CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 20053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14229/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati all’indirizzo PEC del difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 00818570012, in persona del Procuratore Speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 292, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza n. 627/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/03/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato l’atto di transazione intercorso tra gli stessi e i predetti ricorrenti, a definizione della controversia pendente innanzi a codesta Corte, nel quale espressamente dichiarano di “accettare l’intervenuta rinuncia”; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese nei rapporti tra i ricorrenti e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese nei rapporti tra i ricorrenti e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese del giudizio di Cassazione nei rapporti tra i ricorrenti e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così de