CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 40011/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 09/07/2024 del GIP del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, im- pugna la sentenza in data 09/07/2024, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Mi- lano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. 1. Con un unico motivo deduce il mancato approfondimento sulla sussi- stenza del reato e sulla qualificazione giuridica del fatto. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Il ricorrente si duole -genericamente e apoditticamente- dell'omessa moti- vazione sulla qualificazione giuridica del fatto. Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di applica- zione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualifi- cazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa imme- diatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al conte- nuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediata- mente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motiva-zione della sen- tenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01). I requisiti così richiesti per la deducibilità della questione relativa alla qua- lificazione giuridica sono palesemente mancanti nel caso in esame, dove il ricor- rente si limita ad affermare in maniera affatto generica che il giudice non ha ap- profondito sulla dinamica del fatto e dunque sulla qualificazione giuridica del fatto, senza evidenziare eventuali errori connotati dell'evidenza e della immediatezza descritte con il principio di diritto sopra enunciato. 3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella de- terminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ra- gione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE30 OTT. 2024 [OSCURATO:PERSONA]