CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 10028/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'8 settembre 2023, che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Lecco, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 385, 497 bis e 495 cod.pen., con recidiva reiterata ed infraquinquennale. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della recidiva - è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza che ha operato buon governo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa; tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv274782). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estnsore [OSCURATO:PERSONA]