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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01068/2023

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comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 16 dicembre 2021, all'esito del gravame interposto da M.D. , la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del 4 giugno 2018, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto aggravato di minaccia (art. 612, comma 2, cod. pen.) nei confronti della moglie I T.D.

I e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).

2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione della legge processuale (sia pure richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., oltre che l'art. 612, comma 2, cod. pen.), nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cit.) e il travisamento del fatto in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

La difesa ha assunto che - nonostante la lacunosa attività investigativa e quanto emerso dal compendio probatorio - la Corte di merito avrebbe confermato la statuizione di condanna in maniera apodittica e riproponendo la motivazione del primo Giudice.

Difatti, la denuncia-querela della persona offesa (resa a due giorni dal fatto) sarebbe calunniosa ed avrebbe trovato smentita con riguardo alla presenza in loco dell'imputato all'ora del fatto (come documentato dalla difesa e confermato dalla deposizione del teste a discarico I omissis ); e al riguardo in maniera illogica si sarebbe attribuita credibilità alla diversa indicazione - da parte della persona offesa nel corso dell'esame dibattimentale - del tempus della condotta e si sarebbe imputata in maniera inverosimile la prima diversa indicazione a un errore nella verbalizzazione (compiuto per tre volte); il primo Giudice avrebbe erroneamente richiamato il disposto degli artt. 431 e 511 cod. proc. pen. sulle letture consentite che, tuttavia, opera solo a tutela dell'imputato, dovendosi 'Peraltro ritenere la denuncia-querela atto irripetibile e dovendosi perciò applicare l'art. 512 cod. proc. pen.

Ancora, la decisione sarebbe manifestamente contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie (segnatamente le deposizioni delle figlie della copia) che hanno sconfessato il narrato della persona offesa, la quale peraltro è persona pregiudicata, ha riportato pure condanna confermata in secondo grado per reati in danno della figlia minore ed è stata tratta giudizio per minaccia aggravata nei confronti dell'imputato e per aver sottratto un plico a lui indirizzato, (venendo assolta proprio in ragione delle contrastanti versioni offerte dalle parti); ed ancora ha deposto solo dopo l'accompagnamento coattivo e manifestato la volontà di rimettere la querela (quantunque il reato in imputazione sia procedibile d'ufficio) e ha confermato il conflittuale contesto familiare.2.2.

Con il seconda motivo sono state assunte la violazione della legge processuale (sia pure richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., oltre che l'art. 62-bis cod. pen.), nonché l'omessa motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cit.) in relazione al chiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto pure della «meritevole» condotta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. Il primo motivo è infondato, nella parte in cui si è doluto della mancata acquisizione, al fine della prova del fatto, della querela sporta dalla persona offesa.

Vero è che l'inutilizzabilità - come esplicitato dalla giurisprudenza In relazione alla prova vietata per la sua intrinseca illegittimità oggettiva ovvero per effetto del procedimento acquisitivo la cui manifesta illegittimità lo pone completamente al di fuori del sistema processuale - è una sanzione processuale posta a tutela dell'imputato (cfr. Sez. 2, n. 17694 del 17/01/2018, Zavanese, Rv. 272894 - 01: «la sanzione della inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod. proc. pen. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge; ne consegue che tale Inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri del processo»; cfr. pure Sez. 4, n. 30794 del 15/02/2022, Pescare, Rv. 283455 - 01).

Purtuttavia, da tale principio non consegue che possano violami le regole di ingresso degli atti nel fascicolo per il dibattimento, che il codice di rito tiene distinto (a prescindere da una prova illegittima nel senso sopra chiarito) dal fascicolo del pubblico ministero e da cui consegue rinutilizzabilite cosiddetta fisiologica della prova («coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 stesso codice»: cfr. già Sez.

U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246 - 01; cfr. pura Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017 - dep. 2018, Bellissimo, Rv. 272258 01).

Difetti: - a mente degli artt. 431, comma 1, lett. a), e 511 cod. proc. pen., la querela - salvo che le parti vi consentano - può essere inclusa nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale (cfr. Sez. 5, n. 21665 del 16/02/2018, Consentino, Rv. 273167 - 01, e Sez. 5, n. 51711 del 06/10/2014, Lamelza, Rv, 261735 - 01); ed essa - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - non rientra nel novero dei verbali degli atti irripetibili contemplati invece dall'art. 431, comma 1, lett. b) e c), cit.; - «il contenuto della querela può essere legittimamente utilizzato nel corso della deposizione della persona offesa quale "aiuto alla memoria" ex art. 499, comma 5, cod. proc. pen.» - per quel che qui rileva - quando «sia stata proposta oralmente e ricevuta in apposito verbale, trattandosi di dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nei fascicolo del pubblico ministero» (cfr. Sez. 2, n. 16026 del 12/02/2020, 5orrentino, Rv. 279226 - 01); - nella specie non rileva e non ricorre il caso «in cui per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela», ipotesi in cui «la lettura è consentita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche per utilizzarne il contenuto al fini della prova» (cfr. Sez. 5, n. 21665/2018, cit.; Sez. 5, n. 51711/2014, cit,), atteso che la persona offesa ha deposto in giudizio.

Nel resto il primo motivo in esame è Inammissibile, poiché ha perorato in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento del compendio probatorlo, e, segnatamente, della credibilità della persona offesa, riservata ai Giudici di merito (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01: «in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod pierumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità»; cfr. pure Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Camrnarota, Rv. 262575 - 01), i quali hanno esplicitato le ragioni, non manifestamente illogiche, per cui hanno ritenuto credibile l'erronea verbalizzazione dell'ora del fatto da parte del pubblico ufficiale che ha raccolto la querela (in particolare, fondando l'errore sul fatto che l'imputata, straniera, ben ha potuto indicare l'ora del fatto - le 10:00 - intendendo far riferimento alle ore 22:00) ed hanno evidenziato i dati in ragione dei quali non hanno ritenuto atte a smentire il narrato della donna le deposizioni delle figlie.

Rispetto a tale iter, che ha esposto le ragioni per cui non è stato accolto il gravarne, non ha neppure prospettato compiutamente (ossia con la necessaria specificità) il travisamento della prova, bensì ha addtto irritualmente un travisamento del fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n, 7667/2015, cit.).

Non occorre dilungarsi per osservare che non può giovare, a sostenere Il vizio della motivazione, il differente apprezzamento compiuto da parte di un ( altro Giudice sia pure in un procedimento instaurato tra le stesse parti, atteso che, a norma dell'art. 606, cornma primo, lett. e), cod. proc. pen. i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo» (Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 2013, Abate, Rv. 254193; Sez. 3, n. 1629 del 09/04/1997, Amaro, Rv. 208515).

2. Il secondo motivo è inammissibile poiché del tutto generico ed apodittico.

Lungi dal muovere censure alla decisione impugnata, che ha indicato gli elementi sui quali ha fondato l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso si è limitato a riportare principi giurisprudenziali e ad asserire che l'imputato sarebbe meritevole della concessione di esse.

Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare che al riguardo già l'atto di appello conteneva esserti generici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

3. Al rigetto del ricorso segue ex art. 616 cod. proc. ,3en. la condanna di M.D. al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della medesima cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 28/09/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 16 dicembre 2021, all'esito del gravame interposto da M.D. , la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del 4 giugno 2018, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto aggravato di minaccia (art. 612, comma 2, cod. pen.) nei confronti della moglie I T.D. I e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione della legge processuale (sia pure richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., oltre che l'art. 612, comma 2, cod. pen.), nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cit.) e il travisamento del fatto in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. La difesa ha assunto che - nonostante la lacunosa attività investigativa e quanto emerso dal compendio probatorio - la Corte di merito avrebbe confermato la statuizione di condanna in maniera apodittica e riproponendo la motivazione del primo Giudice. Difatti, la denuncia-querela della persona offesa (resa a due giorni dal fatto) sarebbe calunniosa ed avrebbe trovato smentita con riguardo alla presenza in loco dell'imputato all'ora del fatto (come documentato dalla difesa e confermato dalla deposizione del teste a discarico I omissis ); e al riguardo in maniera illogica si sarebbe attribuita credibilità alla diversa indicazione - da parte della persona offesa nel corso dell'esame dibattimentale - del tempus della condotta e si sarebbe imputata in maniera inverosimile la prima diversa indicazione a un errore nella verbalizzazione (compiuto per tre volte); il primo Giudice avrebbe erroneamente richiamato il disposto degli artt. 431 e 511 cod. proc. pen. sulle letture consentite che, tuttavia, opera solo a tutela dell'imputato, dovendosi 'Peraltro ritenere la denuncia-querela atto irripetibile e dovendosi perciò applicare l'art. 512 cod. proc. pen. Ancora, la decisione sarebbe manifestamente contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie (segnatamente le deposizioni delle figlie della copia) che hanno sconfessato il narrato della persona offesa, la quale peraltro è persona pregiudicata, ha riportato pure condanna confermata in secondo grado per reati in danno della figlia minore ed è stata tratta giudizio per minaccia aggravata nei confronti dell'imputato e per aver sottratto un plico a lui indirizzato, (venendo assolta proprio in ragione delle contrastanti versioni offerte dalle parti); ed ancora ha deposto solo dopo l'accompagnamento coattivo e manifestato la volontà di rimettere la querela (quantunque il reato in imputazione sia procedibile d'ufficio) e ha confermato il conflittuale contesto familiare.2.2. Con il seconda motivo sono state assunte la violazione della legge processuale (sia pure richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., oltre che l'art. 62-bis cod. pen.), nonché l'omessa motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cit.) in relazione al chiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto pure della «meritevole» condotta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è infondato, nella parte in cui si è doluto della mancata acquisizione, al fine della prova del fatto, della querela sporta dalla persona offesa. Vero è che l'inutilizzabilità - come esplicitato dalla giurisprudenza In relazione alla prova vietata per la sua intrinseca illegittimità oggettiva ovvero per effetto del procedimento acquisitivo la cui manifesta illegittimità lo pone completamente al di fuori del sistema processuale - è una sanzione processuale posta a tutela dell'imputato (cfr. Sez. 2, n. 17694 del 17/01/2018, Zavanese, Rv. 272894 - 01: «la sanzione della inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod. proc. pen. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge; ne consegue che tale Inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri del processo»; cfr. pure Sez. 4, n. 30794 del 15/02/2022, Pescare, Rv. 283455 - 01). Purtuttavia, da tale principio non consegue che possano violami le regole di ingresso degli atti nel fascicolo per il dibattimento, che il codice di rito tiene distinto (a prescindere da una prova illegittima nel senso sopra chiarito) dal fascicolo del pubblico ministero e da cui consegue rinutilizzabilite cosiddetta fisiologica della prova («coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 stesso codice»: cfr. già Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246 - 01; cfr. pura Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017 - dep. 2018, Bellissimo, Rv. 272258 01). Difetti: - a mente degli artt. 431, comma 1, lett. a), e 511 cod. proc. pen., la querela - salvo che le parti vi consentano - può essere inclusa nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale (cfr. Sez. 5, n. 21665 del 16/02/2018, Consentino, Rv. 273167 - 01, e Sez. 5, n. 51711 del 06/10/2014, Lamelza, Rv, 261735 - 01); ed essa - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - non rientra nel novero dei verbali degli atti irripetibili contemplati invece dall'art. 431, comma 1, lett. b) e c), cit.; - «il contenuto della querela può essere legittimamente utilizzato nel corso della deposizione della persona offesa quale "aiuto alla memoria" ex art. 499, comma 5, cod. proc. pen.» - per quel che qui rileva - quando «sia stata proposta oralmente e ricevuta in apposito verbale, trattandosi di dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nei fascicolo del pubblico ministero» (cfr. Sez. 2, n. 16026 del 12/02/2020, 5orrentino, Rv. 279226 - 01); - nella specie non rileva e non ricorre il caso «in cui per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela», ipotesi in cui «la lettura è consentita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche per utilizzarne il contenuto al fini della prova» (cfr. Sez. 5, n. 21665/2018, cit.; Sez. 5, n. 51711/2014, cit,), atteso che la persona offesa ha deposto in giudizio. Nel resto il primo motivo in esame è Inammissibile, poiché ha perorato in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento del compendio probatorlo, e, segnatamente, della credibilità della persona offesa, riservata ai Giudici di merito (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01: «in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod pierumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità»; cfr. pure Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Camrnarota, Rv. 262575 - 01), i quali hanno esplicitato le ragioni, non manifestamente illogiche, per cui hanno ritenuto credibile l'erronea verbalizzazione dell'ora del fatto da parte del pubblico ufficiale che ha raccolto la querela (in particolare, fondando l'errore sul fatto che l'imputata, straniera, ben ha potuto indicare l'ora del fatto - le 10:00 - intendendo far riferimento alle ore 22:00) ed hanno evidenziato i dati in ragione dei quali non hanno ritenuto atte a smentire il narrato della donna le deposizioni delle figlie. Rispetto a tale iter, che ha esposto le ragioni per cui non è stato accolto il gravarne, non ha neppure prospettato compiutamente (ossia con la necessaria specificità) il travisamento della prova, bensì ha addtto irritualmente un travisamento del fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n, 7667/2015, cit.). Non occorre dilungarsi per osservare che non può giovare, a sostenere Il vizio della motivazione, il differente apprezzamento compiuto da parte di un ( altro Giudice sia pure in un procedimento instaurato tra le stesse parti, atteso che, a norma dell'art. 606, cornma primo, lett. e), cod. proc. pen. i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo» (Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 2013, Abate, Rv. 254193; Sez. 3, n. 1629 del 09/04/1997, Amaro, Rv. 208515). 2. Il secondo motivo è inammissibile poiché del tutto generico ed apodittico. Lungi dal muovere censure alla decisione impugnata, che ha indicato gli elementi sui quali ha fondato l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso si è limitato a riportare principi giurisprudenziali e ad asserire che l'imputato sarebbe meritevole della concessione di esse. Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare che al riguardo già l'atto di appello conteneva esserti generici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 3. Al rigetto del ricorso segue ex art. 616 cod. proc. ,3en. la condanna di M.D. al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della medesima cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 28/09/2022.
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