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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33307/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21658-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVAgE n Ve C :_2(_s PUe r\-Thic(-ì - intima avverso la sentenza n. 872/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. n. 21658/2020 Rilevato che:

1. la Corte territoriale di Torino, con sentenza pubblicata in data 23.1.2020, ha dichiarato inammissibile l'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA], avverso la pronunzia del Tribunale di Alessandria n. 74/2019, pubblicata il 9.4.2019, con la quale era stata «dichiarata inammissibile la domanda di condanna ex art. 29 d.lgs. 276/2003, formulata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e respinto il ricorso, con condanna della ricorrente a rimborsare alle controparti le spese di lite, liquidate per ciascuna parte in Euro 4.015,00, oltre rimborso forfetario, IVA e Cpa»;

2. la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha reputato che dovesse «essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da [OSCURATO:SOCIETA]», in quanto «l'appello ripropone la domanda di pagamento delle differenze retributive sulla base di conclusioni ("Accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato con rapporto di lavoro subordinato inquadrabile al VI livello ex CCNL Commercio dal 17.12.2015 al 28.2.2017 alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare [OSCURATO:SOCIETA] ... a pagare a [OSCURATO:PERSONA], per le causali dedotte, la capital somma di Euro 20.539,22...") del tutto diverse rispetto a quelle formulate in prime cure ("Voglia il Giudice del lavoro, contrariis reiectis, dichiarare che la ricorrente ha lavorato con rapporto di lavoro subordinato inquadrabile al VI livello ex CCNL Commercio dal 17.12.2015 al 28.2.2017 alle formali dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] ma in somministrazione irregolare alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA], e per l'effetto dichiarare tenute e condannare [OSCURATO:SOCIETA] ... e [OSCURATO:SOCIETA] ... ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 276/2003 a pagare a [OSCURATO:PERSONA], per le causali di cui in ricorso, la capital somma di Euro 20.539,22 ...")»; ha sottolineato, inoltre, che «con l'originario ricorso introduttivo [OSCURATO:SOCIETA] non solo è stata indicata quale datrice di lavoro formale, essendo la vera datrice di lavoro l'impresa utilizzatrice, ma è stato altresì dedotto che la lavoratrice aveva reso la sua prestazione secondo le disposizioni impartite dal capo reparto Ipercoop, [OSCURATO:PERSONA], non essendovi all'interno dell'esercizio alcun rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], né materiale o attrezzatura di detta cooperativa», e che «il gravame propone quindi una domanda nuova, fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa del tutto differente rispetto a quella originariamente formulata, soggetta quindi alla preclusione di cui al comma 1 dell'art. 345 c.p.c.»,

3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un motivo; la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.

Considerato che:

5. con l'unico motivo articolato si denunzia, testualmente, la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 183 c.p.c.», e si deduce che la Corte di merito non avrebbe considerato che, nella fattispecie, «il bene della vita chiesto dalla Cuzzi non cambiava: esso consisteva nella capital somma di Euro 20.539,22.

E non cambiava neppure l'oggetto dell'accertamento, che era un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile al VI livello ex CCNL Commercio svoltosi dal 17.12.2015 al 28.2.2017 presso i locali della [OSCURATO:SOCIETA] di Alessandria»;

6. il motivo è inammissibile, poiché, nel caso in esame, come correttamente reputato dai giudici di merito, si versa in una ipotesi di mutati° libelli, e non di semplice emendatio libelli; ed invero, nell'atto di gravame viene riproposta la domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di conclusioni del tutto diverse (finalizzate alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive, previa riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato instauratosi tra le parti) rispetto a quelle formulate in prima istanza, in cui si richiedeva di fondare la decisione su un fatto storico diverso (la asserita irregolarità della somministrazione di manodopera prestata dalla Cuzzi in favore della [OSCURATO:PERSONA] mediante la [OSCURATO:PERSONA]) (cfr., tra le molte, Cass. nn. 21036/2019; 2209/2016).

Infine, è da rilevare che la ricorrente non ha attaccato la seconda ratio decidendi e, cioè, il fatto che, come sottolineato dalla Corte di merito (v. pag. 8 e 9 della sentenza impugnata), «il Tribunale non ha "ritenuto la genuinità dell'appalto" - bensì la genuinità dei contratti di lavoro intercorrenti tra la lavoratrice e la [OSCURATO:SOCIETA] - motivando, in particolare, come non fosse desumibile alcun rapporto di appalto tra le due imprese convenute, neppure sulla base della stessa ricostruzione in fatto offerta con il ricorso introduttivo»; manca, dunque, la censura sulla mancata configurazione del rapporto in termini di appalto, incentrandosi le censure della ricorrente esclusivamente sul fatto che non si versi in una ipotesi di mutatio libelli e che la Corte di Appello «non abbia tenuto conto del fatto che non cambiava l'oggetto dell'accertamento, che era un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile al VI livello ex CCNL Commercio svoltosi dal 17.12.2015 al 28.2.2017 presso i locali della [OSCURATO:SOCIETA] di Alessandria»;

7. per tutto quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile;

8. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate;

9. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21658-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVAgE n Ve C :_2(_s PUe r\-Thic(-ì - intima avverso la sentenza n. 872/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 21658/2020 Rilevato che: 1. la Corte territoriale di Torino, con sentenza pubblicata in data 23.1.2020, ha dichiarato inammissibile l'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA], avverso la pronunzia del Tribunale di Alessandria n. 74/2019, pubblicata il 9.4.2019, con la quale era stata «dichiarata inammissibile la domanda di condanna ex art. 29 d.lgs. 276/2003, formulata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e respinto il ricorso, con condanna della ricorrente a rimborsare alle controparti le spese di lite, liquidate per ciascuna parte in Euro 4.015,00, oltre rimborso forfetario, IVA e Cpa»; 2. la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha reputato che dovesse «essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da [OSCURATO:SOCIETA]», in quanto «l'appello ripropone la domanda di pagamento delle differenze retributive sulla base di conclusioni ("Accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato con rapporto di lavoro subordinato inquadrabile al VI livello ex CCNL Commercio dal 17.12.2015 al 28.2.2017 alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare [OSCURATO:SOCIETA] ... a pagare a [OSCURATO:PERSONA], per le causali dedotte, la capital somma di Euro 20.539,22...") del tutto diverse rispetto a quelle formulate in prime cure ("Voglia il Giudice del lavoro, contrariis reiectis, dichiarare che la ricorrente ha lavorato con rapporto di lavoro subordinato inquadrabile al VI livello ex CCNL Commercio dal 17.12.2015 al 28.2.2017 alle formali dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] ma in somministrazione irregolare alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA], e per l'effetto dichiarare tenute e condannare [OSCURATO:SOCIETA] ... e [OSCURATO:SOCIETA] ... ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 276/2003 a pagare a [OSCURATO:PERSONA], per le causali di cui in ricorso, la capital somma di Euro 20.539,22 ...")»; ha sottolineato, inoltre, che «con l'originario ricorso introduttivo [OSCURATO:SOCIETA] non solo è stata indicata quale datrice di lavoro formale, essendo la vera datrice di lavoro l'impresa utilizzatrice, ma è stato altresì dedotto che la lavoratrice aveva reso la sua prestazione secondo le disposizioni impartite dal capo reparto Ipercoop, [OSCURATO:PERSONA], non essendovi all'interno dell'esercizio alcun rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], né materiale o attrezzatura di detta cooperativa», e che «il gravame propone quindi una domanda nuova, fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa del tutto differente rispetto a quella originariamente formulata, soggetta quindi alla preclusione di cui al comma 1 dell'art. 345 c.p.c.», 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un motivo; la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 5. con l'unico motivo articolato si denunzia, testualmente, la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 183 c.p.c.», e si deduce che la Corte di merito non avrebbe considerato che, nella fattispecie, «il bene della vita chiesto dalla Cuzzi non cambiava: esso consisteva nella capital somma di Euro 20.539,22. E non cambiava neppure l'oggetto dell'accertamento, che era un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile al VI livello ex CCNL Commercio svoltosi dal 17.12.2015 al 28.2.2017 presso i locali della [OSCURATO:SOCIETA] di Alessandria»; 6. il motivo è inammissibile, poiché, nel caso in esame, come correttamente reputato dai giudici di merito, si versa in una ipotesi di mutati° libelli, e non di semplice emendatio libelli; ed invero, nell'atto di gravame viene riproposta la domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di conclusioni del tutto diverse (finalizzate alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive, previa riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato instauratosi tra le parti) rispetto a quelle formulate in prima istanza, in cui si richiedeva di fondare la decisione su un fatto storico diverso (la asserita irregolarità della somministrazione di manodopera prestata dalla Cuzzi in favore della [OSCURATO:PERSONA] mediante la [OSCURATO:PERSONA]) (cfr., tra le molte, Cass. nn. 21036/2019; 2209/2016). Infine, è da rilevare che la ricorrente non ha attaccato la seconda ratio decidendi e, cioè, il fatto che, come sottolineato dalla Corte di merito (v. pag. 8 e 9 della sentenza impugnata), «il Tribunale non ha "ritenuto la genuinità dell'appalto" - bensì la genuinità dei contratti di lavoro intercorrenti tra la lavoratrice e la [OSCURATO:SOCIETA] - motivando, in particolare, come non fosse desumibile alcun rapporto di appalto tra le due imprese convenute, neppure sulla base della stessa ricostruzione in fatto offerta con il ricorso introduttivo»; manca, dunque, la censura sulla mancata configurazione del rapporto in termini di appalto, incentrandosi le censure della ricorrente esclusivamente sul fatto che non si versi in una ipotesi di mutatio libelli e che la Corte di Appello «non abbia tenuto conto del fatto che non cambiava l'oggetto dell'accertamento, che era un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile al VI livello ex CCNL Commercio svoltosi dal 17.12.2015 al 28.2.2017 presso i locali della [OSCURATO:SOCIETA] di Alessandria»; 7. per tutto quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile; 8. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate; 9. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n
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