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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 15998/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 13151/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoAntonio Chiocca e domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza n. 6294/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6294 del 17/10/2019 che, in parziale accoglimento del loro appello ed in riforma della sentenza di prime cure, ha accolto in parte la loro opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ.; Considerato che: nelle more della fissazione della presente [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390c.p.c.; si impone declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, co. 4, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 13151/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoAntonio Chiocca e domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza n. 6294/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6294 del 17/10/2019 che, in parziale accoglimento del loro appello ed in riforma della sentenza di prime cure, ha accolto in parte la loro opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ.; Considerato che: nelle more della fissazione della presente [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390c.p.c.; si impone declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, co. 4, c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio d
Decreto Cassazione n. 15998/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris