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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44124/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al delitto di evasione, non è consentito in sede di legittimità, dovendo la motivazione resa dalla Corte di appello apprezzarsi congiuntamente a quella- idonea e non illogica- del giudice di primo grado, che già aveva correttamente evidenziato l'impossibilità di ritenere scarsamente offensiva la condotta in ragione delle circostanze del fatto - il [OSCURATO:PERSONA], autorizzato a recarsi presso il Tribunale del riesame, dopo essersi recato a firmare, era andato all'ufficio postale, dirigendosi verso l'uscita solo alla vista degli operanti, in tal modo dimostrando di essere consapevole della violazione delle prescrizioni impostegli; vi si era trattenuto per oltre venti minuti senza autorizzazione e per la dedotta operazione da compiere presso l'ufficio postale ben avrebbe potuto richiedere ulteriore autorizzazione - e della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, sebbene non specifici e sottoposto alla misura cautelare solo da due mesi e mezzo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al delitto di evasione, non è consentito in sede di legittimità, dovendo la motivazione resa dalla Corte di appello apprezzarsi congiuntamente a quella- idonea e non illogica- del giudice di primo grado, che già aveva correttamente evidenziato l'impossibilità di ritenere scarsamente offensiva la condotta in ragione delle circostanze del fatto - il [OSCURATO:PERSONA], autorizzato a recarsi presso il Tribunale del riesame, dopo essersi recato a firmare, era andato all'ufficio postale, dirigendosi verso l'uscita solo alla vista degli operanti, in tal modo dimostrando di essere consapevole della violazione delle prescrizioni impostegli; vi si era trattenuto per oltre venti minuti senza autorizzazione e per la dedotta operazione da compiere presso l'ufficio postale ben avrebbe potuto richiedere ulteriore autorizzazione - e della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, sebbene non specifici e sottoposto alla misura cautelare solo da due mesi e mezzo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigl
Sentenza Cassazione n. 44124/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris