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CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20205/2026

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ILLO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2261 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoDANIELA [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1957/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 09/07/2021 R.G.N. 2102/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30461/2021Numero sezionale 2261/2026Data pubblicazione 16/06/20261.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto lanullità del termine apposto al contratto stipulato in data 30marzo 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], «peressere stato violato il disposto di cui all’art. 3, lett. b) (ndr. deld.lgs. n. 368/2001), atteso che la sottoscrizione del contratto atermine era avvenuta nei sei mesi successivi all’attivazionedella procedura di mobilità ex art.4 e 24 della leggen.223/1991».2.

La Corte territoriale, in sintesi, ha considerato «pacifica lastipulazione di un contratto a termine ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001».

Ha evidenziato che, secondo quanto previstodal successivo art. 3 del decreto citato, non è consentita lastipulazione del contratto a termine «nelle unità produttive nellequali si sia proceduto entro sei mesi precedenti ai licenziamenticollettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stessemansioni in cui si riferisce il contratto di lavoro a tempodeterminato, salvo che tale contratto sia concluso perprovvedere a sostituire lavoratori assenti ovvero si sia conclusoai sensi dell’articolo 8 legge 223/1991 ovvero abbia duratainiziale non superiore a tre mesi».La Corte ha, quindi, escluso che ricorresse una delle ipotesiderogatorie richiamate dalla disposizione, in quanto «la data diinserimento nelle liste di mobilità del Ferrante, che secondo lasocietà sarebbe avvenuta almeno alla data del 26.3.2015,risulta invece essere quella del 13.8.2015», come risultante daun documento prodotto dalla società medesima.Numero registro generale 30461/20214.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso laN umero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 20205/2026soccombente società con due motivi; ha resistito conData pubblicazione 16/06/2026controricorso l’intimato lavoratore.Entrambe le parti hanno depositato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo del ricorso – così come esposto nella sintesiformulata dalla stessa parte ricorrente - denuncia: «Violazionedi legge art. 360 n.3 c.p.c. - violazione artt. 4, 5,6,7 e 8 L. n.223/91 per avere la Corte di Appello ritenuto la decorrenza dellacollocazione in mobilità del Ferrante non dal giorno successivoal licenziamento intimatogli ex artt. 4 e 24 L. n.223/91 madall’inserimento del suo nominativo nelle liste di mobilità cosìescludendo, in ragione di tale unico e erroneo convincimento,che il contratto a termine rientrasse nella fattispecie di cuiall’art.8, c.2, L. n.223/91 e pertanto nella deroga previstadall’art.3 c.1 punto b) del D.lgs. n.368/01».Col secondo mezzo si denuncia, sempre ai sensi del n. 3 dell’art.360 c.p.c., la «violazione artt. 8 L. n. 223/91; 1, 3, c.1, letterab) e 10 D.Lgs. n. 368/01», sostenendo che «l’esattaindividuazione temporale della condizione soggettiva dicollocazione in mobilità del Ferrante costituiva come costituisceelemento dirimente per escludere la sottoposizione delcontratto al D.lgs. n.368/01 e ai divieti da questo previstiriconducendolo alla fattispecie di cui all’art. 8 comma 2»,rendendo «anche irrilevante il nomen iuris speso dalle parti».Numero registro generale 30461/2021Numero sezionale 2261/20262.

I motivi meritano congiunta trattazione per connessiNounmeer,o diin ra ccolta generale 20205/2026Data pubblicazione 16/06/2026quanto sostanzialmente si fondano sull’assunto che il contrattoa termine ai sensi del comma 2 dell’art. 8 l. n. 223/1991 potevaessere stipulato il 30 marzo 2015, in quanto il Ferrante era statolicenziato ex artt. 4 e 24 della stessa legge il 25 marzo 2015all’esito di una procedura collettiva attivata dal precedentedatore di lavoro.La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere rilevante lasuccessiva data di inserimento nelle liste di mobilità del 13agosto 2015, senza peraltro considerare la decorrenzaretroattiva attestata dal Centro per l’impiego.Tali censure non possono trovare accoglimento.2.1.

Giova premettere il contenuto delle disposizioni rilevantiper regolare la fattispecie concreta, vigenti all’epoca dellasottoscrizione del contratto in controversia.2.1.1.

L’art. 8 l. n. 223/1991, rubricato «Collocamento deilavoratori in mobilità», così recita:«1.

Per i lavoratori in mobilità ai fini del collocamento si applicail diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto commadell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successivemodificazioni ed integrazioni.2.

I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contrattodi lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi.

Laquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari aquella prevista per gli apprendisti della legge 19 gennaio 1955,n. 25, e successive modificazioni.

Nel caso in cui, nel corso delsuo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato atempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta perulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.Numero registro generale 30461/2021Numero sezionale 2261/20264.

Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai seNnusmie rod dei rla ccolta generale 20205/2026Data pubblicazione 16/06/2026comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratoriiscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità diretribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensilepari al cinquanta per cento della indennità di mobilità chesarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Il predetto contributonon può essere erogato per un numero di mesi superiore adodici, e per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, perun numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentaseimesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6.

Il presentecomma non trova applicazione per i giornalisti.4-bis.

Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedentiè escluso con riferimento a quei lavoratori che siano staticollocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresadello stesso o di diverso settore di attività che, al momento dellicenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risultacon quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità,all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono lemenzionate condizioni ostative. […]»2.1.2.

L’art. 3 del d. lgs. n. 368/2001, rubricato «Divieti», nellaparte in cui qui rileva, stabilisce:«1.

L'apposizione di un termine alla durata di un contratto dilavoro subordinato non è ammessa: [..]b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, pressounità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesiprecedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardatolavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contrattodi lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto siaNumero registro generale 30461/2021concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti,N umero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 20205/2026ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della leggeData pubblicazione 16/06/202623 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale nonsuperiore a tre mesi; […]».La società sostiene che, nella specie, l’apposizione del terminealla durata del contratto con il Ferrante era consentita in quanto«concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio1991, n. 223».2.2.

L’assunto non può essere condiviso.2.2.1.

La disposizione contenuta nell’art. 8 cit. si colloca nelsistema introdotto con la l. n. 223 del 1991 caratterizzato da uncomplesso di misure premiali predisposte per fronteggiare gliesuberi di personale, riconducibile al duplice obiettivo delsostegno al reddito e del ricollocamento (cfr.

Corte cost. n.413/1995).La componente attiva della politica del lavoro si manifestanell’insieme di benefici attribuiti alle imprese che assumonolavoratori iscritti nelle liste di mobilità, fondamentalmenteusufruendo di drastiche riduzione degli oneri sociali; aimeccanismi promozionali si associano quelli vincolistici, comequello che riconosce il diritto di precedenza dei licenziati in casodi nuove assunzioni da parte dell’ex datore di lavoro.Nell’art. 8 in controversia si coglie pienamente il nessoessenziale tra le misure di sostegno al reimpiego del lavoratorein mobilità e il meccanismo premiale per il datore di lavoro chebeneficia di agevolazioni contributive.In base al comma 2, il datore di lavoro che assume unlavoratore in lista di mobilità, non solo può farlo con contrattodi lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, mabeneficia anche di una quota di contribuzione a suo caricoinferiore a quella ordinaria.Numero registro generale 30461/2021Nel caso, poi, nel corso dello svolgimento del rapporto, ilN umero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 20205/2026predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, ilData pubblicazione 16/06/2026beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi inaggiunta a quello previsto dal comma 4.Per proteggere la concessione di tali benefici economici daoperazioni elusive, si pone, come clausola di salvaguardia, ilcomma 4-bis, tanto da imporre all’impresa che assume didichiarare, «sotto la propria responsabilità, all'atto dellarichiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionatecondizioni ostative».2.2.2.

Per costante giurisprudenza, l'art. 8, comma 2, l. n.223/1991 ha introdotto una fattispecie di assunzione a termineautonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nellalegge 18 aprile 1962 n. 230, che prescinde da ogni riferimentoa cause oggettive richieste nelle ipotesi regolate dalla legge n.230 del 1962 all’epoca vigente, in quanto implica solamente,per la sua legittimità, un requisito soggettivo (lo stato didisoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste dimobilità), e pone, quale unico limite temporale, una duratamassima non superiore ai dodici mesi, così perseguendo laduplice finalità di favorire, da un lato, nuove opportunitàd'impiego per il lavoratore in mobilità e di evitare, dall'altro, ilconsolidamento di una situazione di precarizzazione delrapporto di lavoro (cfr. n. 9174/2000; Cass. n. 15820/2001;Cass. n. 3374/2003; Cass. n. 16871/2008; Cass. n.22639/2015).2.2.3.

Il fatto che il contratto a termine disciplinato dall’art. 8,comma 2, l. n. 223/1991, sia sottratto al regime prima previstodalla l. n. 230/1962 e successivamente dal d. lgs. n. 368/2001,non può certo significare che il termine non debba esserecontenuto in un contratto in cui venga specificato – anche perNumero registro generale 30461/2021evitare elusioni e rendere consapevole le parti delle ragioni cheN umero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 20205/2026giustificano quel termine - che è assunto un lavoratore inData pubblicazione 16/06/2026mobilità ai sensi e nel rispetto delle procedure previste dall’art.8 più volte richiamato.Nella specie, la Corte territoriale conferma come «pacifica lastipulazione di un contratto a termine ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001», con un accertamento di fatto non suscettibiledi riesame in questa sede, né parte ricorrente specifica inricorso i contenuti dettagliati del contratto da cui evincere chele parti, quel 30 marzo 2015, sottoscrissero un accordo secondole previsioni di cui all’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991.Né può giovare alla tesi di parte ricorrente l’orientamentogiurisprudenziale, formatosi ai fini del riconoscimento del dirittoall’indennità di mobilità, circa la natura ricognitiva, e noncostitutiva, dell’iscrizione nelle liste di mobilità ad opera dellapubblica amministrazione che non esercita alcunadiscrezionalità di natura amministrativa, ma semplicementetecnica (v.

Cass. n. 10219/2004; conf.

Cass. n. 10744/2022).Come risulta dalle previsioni legislative richiamate, anche percome applicate nella prassi amministrativa (messaggio INPS n.32661 del 27 dicembre 2010; circolare n. 122 del 1° giugno1999, con richiamo alle direttive ministeriali prot. n. 102845 del28 aprile 1999 e prot. n. 103146 dell’11 maggio 1999), ilpresupposto per stipulare un legittimo contratto a termine aisensi dell’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, non è il mero fattoche il lavoratore sia stato licenziato all’esito di una procedura dimobilità quanto piuttosto che lo stesso sia collocato nelle listee che chi assume dichiari, «sotto la propria responsabilità,all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono lemenzionate condizioni ostative» di cui al comma 4-bis dellostesso art. 8.Numero registro generale 30461/2021In difetto di tali presupposti quella tipologia di contratto aN umero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 20205/2026tempo determinato non può essere stipulata e l’invaliditàData pubblicazione 16/06/2026originaria non è evidentemente suscettibile di essere sanata dasopravvenienze asseritamente retroattive.3.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con regolazionedelle spese secondo soccombenza, liquidate come dadispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarataantistataria.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società soccombente alpagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegeneral nella misura del 15%, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 maggio 2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 30461/2021Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 20205/2026Data pubblicazione 16/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ILLO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2261 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoDANIELA [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1957/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 09/07/2021 R.G.N. 2102/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30461/2021Numero sezionale 2261/2026Data pubblicazione 16/06/20261. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto lanullità del termine apposto al contratto stipulato in data 30marzo 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], «peressere stato violato il disposto di cui all’art. 3, lett. b) (ndr. deld.lgs. n. 368/2001), atteso che la sottoscrizione del contratto atermine era avvenuta nei sei mesi successivi all’attivazionedella procedura di mobilità ex art.4 e 24 della leggen.223/1991».2. La Corte territoriale, in sintesi, ha considerato «pacifica lastipulazione di un contratto a termine ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001». Ha evidenziato che, secondo quanto previstodal successivo art. 3 del decreto citato, non è consentita lastipulazione del contratto a termine «nelle unità produttive nellequali si sia proceduto entro sei mesi precedenti ai licenziamenticollettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stessemansioni in cui si riferisce il contratto di lavoro a tempodeterminato, salvo che tale contratto sia concluso perprovvedere a sostituire lavoratori assenti ovvero si sia conclusoai sensi dell’articolo 8 legge 223/1991 ovvero abbia duratainiziale non superiore a tre mesi».La Corte ha, quindi, escluso che ricorresse una delle ipotesiderogatorie richiamate dalla disposizione, in quanto «la data diinserimento nelle liste di mobilità del Ferrante, che secondo lasocietà sarebbe avvenuta almeno alla data del 26.3.2015,risulta invece essere quella del 13.8.2015», come risultante daun documento prodotto dalla società medesima.Numero registro generale 30461/20214. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso laN umero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 20205/2026soccombente società con due motivi; ha resistito conData pubblicazione 16/06/2026controricorso l’intimato lavoratore.Entrambe le parti hanno depositato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso – così come esposto nella sintesiformulata dalla stessa parte ricorrente - denuncia: «Violazionedi legge art. 360 n.3 c.p.c. - violazione artt. 4, 5,6,7 e 8 L. n.223/91 per avere la Corte di Appello ritenuto la decorrenza dellacollocazione in mobilità del Ferrante non dal giorno successivoal licenziamento intimatogli ex artt. 4 e 24 L. n.223/91 madall’inserimento del suo nominativo nelle liste di mobilità cosìescludendo, in ragione di tale unico e erroneo convincimento,che il contratto a termine rientrasse nella fattispecie di cuiall’art.8, c.2, L. n.223/91 e pertanto nella deroga previstadall’art.3 c.1 punto b) del D.lgs. n.368/01».Col secondo mezzo si denuncia, sempre ai sensi del n. 3 dell’art.360 c.p.c., la «violazione artt. 8 L. n. 223/91; 1, 3, c.1, letterab) e 10 D.Lgs. n. 368/01», sostenendo che «l’esattaindividuazione temporale della condizione soggettiva dicollocazione in mobilità del Ferrante costituiva come costituisceelemento dirimente per escludere la sottoposizione delcontratto al D.lgs. n.368/01 e ai divieti da questo previstiriconducendolo alla fattispecie di cui all’art. 8 comma 2»,rendendo «anche irrilevante il nomen iuris speso dalle parti».Numero registro generale 30461/2021Numero sezionale 2261/20262. I motivi meritano congiunta trattazione per connessiNounmeer,o diin ra ccolta generale 20205/2026Data pubblicazione 16/06/2026quanto sostanzialmente si fondano sull’assunto che il contrattoa termine ai sensi del comma 2 dell’art. 8 l. n. 223/1991 potevaessere stipulato il 30 marzo 2015, in quanto il Ferrante era statolicenziato ex artt. 4 e 24 della stessa legge il 25 marzo 2015all’esito di una procedura collettiva attivata dal precedentedatore di lavoro.La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere rilevante lasuccessiva data di inserimento nelle liste di mobilità del 13agosto 2015, senza peraltro considerare la decorrenzaretroattiva attestata dal Centro per l’impiego.Tali censure non possono trovare accoglimento.2.1. Giova premettere il contenuto delle disposizioni rilevantiper regolare la fattispecie concreta, vigenti all’epoca dellasottoscrizione del contratto in controversia.2.1.1. L’art. 8 l. n. 223/1991, rubricato «Collocamento deilavoratori in mobilità», così recita:«1. Per i lavoratori in mobilità ai fini del collocamento si applicail diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto commadell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successivemodificazioni ed integrazioni.2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contrattodi lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. Laquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari aquella prevista per gli apprendisti della legge 19 gennaio 1955,n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso delsuo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato atempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta perulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.Numero registro generale 30461/2021Numero sezionale 2261/20264. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai seNnusmie rod dei rla ccolta generale 20205/2026Data pubblicazione 16/06/2026comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratoriiscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità diretribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensilepari al cinquanta per cento della indennità di mobilità chesarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributonon può essere erogato per un numero di mesi superiore adodici, e per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, perun numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentaseimesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presentecomma non trova applicazione per i giornalisti.4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedentiè escluso con riferimento a quei lavoratori che siano staticollocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresadello stesso o di diverso settore di attività che, al momento dellicenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risultacon quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità,all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono lemenzionate condizioni ostative. […]»2.1.2. L’art. 3 del d. lgs. n. 368/2001, rubricato «Divieti», nellaparte in cui qui rileva, stabilisce:«1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto dilavoro subordinato non è ammessa: [..]b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, pressounità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesiprecedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardatolavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contrattodi lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto siaNumero registro generale 30461/2021concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti,N umero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 20205/2026ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della leggeData pubblicazione 16/06/202623 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale nonsuperiore a tre mesi; […]».La società sostiene che, nella specie, l’apposizione del terminealla durata del contratto con il Ferrante era consentita in quanto«concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio1991, n. 223».2.2. L’assunto non può essere condiviso.2.2.1. La disposizione contenuta nell’art. 8 cit. si colloca nelsistema introdotto con la l. n. 223 del 1991 caratterizzato da uncomplesso di misure premiali predisposte per fronteggiare gliesuberi di personale, riconducibile al duplice obiettivo delsostegno al reddito e del ricollocamento (cfr. Corte cost. n.413/1995).La componente attiva della politica del lavoro si manifestanell’insieme di benefici attribuiti alle imprese che assumonolavoratori iscritti nelle liste di mobilità, fondamentalmenteusufruendo di drastiche riduzione degli oneri sociali; aimeccanismi promozionali si associano quelli vincolistici, comequello che riconosce il diritto di precedenza dei licenziati in casodi nuove assunzioni da parte dell’ex datore di lavoro.Nell’art. 8 in controversia si coglie pienamente il nessoessenziale tra le misure di sostegno al reimpiego del lavoratorein mobilità e il meccanismo premiale per il datore di lavoro chebeneficia di agevolazioni contributive.In base al comma 2, il datore di lavoro che assume unlavoratore in lista di mobilità, non solo può farlo con contrattodi lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, mabeneficia anche di una quota di contribuzione a suo caricoinferiore a quella ordinaria.Numero registro generale 30461/2021Nel caso, poi, nel corso dello svolgimento del rapporto, ilN umero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 20205/2026predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, ilData pubblicazione 16/06/2026beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi inaggiunta a quello previsto dal comma 4.Per proteggere la concessione di tali benefici economici daoperazioni elusive, si pone, come clausola di salvaguardia, ilcomma 4-bis, tanto da imporre all’impresa che assume didichiarare, «sotto la propria responsabilità, all'atto dellarichiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionatecondizioni ostative».2.2.2. Per costante giurisprudenza, l'art. 8, comma 2, l. n.223/1991 ha introdotto una fattispecie di assunzione a termineautonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nellalegge 18 aprile 1962 n. 230, che prescinde da ogni riferimentoa cause oggettive richieste nelle ipotesi regolate dalla legge n.230 del 1962 all’epoca vigente, in quanto implica solamente,per la sua legittimità, un requisito soggettivo (lo stato didisoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste dimobilità), e pone, quale unico limite temporale, una duratamassima non superiore ai dodici mesi, così perseguendo laduplice finalità di favorire, da un lato, nuove opportunitàd'impiego per il lavoratore in mobilità e di evitare, dall'altro, ilconsolidamento di una situazione di precarizzazione delrapporto di lavoro (cfr. n. 9174/2000; Cass. n. 15820/2001;Cass. n. 3374/2003; Cass. n. 16871/2008; Cass. n.22639/2015).2.2.3. Il fatto che il contratto a termine disciplinato dall’art. 8,comma 2, l. n. 223/1991, sia sottratto al regime prima previstodalla l. n. 230/1962 e successivamente dal d. lgs. n. 368/2001,non può certo significare che il termine non debba esserecontenuto in un contratto in cui venga specificato – anche perNumero registro generale 30461/2021evitare elusioni e rendere consapevole le parti delle ragioni cheN umero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 20205/2026giustificano quel termine - che è assunto un lavoratore inData pubblicazione 16/06/2026mobilità ai sensi e nel rispetto delle procedure previste dall’art.8 più volte richiamato.Nella specie, la Corte territoriale conferma come «pacifica lastipulazione di un contratto a termine ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001», con un accertamento di fatto non suscettibiledi riesame in questa sede, né parte ricorrente specifica inricorso i contenuti dettagliati del contratto da cui evincere chele parti, quel 30 marzo 2015, sottoscrissero un accordo secondole previsioni di cui all’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991.Né può giovare alla tesi di parte ricorrente l’orientamentogiurisprudenziale, formatosi ai fini del riconoscimento del dirittoall’indennità di mobilità, circa la natura ricognitiva, e noncostitutiva, dell’iscrizione nelle liste di mobilità ad opera dellapubblica amministrazione che non esercita alcunadiscrezionalità di natura amministrativa, ma semplicementetecnica (v. Cass. n. 10219/2004; conf. Cass. n. 10744/2022).Come risulta dalle previsioni legislative richiamate, anche percome applicate nella prassi amministrativa (messaggio INPS n.32661 del 27 dicembre 2010; circolare n. 122 del 1° giugno1999, con richiamo alle direttive ministeriali prot. n. 102845 del28 aprile 1999 e prot. n. 103146 dell’11 maggio 1999), ilpresupposto per stipulare un legittimo contratto a termine aisensi dell’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, non è il mero fattoche il lavoratore sia stato licenziato all’esito di una procedura dimobilità quanto piuttosto che lo stesso sia collocato nelle listee che chi assume dichiari, «sotto la propria responsabilità,all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono lemenzionate condizioni ostative» di cui al comma 4-bis dellostesso art. 8.Numero registro generale 30461/2021In difetto di tali presupposti quella tipologia di contratto aN umero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 20205/2026tempo determinato non può essere stipulata e l’invaliditàData pubblicazione 16/06/2026originaria non è evidentemente suscettibile di essere sanata dasopravvenienze asseritamente retroattive.3. Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con regolazionedelle spese secondo soccombenza, liquidate come dadispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarataantistataria.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società soccombente alpagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegeneral nella misura del 15%, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 maggio 2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 30461/2021Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 20205/2026Data pubblicazione 16/06/2026
Decreto Cassazione n. 20205/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris