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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14163/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, dichiarando non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di un motociclo di cui al capo a) ed assolvendo Sanfilippo dal reato di violazione delle prescrizione di sorveglianza di cui al capo b), ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato di un triciclo elettrico (restante capo a); Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è costituito da un unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e che tale motivo è manifestamente infondato, in quanto prospetta degli enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la sottrazione di un triciclo non integri un fatto di lieve entità.

La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone, infatti, necessariamente, che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; nonché, (ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582).

Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è costituito da un unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermata responsabilità, e che tale motivo è assolutamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; d'altro canto, nella sintesi dei motivi di appello di cui si legge nella sentenza impugnata, non v'è traccia della contestazione della affermazione di responsabilità, annotando la Corte di appello, dopo avere dato atto dei motivi di assoluzione per il reato violazione delle prescrizioni correlate alla sorveglianza speciale, che "Gli altri motivi di appello riguardano il trattamento sanzionatorio".

Il motivo risulta, quindi, inammissibile inedito, in quanto proposto solo dinanzi al Giudice di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, dichiarando non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di un motociclo di cui al capo a) ed assolvendo Sanfilippo dal reato di violazione delle prescrizione di sorveglianza di cui al capo b), ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato di un triciclo elettrico (restante capo a); Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è costituito da un unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e che tale motivo è manifestamente infondato, in quanto prospetta degli enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la sottrazione di un triciclo non integri un fatto di lieve entità. La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone, infatti, necessariamente, che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; nonché, (ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582). Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è costituito da un unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermata responsabilità, e che tale motivo è assolutamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; d'altro canto, nella sintesi dei motivi di appello di cui si legge nella sentenza impugnata, non v'è traccia della contestazione della affermazione di responsabilità, annotando la Corte di appello, dopo avere dato atto dei motivi di assoluzione per il reato violazione delle prescrizioni correlate alla sorveglianza speciale, che "Gli altri motivi di appello riguardano il trattamento sanzionatorio". Il motivo risulta, quindi, inammissibile inedito, in quanto proposto solo dinanzi al Giudice di legittimità. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 genn
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