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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1965

Cassazione n. 05317/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1965 avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE\dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, che si duole dell'assenza di motivazione in ordine all'esclusione di responsabilità dell'imputato, anche ai fini dell'art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorso sulla responsabilità è inammissibile.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione e la violazione di legge non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1965 avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE\dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, che si duole dell'assenza di motivazione in ordine all'esclusione di responsabilità dell'imputato, anche ai fini dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorso sulla responsabilità è inammissibile. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione e la violazione di legge non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 05317/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris