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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34169/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2025 del TRIBUNALE di Ascoli piceno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi; rilevato che: i ricorrenti sono stati tratti a giudizio e condannati per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. consistita nel non avere osservato l'ordinanza sindacale n. 292 del 26 novembre 2016 emessa per ragioni di sicurezza pubblica consistente nel divieto di accedere alle zone rosse nel Comune di Arquata del Tronto; con il primo motivo di censura viene eccepito che il provvedimento amministrativo risaliva a otto anni prima ma ciò non esclude la configurabilità di una condizione emergenziale che, tenuto conto della specificità della situazione concreta (nel caso di specie, si tratta di zone colpite da un terremoto), (possono)protrarsi per un lungo arco di tempo nel corso del quale il provvedimento amministrativo conserva validità: quanto al secondo motivo riferito alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., la stessa non risulta essere stata chiesta al giudice di merito; la censura è inammissibile alla luce del condiviso orientamento secondo cui «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, Sentenza n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282773); parimenti priva di pregio è la residua censura, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche che il Tribunale ha, in modo ineccepibile, ancorato alla negativa personalità degli imputati; a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. (suscettibili di essere estesi anche al trattamento sanzionatorio)e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità; 2 Lt3-(ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.MíN 23 SET 2'1.26 [OSCURATO:PERSONA]!N noir. /i rea 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
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