CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];260 - controricorrente –avverso la sentenza n. 1157/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 10/11/2021 R.G.N. 394/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12514/2022Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 9472/2026Data pubblicazione 14/04/20261. Il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da SalvatoreTodaro per il pagamento di differenze retributive scaturite dalla unilaterale qualificazioneoperata dal Consorzio datore di lavoro della “indennità supplementare”, originariamentepattuita nel contratto di assunzione, in “superminimo assorbibile” il cui importo era statoridotto a partire dal gennaio 2015, in corrispondenza dell’aumento della retribuzionetabellare.3. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] somma di € 1.665,50 e compensato per metà le spese del grado ponendo il residuoa carico del Consorzio.3.1. Per quel che ancora rileva, la statuizione di parziale accoglimento della originariadomanda è stata fondata sulla considerazione che l’emolumento “indennitàsupplementare” previsto nel contratto di assunzione e corrisposto per diversi anni alTodaro, era entrato nel patrimonio del lavoratore come elemento della retribuzione inquanto tale non suscettibile di essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro nelsenso della sua assorbibilità a fronte di successivi aumenti contrattuali; il giudice di appelloha quantificato il relativo importo in misura corrispondente alla differenza tra l’importodell’indennità supplementare determinato nel contratto di lavoro e il minore importocorrisposto mensilmente a tale titolo (sia pure sulla base della denominazione di“superminimo”) nel periodo dedotto.4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria; la parte intimata ha resistito concontroricorso.Numero registro generale 12514/2022Numero sezionale 260/20265. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deNpumoesriotdoi r adcceolltlaag eonrerdalien9a47n2/z20a2 6Data pubblicazione 14/04/2026nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La preliminare eccezione di parte controricorrente, di nullità della notifica del ricorsoper cassazione in quanto effettuata, in data 11.5.2022, al procuratore costituito in secondogrado, Avv. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale, a far data dal 31-12-2021, si era cancellatadall’Albo degli Avvocati di Taranto, è infondata. È a tal fine dirimente la considerazionedell’effetto di sanatoria ex tunc conseguente alla tempestiva costituzione della partecontroricorrente la quale ha notificato il controricorso in data 17.6.2022 nel rispetto deltermine sancito dall’art. 370 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis;, anche al giudiziodi legittimità risulta infatti applicabile la regola generale dettata dall'art. 156, comma 2,c.p.c., che impedisce la declaratoria di nullità se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui èdestinato ( v. tra le altre Cass. 24450/2017, Cass. 15236/2014).2. I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati.3. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. falsa ed errata applicazione dell’art. 1362 comma 1 c.c. con particolare riferimentoal significato letterale della voce “indennità supplementare” indicata nel contrattoindividuale ed alla relativa intenzione delle parti; rappresenta che il contratto individualesi limita ad indicare tra le voci retributive quella della indennità supplementare senza alcunriferimento, né esplicito né implicito, all'articolo 98 del c.c.n.l. .4. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,violazione dell’art. 1362, comma 2, c.c. per non avere la Corte d'appello tenuto in debitaconsiderazione il comportamento delle parti, successivo alla stipulazione del contrattoindividuale; la voce contrattuale “indennità supplementare” era stata modificata sia nelsuo ammontare sia nel titolo e così riportata in busta paga a partire dall’anno 2013 senzache il lavoratore sollevasse obiezioni; la volontà del lavoratore di considerarel’emolumento in esame pacificamente superminimo assorbibile emergeva inoltre dalverbale di conciliazione in sede sindacale del 28.12.2018. Censura la valutazione ditardività della produzione documentale concernente tale conciliazione; osserva che laNumero registro generale 12514/2022domanda di produzione era stata in prime cure assorbita dall’accoglimentNou mdereo ls erziiocnoalre s2o60 /2in02 6Numero di raccolta generale 9472/2026opposizione di esso Consorzio; sostiene che, a differenza di quanto affermato dal giudiceData pubblicazione 14/04/2026di appello, il Consorzio quale parte vittoriosa in primo grado non era tenuta a proporreappello incidentale in ordine alla produzione documentale avendo correttamenteriproposto la questione nella propria memoria difensiva.5. I primi due motivi sono infondati per le condivisibili ragioni già espresse in fattispeciesovrapponibile a quella in esame (Cass. n. 20469/2025).5.1. Nel precedente di questa Corte è stato infatti affermato che In base ai principienunciati da questa Corte, l’interpretazione degli atti negoziali si sostanzia in unaccertamento di fatto (cfr. Cass. n. 9070 del 2013; n. 12360 del 2014), riservatoall'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 22318 del 2023; n. 17067del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); il sindacato di legittimità è in tal caso limitato allaverifica del rispetto dei canoni ermeneutici, oltre che al controllo di sussistenza di unamotivazione logica e coerente (cfr. Cass. n. 21576 del 2019; n. 20634 del 2018; n. 4851del 2009; n. 3187 del 2009; n. 15339 del 2008), ed esige la specifica indicazione del modocontraddittorietà del ragionamento del giudice di merito. Da ciò discende che le censureveicolate col ricorso in cassazione non possono esaurirsi nella prospettazione di unainterpretazione alternativa, fondata sulla valorizzazione di alcune espressioni piuttosto chedi altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la lettura data dalgiudice del merito, cui l'attività di interpretazione dell'atto è riservata (cfr., Cass. n. 18214del 2024; n. 15471 del 2017; n. 27136 del 2017; n. 18375 del 2006). Nel caso in esame,la censura mossa dal Consorzio con i primi due motivi di ricorso si risolve nellacontrapposizione di una interpretazione alternativa del contenuto del contratto individuale,che in nessun modo fa emergere l'invalidità della lettura posta a base della decisioneimpugnata. Non rileva che il contratto individuale, il quale contempla espressamente lavoce “indennità supplementare”, non richiami l’art. 98 del c.c.n.l. che disciplina taleistituto, atteso che il primo rinvia comunque al contratto collettivo e non è in discussionel’applicabilità dello stesso al rapporto di lavoro tra le parti. L’interpretazione data dai giudicidi merito non può dirsi inficiata dalla circostanza che detto emolumento contrattuale, aNumero registro generale 12514/2022Numero sezionale 260/2026partire da dicembre 2013, sia stato qualificato dalla società Nucmoermo dei r acc“osltua gpeenerrmale i9n47im2/2o02 6Data pubblicazione 14/04/2026assorbibile”, in assenza di contestazione da parte del lavoratore, dato che la Corte diappello ha giudicato tale condotta datoriale illegittima (“tale indennità supplementare èuna voce contrattuale riconosciuta al lavoratore, prevista dal contratto collettivo e, cometale, essa non è assorbibile; il Consorzio …. arbitrariamente nel 2013 ha definito taleemolumento come superminimo assorbibile, sostituendo così illegittimamentel'emolumento”, p. 8), come tale inidonea a valere quale comportamento concludentemodificativo del contratto individuale .5.2. In relazione poi al profilo concernente la conciliazione inter partes, profilo nondedotto nel precedente ora richiamato, occorre premettere che la Corte di merito, oltre arilevare la tardività della relativa produzione, ha affermato che comunque il verbale diconciliazione non risultava essenziale ai fini del decidere atteso che è lo stessoConsorzio a riconoscere che la denominazione originaria dell’emolumento è stata mutatain corso di rapporto (cfr. pag. 9 memoria di appello) sicché neppure è prospettabile unasua produzione in questo grado, che va quindi dichiarata inammissibile (sentenza, pag.6, primo cpv). In seconde cure vi è stata quindi una valutazione di sostanziale irrilevanzadel documento al fine del decidere, affermazione non investita da specifica censura e dasola idonea a giustificare la mancata considerazione dello stesso.6. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’errataapplicazione dell’art. 98 del c.c.n.l. per avere la Corte d'appello ritenuto che la voceindennità supplementare, inclusa nel contratto individuale di lavoro, corrispondesse aquella di cui all'art. 98 del contratto collettivo, senza avvedersi che tale norma attribuisceal portiere con profilo professionale A1, come il [OSCURATO:PERSONA], oltre alla paga base, un'indennitàsupplementare solo ove vengano svolte mansioni eccedenti quelle individuate dalladeclaratoria contrattuale, senza alcun automatismo tra il ruolo professionale e la citataindennità.7. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’errataapplicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la sentenza considerato assolto l'onere probatorioa fondamento del diritto all’indennità supplementare del lavoratore sebbene questi nonNumero registro generale 12514/2022avesse allegato e provato lo svolgimento di una o più attività eccedenNutmi erloes ezoiorndalein2a60r/2ie02 6Numero di raccolta generale 9472/2026mansioni di portiere.Data pubblicazione 14/04/20268. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto pongono laquestione della errata interpretazione del contratto collettivo e della mancanza di provadei requisiti per l’indennità ex art. 98 c.c.n.l. senza, tuttavia, illustrare in quali attiprocessuali e in quali termini tali questioni erano state poste nei precedenti gradi di merito,come indispensabile, trattandosi di questioni implicanti accertamento di fatto, nonspecificamente affrontate nella sentenza impugnata. E’ affermazione costante di questaCorte che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non visia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne unastatuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta lorodeduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare exactis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione(Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018; n.20694 del 2018), come nello specifico non avvenuto. In ogni caso, l’infondatezza deimotivi in esame discende logicamente dal rigetto dei primi due motivi di ricorso, attesoche la previsione nel contratto individuale del diritto alla “indennità supplementare” che,secondo l’interpretazione dei giudici di appello qui confermata, coincide con quelladisciplinata dall’art. 98 del c.c.n.l., presuppone la ricorrenza dei presupposti a cui ilcontratto collettivo vincola la citata indennità, senza alcun onere di prova a carico dellavoratore, dovendosi altrimenti qualificare la stessa come trattamento di miglior favore(cfr. su quest’ultimo aspetto Cass. n. 19923 del 2014 secondo cui la corresponsione, infavore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forzadella contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, salva ladimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un9. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese dilite.Numero registro generale 12514/202210. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parteN umderol serziiconoarler2e6n0/t2e02 6Numero di raccolta generale 9472/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoData pubblicazione 14/04/2026a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di liteche liquida in € 1.200,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, 21 gennaio 2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 12514/2022Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 9472/2026Data pubblicazione 14/04/2026