CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24955/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce (a) il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nei reati di rapina impropria consumata e di lesioni personali aggravate, (b) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della rapina prevista dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024 e alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici (si vedano pagine 3 e 4 ove la Corte la evidenziato, alla luce del compendio probatorio in atti, la sussistenza del nesso tra il ricorso alla violenza nei confronti dell'addetto alla sorveglianza e l'intenzione dell'imputato di garantirsi l'impunità dopo la sottrazione della merce, non rilevando la circostanza che nella fuga, fuori dal supermercato, l'imputato abbia fatto cadere la refurtiva e ha altresì sottolineato come la condotta violenta e le consistenti lesioni cagionate alla vittima non consentissero di qualificare il fatto di lieve entità); che quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 sulle consistenti lesioni causate alla vittima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M