CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 12899/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 24 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale di Brindisi con la quale l'imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 624 bis e 625 cod. pen. Letta la memoria, pervenuta in data 14 febbraio 2024, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando l'assenza dell'elemento costitutivo del delitto di furto in ordine all'altruità del bene e la conseguente mancanza di legittimazione a proporre querela. Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente contesta la violazione di legge in relazione all'omessa acquisizione della sentenza del Tribunale civile di Brindisi ex art.238 bis cod. proc. pen. - è relativa ad una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; né sono stati allegati verbali di udienza dai quali risulta che tale richiesta istruttoria sia stata specificamente avanzata. Rilevato che il secondo motivo - con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento all'identificazione e la legittimazione a proporre querela- e che con il terzo e ultimo motivo di ricorso - con il quale l'imputato lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione dell'alt 131 bis cod. pen- sono entrambi generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. C