifica che il contribuente era stato attinto dalla notifica dellacomunicazione preventiva ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base diiscrizioni a ruolo “effettuate a titolo provvisorio in presenza di ricorsiavverso avvisi di accertamento divenuti poi definitivi per effetto disentenze della CTR passate in giudicato”.2. Il contribuente proponeva ricorso avverso la suddettacomunicazione.2.1. In particolare, a termini della sentenza in epigrafe, deduceva “lanullità, inammissibilità ed infondatezza della pretesa erariale, in quanto lasuddetta comunicazione sarebbe stata sorretta da quattro distinte cartelleesattoriali emesse dal 2001 al 2009 che, a suo dire, sarebbero inesistentie/o nulle per non essere mai state notificate nei modi e nei termini dilegge nonché infondate nei presupposti”.3. La CTP di Avellino, nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate, consentenza n. 261/2016 del 9 settembre 2015, rigettava il ricorso.4. Proponeva appello il contribuente, rigettato dalla CTR dellaCampania, con l’epigrafata sentenza n. 6283/2017 pubblicata il 6 luglio2017, sulla base della seguente motivazione:- “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche medianteinvio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata conNumero registro generale 28927/2017Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17313/2026Data pubblicazione 01/06/2026avviso di ricevimento” ed in tal caso “la ricezione del destinatario” siun'apposita relata”;- “così come sostenuto dai primi Giudici”, è pacifico “che le quattrocartelle dì pagamento, atti propedeutici alla comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria, sono state regolarmente notificate a mezzo [della]posta a mani di persona addetta alla casa”;- “il soggetto che intende contestare la notifica di un atto a mezzo [di]raccomandata e, in particolare, la veridicità della firma apposta sullaricevuta di ritorno della stessa, dovrà procedere mediante querela difalso”;- in punto di eccepita prescrizione, “l'attività dell'Agente dellariscossione è soggetta all'ordinario termine prescrizionale decennaleprevisto dall'art. 2946 c.c.”, giacché “i tributi erariali, come nellafattispecie, si prescrivono nel termine di 10 anni dal giorno in cui il tributoè dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamentenotificato al contribuente”;- “in ordine alla responsabilità del socio accomandante, il Collegioosserva che l'accertamento della società, per effetto di quanto dispostoall'articolo 5 del DPR n. 917/86, produce diretti effetti di responsabilità suisoci, ai quali sono imputati per trasparenza i redditi della società ‘proquota’”;- “lo stesso discorso vale in tema di riscossione [dell’]IVA riguardantela società[,] per la quale egli risponde in ragione della sua quota”.5. Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con sei motivi,resistiti dall’Agenzia delle entrate con controricorso, mentre l’agente dellariscossione restava intimato.6. Con memoria telematica depositata addì 26 gennaio 2026, in vistadell’odierna udienza, il Difensore del contribuente allegava e documentavache “medio tempore” è intercorso il decesso del contribuente e che gliNumero registro generale 28927/2017Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17313/2026Data pubblicazione 01/06/2026eredi LUCIANO Gaetano, LUCIANO Vincenza e PERILLO Grazia hannorinunciato all’eredità; “pertanto, nel riportarsi al ricorso, ne chiede[va]l’accoglimento[,] pur essendo venuto meno ogni interesse ad agire”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente è a rilevarsi che, “nel giudizio di cassazione, inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina delprocedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione delprocesso, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenutadopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, néconsente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo” (Cass. n. 1757 del2016).Un tanto rende irrilevante la rinuncia all’eredità dei predetti eredi, conriferimento ai quali, peraltro non è documentato che i medesimiesauriscono la linea dei successibili.2. Può pertanto procedersi alla disamina del ricorso.3. Con il primo motivo si denuncia: “Omesso esame e motivazione sufatto decisivo per il processo in merito alla notifica delle cartelle esattoriali- Violazione ex art. 360 punto 5 cod. proc. civ.”.3.1. Nella sentenza impugnata “è evidente il contrasto tra il chiesto edil pronunciato. L'appellante ha invocato la violazione dell'art. 26, IVcomma DPR n. 602 del 1973. Il ricorrente fin dal suo primo atto difensivo[…] ha dedotto che le quattro cartelle esattoriali, titolo su cui si fonda laiscrizione ipotecaria, non erano state mai notificate”. “Conseguentemente,l'Agenzia avrebbe dovuto provare l'avvenuta notifica degli atti. La ritualitàdella notifica non è stata provata dall'Agenzia che ha prodotto solo copiadegli avvisi di ricevimento delle summenzionate cartelle”.3.2. Il motivo è inammissibile.Incorre nella preclusione derivante dall’art. 348-ter cod. proc. civ.“ratione temporis vigente” (Cass. n. 26860 del 2014 e succ. conf.: “Laprevisione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348Numero registro generale 28927/2017Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17313/2026Data pubblicazione 01/06/2026ter, quinto comma, cod. proc. civ., che esclude che possa essereimpugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello ‘checonferma la decisione di primo grado’, non si applica, agli effetti dell'art.54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto2012, n. 134, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o concitazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'11settembre 2012”: si applica di conseguenza a quelli introdottisuccessivamente; Cass. Sez. U n. 8053 del 2014: “Le disposizioni sulricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazionedella "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod.proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza dellaCommissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità inmateria tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l'art. 54, comma3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che ‘le disposizioni di cui alpresente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546’, si riferisce esclusivamente alle disposizionisull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario dimerito”; Cass. n. 5528 del 2014 e succ. conf.: “Nell'ipotesi di ‘doppiaconforme’ prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., ilricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n.5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a basedella decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza dirigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”).Il motivo non rappresenta alcun fatto propriamente storico e decisivodi cui la CTR avrebbe omesso l’esame (Cass. n. 17005 del 2024; piùrecentemente, in termini, Cass. n. 39837 del 2025).Numero registro generale 28927/2017Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17313/2026Data pubblicazione 01/06/2026Deduce cumulativamente un preteso contrasto tra chiesto epronunciato, oltretutto al di fuori del corretto paradigma ex art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e nell’inosservanza delle relative formalità.4. Con il secondo motivo si denuncia: “Omesso esame e motivazionesu punto decisivo della controversia in merito alla notifica delle cartelleesattoriali - Violazione ex art. 360 punto 5 cod. proc. civ.”.4.1. “Le cartelle di pagamento, come si evince dagli avvisi diricevimento prodotti dall'Agenzia, sarebbero state notificate a mezzo delservizio postale ma non consegnate personalmente al destinatario [e]pertanto sono nulle”. “Dalle copie degli avvisi di ricevimento delleraccomandate postali, a mezzo delle quali sarebbero state notificate lecartelle in oggetto, risulta che il plico è stato consegnato ad una personaestranea al destinatario, tra l'altro neppure qualificata. Palesemente nullaè, dunque, la notifica delle cartelle per il destinatario delle stesse, se nonsono succedute dalla seconda raccomandata (CAN)”.4.2. Il motivo è inammissibile.Valgono le medesime considerazione relative al motivo precedente, cuimette conto di aggiungere altresì che il motivo in disamina – che di per sénon dimostra essere stata la doglianza proposta in termini già in primogrado – non trascrive e neppure produce gli atti dei procedimentinotificatori delle quattro cartelle, così materialmente impedendo a questaS.C. alcun apprezzamento (Cass. n. 31038 del 2018).5. I successivi due motivi, per sostanziale sovrapponibilità di censure,possono essere enunciati congiuntamente.6. Con il terzo motivo si denuncia: “In merito alla prescrizione -Violazione e falsa applicazione artt. 2946, 2947, 2948 cod. civ. inrelazione all'art. 360 punto 3·cod. proc. civ”.6.1. La CTR non ha considerato pronunce giurisprudenziali “ove è statostatuito che opera la prescrizione quinquennale laddove il titolo esecutivosia costituito dalla cartella esattoriale emessa dall'ente di riscossione”.Numero registro generale 28927/2017Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17313/2026Data pubblicazione 01/06/20267. Con il quarto motivo si denuncia: “In merito alla prescrizione -Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio - Violazione ex art. 360punto 5 cod. proc. civ. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod.civ. e della l. n. 335 del 1995 in relazione all'art. 360 punto 5 cod. proc.civ.”.7.1. Ad avviso del contribuente, sarebbe “evidente l'errore di fatto e dicalcolo del tempo trascorso. La prescrizione, infatti, inizia a decorrere dalgiorno della presunta notifica delle cartelle esattoriali del provvedimentoimpugnato non essendoci altri atti interruttivi”. Segue, nel motivo,l’indicazione delle notifiche delle cartelle e l’intervallo pretesamenteultraquinquennale rispetto alla notifica della comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria.8. I motivi sono inammissibili e comunque infondati.8.1. Sono inammissibili – oltreché, il quarto, per le medesime ragionidel primo e del secondo – in quanto – vertendosi (come risulta dallanarrativa del quarto) di tributi erariali, con conseguente prescrizionedecennale delle imposte (Cass. n. 33213 del 2023) e quinquennale diinteressi e sanzioni (Cass. n. 7486 del 2022) – le cartelle, stante laprospettazione della sentenza impugnata e del controricorso, sono stateemesse a titolo di iscrizione provvisoria, in pendenza di giudizi avverso irelativi avvisi di accertamento, resisi definitivi per rigetto delleimpugnazioni: pertanto era onere del contribuente, che invece tace deltutto su detti giudizi, render conto, a fini di precisione ed autosufficienza,degli stessi, le cui cadenze invero riverberano effetti sulla prescrizionedelle pretese, sia “medio tempore” (cfr. Cass. Sez. U n. 2970 del 1973) siain ragione del giudicato, implicante l’applicazione “tout court” dell’ordinariotermine decennale (cfr. Cass. n. 25222 del 2024).8.2. Sono, comunque, infondati giacché, alla luce della precisaricostruzione fattuale in tale prospettiva compiuta dall’Agenzia, la quale, incontroricorso (cfr. p. 5), illustra le ragioni comprovanti la mancataNumero registro generale 28927/2017Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17313/2026Data pubblicazione 01/06/2026maturazione della prescrizione, nessuna replica è in alcun modo svolta “acontrario” neppure in memoria.9. Anche gli ultimi due motivi, per comunanza di censure, possonoessere enunciati congiuntamente.10. Con il quinto motivo si denuncia: “In merito alla responsabilità delsocio accomandante - Violazione e falsa applicazione del dpr 917/1986art. 5 in relazione all'art. 360 punto 5 cod. proc. civ.”.10.1. “L'Ente impositore, con la cartella n. 01220090018840311000,ha erroneamente irrogato al contribuente i tributi che avrebbe dovutoversare la società”. “Il ricorrente era solo socio accomandante della· stessae, pertanto, ai sensi di legge, può rispondere dei tributi della società soloproporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.11. Con il sesto motivo si denuncia: “Illegittimità della pretesaimpositiva in materia di IVA - Violazione e falsa applicazione degli artt.2313, 2318, 1306 cod. civ. nonché dell'art. 42 comma 1 dpr 600/1973 inrelazione all'art. 360 punto 3 cod. proc. civ.”.11.1. “L'Ente impositore, con la cartella N. 01220090019176929001,ha erroneamente imputato al contribuente il debito societario della stessas.a.s. a titolo di IVA, oltre sanzioni ed interessi”.12. I motivi sono inammissibili.12.1. In disparte che non rendono minimamente conto delle ragionidelle pretese di cui alle rispettive cartelle, ogni doglianza in relazione adesse avrebbe potuto e dovuto essere avanzata contro le presuppostecartelle esattoriali, assunte dalla CTR come legittimamente notificate.13. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioniconsequenziali come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite, liquidate in euro 4.500, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 28927/2017Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 17313/2026Data pubblicazione 01/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]