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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:703
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0041_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] (Immatricolazione di un veicolo prestato) (cause riunite da C‑41/20 a C‑43/20) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Circolazione stradale – Immatricolazione e tassazione di autoveicoli – Conducente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione gratuitamente per un breve periodo – Obbligo di detenere permanentemente a bordo del veicolo la prova della regolarità dell’utilizzo del veicolo stesso – Proporzionalità»

1. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Prestito per uso transfrontaliero, a titolo gratuito, di un autoveicolo – Inclusione (Art. 63 TFUE) (v. punto 34)

2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione degli elementi di diritto dell’Unione pertinenti – Riformulazione delle questioni – Comunicazione al giudice del rinvio di tutti gli elementi di interpretazione riconducibili al diritto dell’Unione (Art. 267 TFUE) (v. punti 39, 40)

3. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Circolazione stradale – Utilizzo di un veicolo con targa straniera – Veicolo messo a disposizione a titolo gratuito, per un breve periodo, dal suo titolare – Normativa nazionale che prevede, a pena di una sanzione pecuniaria, l’obbligo di fornire immediatamente la prova della regolarità del suo utilizzo – Impossibilità di regolarizzazione successiva – Inammissibilità – Giustificazione – Assenza (Art. 63 TFUE) (v. punti 44-50, 52-57 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 63, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un residente di tale Stato può avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione dei veicoli, prevista in detto Stato membro, per un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e messo a sua disposizione gratuitamente, per un breve periodo, dal titolare di detto veicolo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], soltanto qualora i documenti attestanti che l’interessato soddisfa le condizioni per l’applicazione di tale deroga si trovino permanentemente a bordo del veicolo, senza possibilità di regolarizzazione successiva.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0041_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] (Immatricolazione di un veicolo prestato) (cause riunite da C‑41/20 a C‑43/20) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Circolazione stradale – Immatricolazione e tassazione di autoveicoli – Conducente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione gratuitamente per un breve periodo – Obbligo di detenere permanentemente a bordo del veicolo la prova della regolarità dell’utilizzo del veicolo stesso – Proporzionalità» 1. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Prestito per uso transfrontaliero, a titolo gratuito, di un autoveicolo – Inclusione (Art. 63 TFUE) (v. punto 34) 2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione degli elementi di diritto dell’Unione pertinenti – Riformulazione delle questioni – Comunicazione al giudice del rinvio di tutti gli elementi di interpretazione riconducibili al diritto dell’Unione (Art. 267 TFUE) (v. punti 39, 40) 3. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Circolazione stradale – Utilizzo di un veicolo con targa straniera – Veicolo messo a disposizione a titolo gratuito, per un breve periodo, dal suo titolare – Normativa nazionale che prevede, a pena di una sanzione pecuniaria, l’obbligo di fornire immediatamente la prova della regolarità del suo utilizzo – Impossibilità di regolarizzazione successiva – Inammissibilità – Giustificazione – Assenza (Art. 63 TFUE) (v. punti 44-50, 52-57 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 63, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un residente di tale Stato può avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione dei veicoli, prevista in detto Stato membro, per un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e messo a sua disposizione gratuitamente, per un breve periodo, dal titolare di detto veicolo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], soltanto qualora i documenti attestanti che l’interessato soddisfa le condizioni per l’applicazione di tale deroga si trovino permanentemente a bordo del veicolo, senza possibilità di regolarizzazione successiva.
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