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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06380/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la inutilizzabilità del riconoscimento effettuato attraverso i fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza - è generico e manifestamente infondato, in quanto: - la ricognizione in oggetto non è decisiva, poiché l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato e i testimoni oculari lo hanno indicato alla polizia come l'autore del tentativo di scasso; - la doglianza poiché poggia su assunti ermeneutici contrastanti con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è pienamente utilizzabile, trattandosi di prova atipica, il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria (tra le ultime Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la inutilizzabilità del riconoscimento effettuato attraverso i fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza - è generico e manifestamente infondato, in quanto: - la ricognizione in oggetto non è decisiva, poiché l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato e i testimoni oculari lo hanno indicato alla polizia come l'autore del tentativo di scasso; - la doglianza poiché poggia su assunti ermeneutici contrastanti con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è pienamente utilizzabile, trattandosi di prova atipica, il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria (tra le ultime Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il