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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24889/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 16 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha riformato solo quoad poenam la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che — all'esito di rito abbreviato — aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso.

Secondo i Giudici di merito, l'imputato, funzionario in servizio presso la Corte di appello di Caltanissetta e, per due giorni a settimana, presso l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, aveva concorso nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, favorendo [OSCURATO:PERSONA] mediante l'agevolazione sia di membri della cosca di [OSCURATO:PERSONA] che di appartenenti ad altre cosche, trattenendo presso la propria abitazione atti in originale ed impedendone l'esecuzione o ostacolando l'espletamento di altri incombenti che da quegli atti discendevano.

Per un falso concernente alcune annotazioni apposte sul registro degli adempimenti relativi alle misure di prevenzione, il Giudice dell'udienza preliminare, esclusa la circostanza aggravante della fidefacenza, aveva dichiarato la prescrizione.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta travisamento della prova e consequenziale vizio di motivazione, violazione degli artt. 111 Cost., 192 cod. proc. pen. e 110, 416-bis cod. pen.

Nella sua genericità — si legge nel ricorso il capo di imputazione attribuiva a [OSCURATO:PERSONA] un determinato comportamento, in cambio del quale egli aveva ricevuto protezione ed era stato agevolato nel recupero del maltolto frutto di un furto presso la sua abitazione.

L'aver fornito ai mafiosi informazioni di natura riservata era attività incompatibile con le funzioni svolte dal ricorrente in Corte di appello.

Quanto alla vicenda della misura di prevenzione relativa a Burcheri, la datazione del decreto al 2002 impedisce il collegamento della vicenda stessa con l'episodio del furto, che è avvenuto cinque anni dopo (10.6.07).

La Corte di appello — prosegue il ricorso -- avrebbe errato nel ritenere: [OSCURATO:PERSONA] dirigente della Cancelleria della seconda sezione penale della Corte di appello di Caltanissetta, mentre a rivestire detto ruolo era tale Mancuso, al quale il fascicolo Burcheri era stato consegnato da [OSCURATO:PERSONA] in attesa del depositato, dopo l'esecuzione del sequestro; che la sparizione del fascicolo fosse attribuibile al ricorrente, facendo erroneamente riferimento ad una sua non meglio precisata ammissione; che [OSCURATO:PERSONA] sapesse della caratura criminale di Burcheri; riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] la vendita dei due immobili di Burcheri, visto che essa era avvenuta ad opera della tutrice legale e con l'autorizzazione del Giudice tutelare, senza che fosse intervenuta impugna zione del pubblico ministero.

Sarebbe stato necessario — prosegue il ricorrente — valutare che, dal 2002 al 2010, nessuno dei protagonisti qualificati della vicenda aveva verificato l'esito del procedimento Burcheri.

In ordine al furto a casa [OSCURATO:PERSONA], sarebbe illogica l'affermazione secondo la quale l'imputato doveva ricevere protezione ed ausilio per il recupero della refurtiva, mentre era certo che protezione da parte della criminalità organizzata di [OSCURATO:PERSONA] non vi era stata, tanto che il furto era avvenuto.

Ed è altrettanto certo — prosegue il ricorso — che [OSCURATO:PERSONA] consegnò a [OSCURATO:PERSONA] un assegno da 1000 euro per il recupero della refurtive.

Quanto alla data del furto, non vi era alcuna ragione per spostarla al 24 giugno 2007, perché è certo che l'imputato subì un furto e non lo denunziò.

La scoperta che vi fosse un solo militare in servizio presso l'ufficio dei Carabinieri dove l'imputato si recò per sporgere denunzia rende probabile che il militare chiese al prevenuto di tornare in un altro momento.

La tesi della Corte di merito secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto conoscere [OSCURATO:PERSONA] sarebbe congetturale e nulla proverebbe l'intercettazione dell'Il novembre 2009, perché effettuata due anni dopo.

In ordine alla fornitura di informazioni su indagini in corso effettuata dal prevenuto quale applicato all'ufficio Giudice per le indagini preliminari, la Corte territoriale non aveva specificato nulla, sicché non vi sarebbe risposta ai relativi motivi di appello.

Quanto al presunto ritardato recupero delle spese di giustizia, nessun incarto di quelli ritrovati in occasione della perquisizione domiciliare riguarda appartenenti alla cosca di [OSCURATO:PERSONA], mentre il fascicoletto relativo al decreto penale di condanna emesso a danno di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rilevante solo perché ella, in vita, era stata la compagna di un noto collaboratore di giustizia.

Il fascicoletto delle intercettazioni riguardava, poi, un'indagine relativa alla zona di Enna in relazione ad un processo che, già in grado di appello, si era concluso con sentenza di assoluzione di Abbate.

In ordine agli attestati di stima ed agli elogi dei magistrati della Corte di appello, nella sentenza impugnata essi erano stati ribaltati a sfavore del ricorrente quale indicatori di mancanza di controllo del suo operato, senza tenere conto che nessuna delle ispezioni ministeriali che avevano riguardato l'ufficio nisseno aveva condotto a segnalazioni a carico del ricorrente.

Venendo alla ricostruzione più propriamente giuridica sul concorso esterno in associazione mafiosa, sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe indicato l'efficacia causale dei comportamenti di blaro rispetto alla commissione dei reati-fine dell'associazione mafiosa, né il ruolo del ricorrente.

Insiste quest'ultimo sulla circostanza che, se effettivamente, in cambio dei suoi favori, egli avesse ricevuto protezione, non si spiega — né lo ha spiegato la Corte distrettuale — perché avesse subito il furto e perché avesse dovuto pagare 1200 euro per recuperare la refurtiva.

Segnala, infine, la parte che dieci anni di indagine non hanno mai dimostrato collegamenti fisici o telefonici con membri della mafia sancataldese.2.2.

Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 378 cod. pen., travisamento della prova e vizio di motivazione.

La sentenza impugnata sarebbe viziata perché non era stata ritenuta, invece che la fattispecie di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., quella ex art. 378 cod. pen.

Non vi è prova che l'attività del ricorrente nella vicenda Burcheri avesse contribuito al rafforzamento del sodalizio criminoso.

Si tratterebbe, al più, di un unico episodio in cui, a ricevere vantaggio dalla vendita, sarebbero stati i familiari di origine di [OSCURATO:PERSONA], ma non l'intera consorteria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

1. Il primo motivo di ricorso che affronta la condanna per concorso esterno da molteplici angolazioni — è infondato, anche se esso è caratterizzato da una generale mancanza di confronto con la sentenza impugnata che, per molti versi, lo fa ritenere inammissibile.

Un primo sintomo di tale aspecificità si rileva dal fatto che il ricorso si guarda bene dall'evidenziare che gli elementi oggettivi tratti dalla perquisizione domiciliare ovvero da altri snodi investigativi non vanno valutati come elementi di valenza probatoria assoluta, ma come dati di riscontro alle accuse del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dalle cui propalazioni era partita l'indagine a carico del prevenuto.

Ferrara aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla malavita organizzata di [OSCURATO:PERSONA], gli aveva domandato la restituzione del bottino di un furto perpetrato ai danni di un soggetto interno all'ufficio giudiziario — poi individuato nel [OSCURATO:PERSONA] — che "gli dava informazioni, gli faceva sapere cose di dentro il Tribunale".

Quanto alle doglianze che l'impugnativa, sia pure in maniera disorganica e vaga, sembra formulare rispetto alla mancanza di corrispondenza tra la contestazione e il contenuto della sentenza impugnata, giova osservare che la Corte distrettuale ha posto in risalto quella parte del capo di imputazione in cui era descritta l'attività di [OSCURATO:PERSONA] come messa a disposizione, in maniera continuativa, di esponenti del sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], nello svolgimento delle attività di dipendente amministrativo in servizio presso l'ufficio giudiziario di Caltanissetta (pag. 19).

In questo ambito, con grande chiarezza, la Corte di merito ha evidenziato che la "custodia" dell'originale del provvedimento di confisca di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] aveva impedito l'esecuzione del sequestro degli immobili ed aveva fatto comunque si che, senza gli adempimenti conseguenti al sequestro anzidetto, due di essi potessero essere venduti nel 2006.

Altrettanto chiara era la direzione della condotta ad impedire che la mancata esecuzione venisse alla luce, mediante la falsificazione del registro ove erano annotati falsi rinvii della procedura, annotazioni effettuate dalla mano dell'imputato e rispetto alle quali le giustificazioni di [OSCURATO:PERSONA] non hanno retto ad una certosina verifica degli statini di udienza (circa la possibile confusione con altro fascicolo avente numero di registro generale simile/corrispondente).

Nella stessa direzione, la Corte di appello ha razionalmente posto l'inspiegabile ritardo con il quale è stato liquidato il compenso dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA], perito nella procedura Burcheri, che, dopo avere ricevuto proprio dall'odierno prevenuto diverse giustificazioni non veritiere circa le ragioni della mancata liquidazione, si era irrigidito ed aveva preteso un colloquio con il Presidente della sezione penale, a seguito del quale, finalmente, dopo anni di attesa, era stato liquidato.

Questa vicenda -- dato che anche l'originale dell'istanza è stato trovato a casa di [OSCURATO:PERSONA], come pure un decreto di pagamento già deliberato nel 2004 e mai notificato ad alcuno — è stata valorizzata come la dimostrazione che l'imputato non intendeva effettuare operazioni relative al fascicolo per evitare che i magistrati o i colleghi si domandassero che fine avesse fatto il decreto di prevenzione da eseguire.

Quanto all'argomentazione censoria secondo cui, nell'ambito della Cancelleria della Corte di appello, la competenza all'esecuzione dei decreti di prevenzione non apparteneva al ricorrente, tale assunto manca di confronto con il contributo ricostruttivo del presidente della sezione della Corte di appello presso cui [OSCURATO:PERSONA] prestava servizio, che aveva affermato di avere affidato il provvedimento proprio al prevenuto per l'esecuzione.

Quando il ricorrente insiste sulla circostanza che, se effettivamente, in cambio dei suoi favori, egli avesse ricevuto protezione, non si spiegherebbe — né lo avrebbe spiegato la Corte distrettuale — perché avesse subito il furto e perché avesse dovuto pagare 1200 euro per recuperare la refurtiva ovvero installare successivamente un sistema di allarme, la doglianza è aspecifica.

Essa ignora, infatti, quanto si legge nelle pagg. 30 e segg. della sentenza impugnata, laddove la Corte di merito — nel controbattere ai rilievi dell'appellante — ha offerto un costrutto privo di tratti di manifesta illogicità, basato su diverse, concorrenti considerazioni.

In primo luogo la Corte di appello ha rimarcato che il pericolo, che si era poi concretizzato con il furto subito, derivava dalla criminalità comune e non già da quella organizzata e che l'installazione di sistemi di allarme dopo l'evento patito poteva essere sintomo della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di evitare ulteriori, spiacevoli intrusioni nella propria sfera domestica, anche senza che venissero commessi furti ovvero a prescindere dalle possibilità di recupero del maltolto cui il prevenuto aveva accesso.

Questo ragionamento, immune dai vizi lamentati, non è stato affrontato specificamente dal ricorrente la cui tesi, peraltro, fonda su presupposti fallaci.

Essa sconta, infatti, un vizio di fondo, vale a dire quello di ritenere che l'esistenza di un rapporto preferenziale con la criminalità organizzata ponesse [OSCURATO:PERSONA] al riparo da qualsiasi iniziativa delinquenziale, anche ascrivibile ad ambienti diversi da quelli mafiosi.

Piuttosto, il privilegio goduto dal ricorrente si era manifestato proprio nell'intermediazione del mafioso [OSCURATO:PERSONA] per il recupero della refurtiva, lo stesso indicato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] come interessato a tutelare gli interessi di [OSCURATO:PERSONA] quale avanposto della cosca nell'ufficio giudiziario; privilegio di cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto godere se non avesse avuto, appunto, rapporti preferenziali con la cosca, a prescindere dal fatto che egli avesse dovuto pagare una somma di denaro per riottenere il maltolto.

D'altra parte, anche rispetto a questo snodo della vicenda, la Corte territoriale ha svolto una serie di considerazioni cui il ricorrente non ha ribattuto in maniera specifica, considerazioni secondo cui non vi era prova che l'assegno consegnato da [OSCURATO:PERSONA] al cognato fosse servito a rimborsarlo dei costi dell'intermediazione, trattandosi di una circostanza che il ricorrente, lungi dal dimostrare documentalmente, ha inteso provare solo con le sommarie informazioni testimoniali del congiunto.

Non solo: le versioni del ricorrente e del cognato divergerebbero — scrive la Corte di merito — anche sui tempi e sui modi degli incontri finalizzati al recupero della refurtiva.

L'impugnativa, inoltre, è aspecifica quando non contesta la tenuta della decisione impugnata nella parte in cui ha riportato gli accertamenti svolti, che avevano smentito la tesi dell'inutile tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di denunziare il furto.

In ordine alla fornitura di informazioni riservate da parte dell'imputato, la risposta della Corte di appello non è manifestamente illogica allorché ha valorizzato, quale riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Ferrara, anche l'applicazione di [OSCURATO:PERSONA] presso l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari — sede privilegiata di acquisizione di notizie riservate — ma anche le stesse mansioni svolte presso la Corte distrettuale, che possono consentire la divulgazione anzitempo di notizie a proposito di misure di prevenzione, suscettibili di favorire manovre strumentali sui beni oggetto della proposta.

Non è manifestamente illogica, infine, l'argomentazione della Corte territoriale a proposito della valenza delle attestazioni di stima dei magistrati della Corte di appello, che, da una parte, possono essere state rilasciate in tempi non sospetti e, dall'altra, possono connotare il livello di fiducia che il personale di magistratura nutriva nei confronti del prevenuto quale fattore inconsapevolmente ed involontariamente agevolativo delle sue condotte illecite.Le osservazioni circa l'irrilevanza dei fascicoletti — i cui originali erano presso l'abitazione del ricorrente — relativi al recupero delle spese di giustizia o all'annotazione delle sentenze nel casellario - secondo cui detti atti non riguarderebbero appartenenti alla cosca di [OSCURATO:PERSONA] — sono inammissibili siccome versate in fatto e prive di confronto con l'affermazione — priva di falle logiche — della sentenza impugnata, secondo cui anche l'aver favorito esponenti di sodalizi mafiosi diversi può avere rinsaldato la forza della cosca di [OSCURATO:PERSONA], nell'ottica della collaborazione tra compagini operanti in territori vicini.

2. Il secondo motivo di ricorso — che investe il tema della configurabilità del concorso esterno piuttosto che del favoreggiamento personale — è del pari infondato.

2.1. La risposta al motivo di ricorso prescinde dalla posizione che il Collegio intende assumere rispetto alle sfumature interpretative che si registrano nella giurisprudenza di legittimità quanto alla configurabilità del favoreggiamento personale rispetto al reato di associazione per delinquere quale reato permanente (possibile solo dopo la cessazione dell'associazione secondo Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 5, n. 22582 del 23/03/2012, Ingrassia, Rv. 252789, in motivazione; Sez.

F, n. 38236 del 03/09/2004, Iovino, Rv. 229648; non esclusa quando la condotta di ausilio non si sia tradotta in un sostegno o nell'incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario secondo Sez. 6, n. 27720 del 05/03/2013, Frattaruolo, Rv. 255622; Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003, dep. 2004, Franchini ed altri, Rv. 229990).

Quale che sia l'interpretazione da preferire, infatti, la doglianza è comunque infondata.

Ad escludere che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] possa avere dato luogo a singoli fatti di favoreggiamento (peraltro non configurabile in relazione alla vicenda Burcheri, in cui quest'ultimo non aveva commesso un reato, ma aveva subito un sequestro di prevenzione), vi è la sistematicità del prevenuto nell'agevolare membri di consorterie, come dimostrato sia dalla vicenda Burcheri, sia dai fascicoletti trovati in originale in occasione della perquisizione, che riguardano esponenti mafiosi e che hanno impedito l'imputazione di spese o l'iscrizione delle sentenze nel casellario o l'attestazione di esecutività delle medesime.

Non rileva, come spiega la Corte di appello a pag. 38, che taluni di essi non fossero affiliati alle famiglie di [OSCURATO:PERSONA], dato il rapporto di collaborazione tra cosche mafiose, la cui solidità si nutre anche di scambi di favori.

Può dirsi quindi, che la sistematicità nella realizzazione delle condotte da parte di [OSCURATO:PERSONA], in uno anche alla pluralità dei beneficiari dei favori, ma al tempo stesso la loro comune riconducibilità al contesto mafioso, costituiscono indicatori che non di singole condotte di favoreggiamento si sia trattato, ma di un apporto concreto alla vita dell'associazione mafiosa che integra il concorso esterno nella medesima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 16 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha riformato solo quoad poenam la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che — all'esito di rito abbreviato — aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso. Secondo i Giudici di merito, l'imputato, funzionario in servizio presso la Corte di appello di Caltanissetta e, per due giorni a settimana, presso l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, aveva concorso nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, favorendo [OSCURATO:PERSONA] mediante l'agevolazione sia di membri della cosca di [OSCURATO:PERSONA] che di appartenenti ad altre cosche, trattenendo presso la propria abitazione atti in originale ed impedendone l'esecuzione o ostacolando l'espletamento di altri incombenti che da quegli atti discendevano. Per un falso concernente alcune annotazioni apposte sul registro degli adempimenti relativi alle misure di prevenzione, il Giudice dell'udienza preliminare, esclusa la circostanza aggravante della fidefacenza, aveva dichiarato la prescrizione. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta travisamento della prova e consequenziale vizio di motivazione, violazione degli artt. 111 Cost., 192 cod. proc. pen. e 110, 416-bis cod. pen. Nella sua genericità — si legge nel ricorso il capo di imputazione attribuiva a [OSCURATO:PERSONA] un determinato comportamento, in cambio del quale egli aveva ricevuto protezione ed era stato agevolato nel recupero del maltolto frutto di un furto presso la sua abitazione. L'aver fornito ai mafiosi informazioni di natura riservata era attività incompatibile con le funzioni svolte dal ricorrente in Corte di appello. Quanto alla vicenda della misura di prevenzione relativa a Burcheri, la datazione del decreto al 2002 impedisce il collegamento della vicenda stessa con l'episodio del furto, che è avvenuto cinque anni dopo (10.6.07). La Corte di appello — prosegue il ricorso -- avrebbe errato nel ritenere: [OSCURATO:PERSONA] dirigente della Cancelleria della seconda sezione penale della Corte di appello di Caltanissetta, mentre a rivestire detto ruolo era tale Mancuso, al quale il fascicolo Burcheri era stato consegnato da [OSCURATO:PERSONA] in attesa del depositato, dopo l'esecuzione del sequestro; che la sparizione del fascicolo fosse attribuibile al ricorrente, facendo erroneamente riferimento ad una sua non meglio precisata ammissione; che [OSCURATO:PERSONA] sapesse della caratura criminale di Burcheri; riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] la vendita dei due immobili di Burcheri, visto che essa era avvenuta ad opera della tutrice legale e con l'autorizzazione del Giudice tutelare, senza che fosse intervenuta impugna zione del pubblico ministero. Sarebbe stato necessario — prosegue il ricorrente — valutare che, dal 2002 al 2010, nessuno dei protagonisti qualificati della vicenda aveva verificato l'esito del procedimento Burcheri. In ordine al furto a casa [OSCURATO:PERSONA], sarebbe illogica l'affermazione secondo la quale l'imputato doveva ricevere protezione ed ausilio per il recupero della refurtiva, mentre era certo che protezione da parte della criminalità organizzata di [OSCURATO:PERSONA] non vi era stata, tanto che il furto era avvenuto. Ed è altrettanto certo — prosegue il ricorso — che [OSCURATO:PERSONA] consegnò a [OSCURATO:PERSONA] un assegno da 1000 euro per il recupero della refurtive. Quanto alla data del furto, non vi era alcuna ragione per spostarla al 24 giugno 2007, perché è certo che l'imputato subì un furto e non lo denunziò. La scoperta che vi fosse un solo militare in servizio presso l'ufficio dei Carabinieri dove l'imputato si recò per sporgere denunzia rende probabile che il militare chiese al prevenuto di tornare in un altro momento. La tesi della Corte di merito secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto conoscere [OSCURATO:PERSONA] sarebbe congetturale e nulla proverebbe l'intercettazione dell'Il novembre 2009, perché effettuata due anni dopo. In ordine alla fornitura di informazioni su indagini in corso effettuata dal prevenuto quale applicato all'ufficio Giudice per le indagini preliminari, la Corte territoriale non aveva specificato nulla, sicché non vi sarebbe risposta ai relativi motivi di appello. Quanto al presunto ritardato recupero delle spese di giustizia, nessun incarto di quelli ritrovati in occasione della perquisizione domiciliare riguarda appartenenti alla cosca di [OSCURATO:PERSONA], mentre il fascicoletto relativo al decreto penale di condanna emesso a danno di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rilevante solo perché ella, in vita, era stata la compagna di un noto collaboratore di giustizia. Il fascicoletto delle intercettazioni riguardava, poi, un'indagine relativa alla zona di Enna in relazione ad un processo che, già in grado di appello, si era concluso con sentenza di assoluzione di Abbate. In ordine agli attestati di stima ed agli elogi dei magistrati della Corte di appello, nella sentenza impugnata essi erano stati ribaltati a sfavore del ricorrente quale indicatori di mancanza di controllo del suo operato, senza tenere conto che nessuna delle ispezioni ministeriali che avevano riguardato l'ufficio nisseno aveva condotto a segnalazioni a carico del ricorrente. Venendo alla ricostruzione più propriamente giuridica sul concorso esterno in associazione mafiosa, sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe indicato l'efficacia causale dei comportamenti di blaro rispetto alla commissione dei reati-fine dell'associazione mafiosa, né il ruolo del ricorrente. Insiste quest'ultimo sulla circostanza che, se effettivamente, in cambio dei suoi favori, egli avesse ricevuto protezione, non si spiega — né lo ha spiegato la Corte distrettuale — perché avesse subito il furto e perché avesse dovuto pagare 1200 euro per recuperare la refurtiva. Segnala, infine, la parte che dieci anni di indagine non hanno mai dimostrato collegamenti fisici o telefonici con membri della mafia sancataldese.2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 378 cod. pen., travisamento della prova e vizio di motivazione. La sentenza impugnata sarebbe viziata perché non era stata ritenuta, invece che la fattispecie di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., quella ex art. 378 cod. pen. Non vi è prova che l'attività del ricorrente nella vicenda Burcheri avesse contribuito al rafforzamento del sodalizio criminoso. Si tratterebbe, al più, di un unico episodio in cui, a ricevere vantaggio dalla vendita, sarebbero stati i familiari di origine di [OSCURATO:PERSONA], ma non l'intera consorteria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. 1. Il primo motivo di ricorso che affronta la condanna per concorso esterno da molteplici angolazioni — è infondato, anche se esso è caratterizzato da una generale mancanza di confronto con la sentenza impugnata che, per molti versi, lo fa ritenere inammissibile. Un primo sintomo di tale aspecificità si rileva dal fatto che il ricorso si guarda bene dall'evidenziare che gli elementi oggettivi tratti dalla perquisizione domiciliare ovvero da altri snodi investigativi non vanno valutati come elementi di valenza probatoria assoluta, ma come dati di riscontro alle accuse del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dalle cui propalazioni era partita l'indagine a carico del prevenuto. Ferrara aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla malavita organizzata di [OSCURATO:PERSONA], gli aveva domandato la restituzione del bottino di un furto perpetrato ai danni di un soggetto interno all'ufficio giudiziario — poi individuato nel [OSCURATO:PERSONA] — che "gli dava informazioni, gli faceva sapere cose di dentro il Tribunale". Quanto alle doglianze che l'impugnativa, sia pure in maniera disorganica e vaga, sembra formulare rispetto alla mancanza di corrispondenza tra la contestazione e il contenuto della sentenza impugnata, giova osservare che la Corte distrettuale ha posto in risalto quella parte del capo di imputazione in cui era descritta l'attività di [OSCURATO:PERSONA] come messa a disposizione, in maniera continuativa, di esponenti del sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], nello svolgimento delle attività di dipendente amministrativo in servizio presso l'ufficio giudiziario di Caltanissetta (pag. 19). In questo ambito, con grande chiarezza, la Corte di merito ha evidenziato che la "custodia" dell'originale del provvedimento di confisca di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] aveva impedito l'esecuzione del sequestro degli immobili ed aveva fatto comunque si che, senza gli adempimenti conseguenti al sequestro anzidetto, due di essi potessero essere venduti nel 2006. Altrettanto chiara era la direzione della condotta ad impedire che la mancata esecuzione venisse alla luce, mediante la falsificazione del registro ove erano annotati falsi rinvii della procedura, annotazioni effettuate dalla mano dell'imputato e rispetto alle quali le giustificazioni di [OSCURATO:PERSONA] non hanno retto ad una certosina verifica degli statini di udienza (circa la possibile confusione con altro fascicolo avente numero di registro generale simile/corrispondente). Nella stessa direzione, la Corte di appello ha razionalmente posto l'inspiegabile ritardo con il quale è stato liquidato il compenso dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA], perito nella procedura Burcheri, che, dopo avere ricevuto proprio dall'odierno prevenuto diverse giustificazioni non veritiere circa le ragioni della mancata liquidazione, si era irrigidito ed aveva preteso un colloquio con il Presidente della sezione penale, a seguito del quale, finalmente, dopo anni di attesa, era stato liquidato. Questa vicenda -- dato che anche l'originale dell'istanza è stato trovato a casa di [OSCURATO:PERSONA], come pure un decreto di pagamento già deliberato nel 2004 e mai notificato ad alcuno — è stata valorizzata come la dimostrazione che l'imputato non intendeva effettuare operazioni relative al fascicolo per evitare che i magistrati o i colleghi si domandassero che fine avesse fatto il decreto di prevenzione da eseguire. Quanto all'argomentazione censoria secondo cui, nell'ambito della Cancelleria della Corte di appello, la competenza all'esecuzione dei decreti di prevenzione non apparteneva al ricorrente, tale assunto manca di confronto con il contributo ricostruttivo del presidente della sezione della Corte di appello presso cui [OSCURATO:PERSONA] prestava servizio, che aveva affermato di avere affidato il provvedimento proprio al prevenuto per l'esecuzione. Quando il ricorrente insiste sulla circostanza che, se effettivamente, in cambio dei suoi favori, egli avesse ricevuto protezione, non si spiegherebbe — né lo avrebbe spiegato la Corte distrettuale — perché avesse subito il furto e perché avesse dovuto pagare 1200 euro per recuperare la refurtiva ovvero installare successivamente un sistema di allarme, la doglianza è aspecifica. Essa ignora, infatti, quanto si legge nelle pagg. 30 e segg. della sentenza impugnata, laddove la Corte di merito — nel controbattere ai rilievi dell'appellante — ha offerto un costrutto privo di tratti di manifesta illogicità, basato su diverse, concorrenti considerazioni. In primo luogo la Corte di appello ha rimarcato che il pericolo, che si era poi concretizzato con il furto subito, derivava dalla criminalità comune e non già da quella organizzata e che l'installazione di sistemi di allarme dopo l'evento patito poteva essere sintomo della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di evitare ulteriori, spiacevoli intrusioni nella propria sfera domestica, anche senza che venissero commessi furti ovvero a prescindere dalle possibilità di recupero del maltolto cui il prevenuto aveva accesso. Questo ragionamento, immune dai vizi lamentati, non è stato affrontato specificamente dal ricorrente la cui tesi, peraltro, fonda su presupposti fallaci. Essa sconta, infatti, un vizio di fondo, vale a dire quello di ritenere che l'esistenza di un rapporto preferenziale con la criminalità organizzata ponesse [OSCURATO:PERSONA] al riparo da qualsiasi iniziativa delinquenziale, anche ascrivibile ad ambienti diversi da quelli mafiosi. Piuttosto, il privilegio goduto dal ricorrente si era manifestato proprio nell'intermediazione del mafioso [OSCURATO:PERSONA] per il recupero della refurtiva, lo stesso indicato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] come interessato a tutelare gli interessi di [OSCURATO:PERSONA] quale avanposto della cosca nell'ufficio giudiziario; privilegio di cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto godere se non avesse avuto, appunto, rapporti preferenziali con la cosca, a prescindere dal fatto che egli avesse dovuto pagare una somma di denaro per riottenere il maltolto. D'altra parte, anche rispetto a questo snodo della vicenda, la Corte territoriale ha svolto una serie di considerazioni cui il ricorrente non ha ribattuto in maniera specifica, considerazioni secondo cui non vi era prova che l'assegno consegnato da [OSCURATO:PERSONA] al cognato fosse servito a rimborsarlo dei costi dell'intermediazione, trattandosi di una circostanza che il ricorrente, lungi dal dimostrare documentalmente, ha inteso provare solo con le sommarie informazioni testimoniali del congiunto. Non solo: le versioni del ricorrente e del cognato divergerebbero — scrive la Corte di merito — anche sui tempi e sui modi degli incontri finalizzati al recupero della refurtiva. L'impugnativa, inoltre, è aspecifica quando non contesta la tenuta della decisione impugnata nella parte in cui ha riportato gli accertamenti svolti, che avevano smentito la tesi dell'inutile tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di denunziare il furto. In ordine alla fornitura di informazioni riservate da parte dell'imputato, la risposta della Corte di appello non è manifestamente illogica allorché ha valorizzato, quale riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Ferrara, anche l'applicazione di [OSCURATO:PERSONA] presso l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari — sede privilegiata di acquisizione di notizie riservate — ma anche le stesse mansioni svolte presso la Corte distrettuale, che possono consentire la divulgazione anzitempo di notizie a proposito di misure di prevenzione, suscettibili di favorire manovre strumentali sui beni oggetto della proposta. Non è manifestamente illogica, infine, l'argomentazione della Corte territoriale a proposito della valenza delle attestazioni di stima dei magistrati della Corte di appello, che, da una parte, possono essere state rilasciate in tempi non sospetti e, dall'altra, possono connotare il livello di fiducia che il personale di magistratura nutriva nei confronti del prevenuto quale fattore inconsapevolmente ed involontariamente agevolativo delle sue condotte illecite.Le osservazioni circa l'irrilevanza dei fascicoletti — i cui originali erano presso l'abitazione del ricorrente — relativi al recupero delle spese di giustizia o all'annotazione delle sentenze nel casellario - secondo cui detti atti non riguarderebbero appartenenti alla cosca di [OSCURATO:PERSONA] — sono inammissibili siccome versate in fatto e prive di confronto con l'affermazione — priva di falle logiche — della sentenza impugnata, secondo cui anche l'aver favorito esponenti di sodalizi mafiosi diversi può avere rinsaldato la forza della cosca di [OSCURATO:PERSONA], nell'ottica della collaborazione tra compagini operanti in territori vicini. 2. Il secondo motivo di ricorso — che investe il tema della configurabilità del concorso esterno piuttosto che del favoreggiamento personale — è del pari infondato. 2.1. La risposta al motivo di ricorso prescinde dalla posizione che il Collegio intende assumere rispetto alle sfumature interpretative che si registrano nella giurisprudenza di legittimità quanto alla configurabilità del favoreggiamento personale rispetto al reato di associazione per delinquere quale reato permanente (possibile solo dopo la cessazione dell'associazione secondo Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 5, n. 22582 del 23/03/2012, Ingrassia, Rv. 252789, in motivazione; Sez. F, n. 38236 del 03/09/2004, Iovino, Rv. 229648; non esclusa quando la condotta di ausilio non si sia tradotta in un sostegno o nell'incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario secondo Sez. 6, n. 27720 del 05/03/2013, Frattaruolo, Rv. 255622; Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003, dep. 2004, Franchini ed altri, Rv. 229990). Quale che sia l'interpretazione da preferire, infatti, la doglianza è comunque infondata. Ad escludere che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] possa avere dato luogo a singoli fatti di favoreggiamento (peraltro non configurabile in relazione alla vicenda Burcheri, in cui quest'ultimo non aveva commesso un reato, ma aveva subito un sequestro di prevenzione), vi è la sistematicità del prevenuto nell'agevolare membri di consorterie, come dimostrato sia dalla vicenda Burcheri, sia dai fascicoletti trovati in originale in occasione della perquisizione, che riguardano esponenti mafiosi e che hanno impedito l'imputazione di spese o l'iscrizione delle sentenze nel casellario o l'attestazione di esecutività delle medesime. Non rileva, come spiega la Corte di appello a pag. 38, che taluni di essi non fossero affiliati alle famiglie di [OSCURATO:PERSONA], dato il rapporto di collaborazione tra cosche mafiose, la cui solidità si nutre anche di scambi di favori. Può dirsi quindi, che la sistematicità nella realizzazione delle condotte da parte di [OSCURATO:PERSONA], in uno anche alla pluralità dei beneficiari dei favori, ma al tempo stesso la loro comune riconducibilità al contesto mafioso, costituiscono indicatori che non di singole condotte di favoreggiamento si sia trattato, ma di un apporto concreto alla vita dell'associazione mafiosa che integra il concorso esterno nella medesima
Sentenza Cassazione n. 24889/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris