CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 13994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con ogni conseguenza di legge [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di appello di Trento ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione del giudice dr. Tappeiner del Tribunale di Bolzano, in relazione al procedimento di reclamo avverso il decreto di archiviazione depositato in procedimento a carico di terzi, rilevando la sussistenza di vizi formali dell'istanza e l'assenza dei presupposti necessari al suo accoglimento come richiesti dall'art. 37 cod. proc. pen.. A sostegno del ricorso viene dedotto: 1.1. Violazione degli artt. 38 comma 3 e 41 cod. proc. pen., per essersi ritenuta inammissibile la richiesta perché spedita a mezzo posta, sulla base di una discutibile interpretazione lessicale della nozione di "presentazione", nozione che si assume non esclude. né sul piano lessicale né sotto il profilo della ratio la trasmissione dell'atto a distanza. 1.2. Violazione degli artt. 38 comma 3 e 41 cod. proc. pen., per essersi ritenuta inammissibile la richiesta perché presentata presso la cancelleria del Tribunale di Bolzano, anziché nella cancelleria del giudice competente, la Corte di appello. 1.3. Illogicità della motivazione laddove non si è riconosciuta l'incompatibilità del giudice Tappeiner, che aveva preso parte al giudizio sulla revoca della misura di sorveglianza speciale applicata al ricorrente. 1.4. Violazione di legge per essersi ritenuto che la pretesa manifesta infondatezza della richiesta consentisse una pronuncia con procedura de plano 2. Il ricorso è inammissibile per una molteplicità di ragioni. 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché anche in tema di impugnazioni l'art. 582 cod. proc. pen. disciplina la "presentazione" dell'atto ed il successivo art. 583, invece, il diverso caso, espressamente previsto, della "spedizione" dell'atto. In tema di ricusazione, atto personale, gli artt. 37 e ss. cod. proc. pen., non richiamano l'art. 535 cod. proc. pen., né riproducono una norma analoga, sicché resta fermo il principio più volte affermato dall'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui deve ritenersi inammissibile la dichiarazione di ricusazione inviata per posta, in quanto l'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., nel fare riferimento alla sola "presentazione", esclude la possibilità di impiegare strumenti di trasmissione a distanza (cfr. Sez. 2, n. 3043 del 12/01/2017, Rv. 269116; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, Rv. 262052). 2.2. Più in generale, deve osservarsi che è pacifico che la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e deve, pertanto, essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere, ex art. 38, comma 3, cod. proc. pen.; qualora, invece, sia presentata davanti al giudice che procede si configura come atto irricevibile, in quanto non sussiste alcuna norma che preveda un atto equipollente alla presentazione della suddetta dichiarazione presso il giudice competente, in virtù della quale far derivare un obbligo dei giudici a quibus di trasmettere gli atti al giudice competente (Sez. 2, n. 13663 del 28/02/2003 Rv. 224764): anche sotto questo profilo, .pertanto, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato fatto buon governo dei principi riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento al giudice al quale la richiesta avrebbe dovuto essere presentata. 2.3. Alle già assorbenti considerazioni che precedono giova aggiungere, per mera completezza di esposizione, altri motivi di manifesta infondatezza del ricorso, quali la considerazione che all'istanza di ricusazione non era allegata - come prescritto a pena di inammissibilità - la documentazione a sostegno dei motivi addotti (sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, rv. 281683) ed il rilievo che nessuna incompatibilità è prevista dall'art. 34 cod. pen., in tema di reclamo avverso provvedimenti di archiviazione, per il giudice che abbia in altro procedimento valutato un'istanza di revoca della misura della sorveglianza speciale. 2.4. Infine, giova ricordare che è pacifica la legittimità di un provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'istanza di ricusazione adottato "de plano", perfino quando illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza con motivazione complessa (Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Rv. 275952 ). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2022 L'estensore li Presi