CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 15481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4822/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I MASSARO ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), CARLA D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -resistente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3938/2016 , R.G. n. 4647/2014,depositata il 14/07/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza n. 3938 del 2016, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato i ricorsi riuniti con i quali la società aveva chiesto annullarsi l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva intimato il pagamento di contributi e sanzioni civili, relativi all’anno 2012 e riferiti a due lavoratori che, a seguito di un accertamento ispettivo, erano stati riconosciuti come subordinati in ragione delle concrete modalità dell’attività prestata presso il bar gestito dalla società; la Corte, in primo luogo, ha rilevato la genericità del motivo d’impugnazione con cui era stata criticat a la sentenza per aver erroneamente affermato che la causa era stata decisa a seguito di concessione di note, senza che lo stesso termine, pur necessario, fosse stato concesso, in quanto non era stata evidenziata la ragione per cui tale imprecisione avrebbe violato i diritti di difesa; inoltre, ha affermato che il verbale ispettivo faceva fede fino a querela di falso dei fatti constatati direttamente dai funzionari ispettivi ed in tale sede erano state acquisite le dichiarazioni dei lavoratori fondanti il convincimento; complessivamente tutti gli elementi emersi in fatto, nemmeno specificamente contestati dalla parteprivata, provavano gli addebiti; inoltre, l’avviso di addebito era stato validamente notificato a mezzo servizio postale; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi; con atto denominato “memorie illustrative” la ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso allegando nota spese; l’INPS ha rilasciato procurain calce alla copia notificata del ricorso per cassazione; chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art.2697 c.c., in ragione del fatto che la sentenza impugnata, quanto alla errata indicazione che era stato concesso termine per note , aveva ritenuto necessarioche l’appellante spe cifica sse quale pregiudizio ne fosse derivatoal diritto di difesa, senza ritenere tale diritto violato già per tale ragione; con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 2700 c.c. in relazione al valore attribuito ai verbali ispettivi, che la sentenza impugnata avrebbe esteso illegittimamente anche alle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti dai lavoratori interessati; con il terzo motivo, si deduce la nullità del procedimento per violazione dell’art. 161 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata conte rrebbe indicazioni numeriche erraterelativamente: alle date di inizio e termine di un rapporto di lavoro; alle somme richiesteed a lla data del verbale ispettivo; il primo ed il terzo motivo , riferiti entrambi a vizi processuali, sono inammissibili in ragione del fatto che nessuno dei due prospetta e dimostra il pregiudizio concretamente arrecato al diritto di difesa; invero, (Cass. n. 19759 del 09/08/2017; Cass. n. 26419 del 20/11/2020; Cass. n. 27419 del 08/10/2021) la parte che propone ricorso per cassazione, ma analogo principio va affermato là dove sia proposta altra impugnazione, deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata; nel caso di specie, la ricorrente, nonostante già la Corte territoriale avesserilevato l’assenza di indicazione del concreto pregiudizio subito, continua a non esplicitare, a prescindere dalla erronea indicazione da parte del primo giudice dell’avvenuta concessione di un termine peril deposito di note, perché e come sia stato leso il proprio diritto di difesa in ragione della mancata concessione di tale termine per il deposito di note scritte; la parte ricorrente si limita ad allegare, in seno alla illustrazione del primo motivo di ricorso per cassazione, di aver riprodotto nell’atto di appello la richiesta di ammissione di prova per testi, ma tale profilo, che attiene al piano delle valutazioni istruttorie spettanti al giudice di merito, non vale a colmare il difetto di interesse specifico alla declaratoria di nullità del procedimento; il secondo motivo è infondato, giacché la sentenza ha deciso in conformità ai principi in tema di valore probatorio dei verbali ispettivi e valutando in stretta correlazione con le dichiarazioni raccolte in quella sede anche il materiale documentaleacquisito; inparticolare (v d. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/ 2012 ; Cass. n. 9251 del 2010; Cass. n. 22862 del 2010 ) , n el giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo; atal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con glialtri elementi probatori; nel caso di specie, la Corte territoriale ha rimarcato, a fronte del corretto richiamo alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul valore degli accertamenti contenuti nei verbali ispettivi, che le circostanze in fatto riferite dai lavoratori (durata dei rapporti, orari e mansioni) trovavano rispondenza nei contratti di collaborazione occasionale sottoscritti dalle parti e non erano stat e mai contestat e dalla odierna parte ricorrente; dunque, la Corte di meritoè giunta ad un giudizio di fondatezza delle contestazioni di cui al verbal e ispettiv o post o a base de ll’ avvis o di addebito, non fondando la decisione unicamente sulla ritenuta maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori rispetto a quelleproferite in sede processuale ma valutando le stesse unitamente a tutto il materiale raccolto, in ossequio al principio che le informazioni assunte in sede di accertamento ispettivo costituiscono elementi che il giudice può valutare insieme ad altri ai fini del suo libero convincimento (per tutte, Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 6565/2007). in definitiva, il ricorso va rigettato; nulla va disposto sulle spese in difetto di attività difensiva da parte dell’INPS. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre