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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 34614/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18351/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI n. 9757/2019 depositatoil 13/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], senegalese, ricorre per cassazione contro il decreto del Tribunale di Bari che, per la parte che ancora interessa, gli ha negato la protezione umanitaria; il Ministero dell’interno ha depositato un semplice foglio di costituzione.

Considerato che:

I. - con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 5 e 19 t.u. imm., 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, nonché l’errore su un fatto decisivo per il giudizio; nel concreto il ricorrente rivolge alla decisione di merito due critiche: (a) che, per errore di fatto, il tribunale abbia negato la protezione umanitaria ritenendo erroneamente che la domanda fosse stata fatta dopo il 5-10-2018, così da andar soggetta al d.l. n. 113 del 2018 secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte on la sentenza n. 29459 del 2019; quando invece la domanda di protezione era stata avanzata il 15-6-2018; (b) che in ogni caso il tribunale abbia dichiarato l’insussistenza dei presupposti di un permesso per ragioni umanitarie, laddove codesti, invece, erano individuabili nell a perfetta integrazione nel Paese di accoglienza, a fronte della totale mancanza di punti di riferimento in Senegal, oggetto di ricostruzione “claudicante” quanto alle vicende familiari e politiche;

II. -il ricorso è inammissibile;

III. - la prima censura integra, per come formulata, un vizio revocatorio, dal momento che lo stesso ricorrente assume esser pacifica la circostanza della effettiva data di presentazione della domanda di protezione;il vizio revocatorio non può esser dedotto come motivo di ricorso per cassazione;

IV. - la seconda censura è censura di merito , sostanziandosi in una (peraltro generica) semplice affermazione di esistenza dei presupposti della protezione umanitaria che il tribunale, di contro , ha motivatamente negato;

V. - l’at to di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18351/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI n. 9757/2019 depositatoil 13/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], senegalese, ricorre per cassazione contro il decreto del Tribunale di Bari che, per la parte che ancora interessa, gli ha negato la protezione umanitaria; il Ministero dell’interno ha depositato un semplice foglio di costituzione. Considerato che: I. - con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 5 e 19 t.u. imm., 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, nonché l’errore su un fatto decisivo per il giudizio; nel concreto il ricorrente rivolge alla decisione di merito due critiche: (a) che, per errore di fatto, il tribunale abbia negato la protezione umanitaria ritenendo erroneamente che la domanda fosse stata fatta dopo il 5-10-2018, così da andar soggetta al d.l. n. 113 del 2018 secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte on la sentenza n. 29459 del 2019; quando invece la domanda di protezione era stata avanzata il 15-6-2018; (b) che in ogni caso il tribunale abbia dichiarato l’insussistenza dei presupposti di un permesso per ragioni umanitarie, laddove codesti, invece, erano individuabili nell a perfetta integrazione nel Paese di accoglienza, a fronte della totale mancanza di punti di riferimento in Senegal, oggetto di ricostruzione “claudicante” quanto alle vicende familiari e politiche; II. -il ricorso è inammissibile; III. - la prima censura integra, per come formulata, un vizio revocatorio, dal momento che lo stesso ricorrente assume esser pacifica la circostanza della effettiva data di presentazione della domanda di protezione;il vizio revocatorio non può esser dedotto come motivo di ricorso per cassazione; IV. - la seconda censura è censura di merito , sostanziandosi in una (peraltro generica) semplice affermazione di esistenza dei presupposti della protezione umanitaria che il tribunale, di contro , ha motivatamente negato; V. - l’at to di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in
Decreto Cassazione n. 34614/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris