CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19 aprile 2022, con cui D'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di mesi nove di reclusione ed euro milledue- cento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA]Elia, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, da rico- noscere con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva, con conseguente censura del quantum di pena irrogato all'imputato. 2.2. Vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. 2.3. Carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen. 2.4. Manifesta illogicità della motivazione per omessa precisa indicazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali è stata basata la sentenza impugnata. 2.5. Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non ha motivato sulla possibilità di un pro- scioglimento perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi sopra richiamati sono assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguata- mente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua (pp. 5- 7), nonché corretta in punto di diritto e .pertanto immune da vizi di legittimità. In ordine al primo motivo di ricorso, contrariamente a quanto dedotto dalla di- fesa, la Corte territoriale risulta aver adeguatamente approfondito l'esame della do- glianza, specificando che le circostanze attenuanti generiche non possono essere con- cesse in regime di prevalenza, in virtù di quanto disposto dall'art. 69, comma 5, cod. pen. per la contestazione della recidiva qualificata. 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in base all'in- segnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, cui si ritiene di aderire, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499), purché la speciale tenuità riguardi congiunta- mente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o perico- loso. In ogni caso, la Corte di merito ha prospettato una motivazione lineare, eviden- ziando il pericolo di lesione al bene interesse della salute pubblica tutelato, per la natura della droga ceduta (droga pesante). Tale dettagliata ed esauriente argomentazione si colloca nell'alveo del costante orientamento di questa Corte - che va qui riaffermato - secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile ai reati relativi agli stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale (Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajinka, Rv. 277186; Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571). 5. In ordine al terzo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, i diversi precedenti penali, che assumono valenza ostativa poiché indicativi di una spiccata propensione criminosa e di una non margi- nale pericolosità sociale, nonché di un coinvolgimento dell'imputato in un traffico il- lecito di stupefacenti non episodico né di dimensioni trascurabili (p. 7).Si tratta di una circostanza indiscutibilmente significativa che rientra tra i para- metri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen. La motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed ade- guata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 6. Gli ultimi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto la Corte di merito ha adeguatamente motivato ed evidenziato la gravità del compendio probatorio, derivante dall'attività svolta dagli agenti di P.G., i quali avevano modo di assistere alla cessione, nonché dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che confermava di aver acquistato due involucri contenenti stupefacente dall'imputato, e dal fratello [OSCURATO:PERSONA]. 7. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla C