CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02299/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 2); considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente; di conseguenza, nel motivare il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda la pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dicem