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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 06780/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione di legge per omessa considerazione del «decreto luogotenenziale del 1948» e, con il secondo motivo, la violazione di legge e "la distorsione illogica dei fatti", in punto di mancanza di adeguata prova dell'attribuibilità all'imputato delle espressioni comparse sul profilo facebook e, con il terzo motivo, l'intervenuta prescrizione all'atto della pronuncia della sentenza di appello; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che hanno concordemente evidenziato i plurimi elementi probatori posti a fondamento dell'identificazione dell'imputato nell'autore delle espressioni minacciose per le quali si procede; Considerato che, a tacere dell'assoluta genericità della censura proposta dal ricorrente, i reati per cui si procede, in ragione degli atti interruttivi e delle cause di sospensione del corso della prescrizione intervenute si sarebbero prescritti in data 27 novembre 2022 e, dunque, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione di legge per omessa considerazione del «decreto luogotenenziale del 1948» e, con il secondo motivo, la violazione di legge e "la distorsione illogica dei fatti", in punto di mancanza di adeguata prova dell'attribuibilità all'imputato delle espressioni comparse sul profilo facebook e, con il terzo motivo, l'intervenuta prescrizione all'atto della pronuncia della sentenza di appello; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che hanno concordemente evidenziato i plurimi elementi probatori posti a fondamento dell'identificazione dell'imputato nell'autore delle espressioni minacciose per le quali si procede; Considerato che, a tacere dell'assoluta genericità della censura proposta dal ricorrente, i reati per cui si procede, in ragione degli atti interruttivi e delle cause di sospensione del corso della prescrizione intervenute si sarebbero prescritti in data 27 novembre 2022 e, dunque, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7
Decreto Cassazione n. 06780/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris