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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22716/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso N. 25247/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via della Meloria n. 52, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono, come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimate - avverso la sentenza n. 1202/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 4.3.2019; N. 25247/19 R.G. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza "cameralizzata" del 5.4.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avviò dinanzi allo stesso Tribunale due procedure esecutive immobiliari in danno di Annamaria, Raffaella e [OSCURATO:PERSONA], iscritte ai NN. 301/2014 e 308/2014 R.G.E., successivamente riunite.

La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza ex art. 283 c.p.c. del 18.6.2015, sospese però l'efficacia esecutiva del titolo; conseguentemente, con due distinti ricorsi in opposizione all'esecuzione depositati il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Annamaria e Raffaella, nonché [OSCURATO:PERSONA], chiesero la sospensione dell'esecuzione, contestando "il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata poiché è venuta meno la esecutorietà della sentenza n. 2326 del 2014 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, è venuta meno la persistenza del titolo esecutivo per cui si procede nei loro confronti".

Nel contraddittorio con il creditore opposto - che eccepì l'inammissibilità della spiegata domanda, non opponendosi comunque alla sospensione - il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3.3.2016, sospese i procedimenti riuniti fino alla definizione del giudizio d'appello e assegnò i termini per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] riassunse il giudizio ribadendo l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo aver qualificato lo stesso Cipriano come opponente, rigettò la domanda da questi proposta, tesa f7- N. 25247/19 R.G. - secondo il primo giudice - a contestare la legittimità dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con cui, come detto, il giudice dell'esecuzione aveva sospeso le procedure riunite). [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avverso detta decisione, ma la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 4.3.2019, lo rigettò.

Affermò in particolare la Corte territoriale che la domanda proposta dalle germane Cipriano, benché in forma ultronea (non essendo necessario avanzare l'opposizione all'esecuzione per far valere cause di sospensione esterna ex art.623 c.p.c. er a comunque del tutto legittima e che, del resto, le stesse opponenti ) 1 non avevano invocato la definitiva perdita di efficacia esecutiva della sentenza azionata, ma si erano limitate a chiedere la sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione del gravame.

La Corte ha poi chiosato nel senso che la domanda respinta dal Tribunale doveva intendersi quella avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con la citazione in riassunzione, tendente ad ottenere la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dalle germane [OSCURATO:PERSONA] invece - essendo limitata ad ottenere la mera sospensione - era pienamente ammissibile e fondata; da ciò, dunque, la Corte napoletana ha fatto discendere il rigetto del gravame. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ora per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria.

Le intimate non hanno resistito.

Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con il primo motivo si lamenta violazione e "falsa applicazione nonché mancata applicazione" degli artt. 615, 618, 623 e 486 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente evidenzia che, allorché si faccia valere N. 25247/19 R.G. una causa di sospensione "esterna" ex art. 623 c.p.c., non occorre promuovere una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sufficiente essendo la mera proposizione di istanza ex art. 486 c.p.c.; egli si duole dunque del fatto che, nonostante la Corte d'appello abbia rilevato l'ultroneità del mezzo prescelto dalle germane Cipriano, abbia poi ritenuto che la loro scelta di non introdurre il merito sia dovuta "forse" alla loro presa di coscienza di tanto, del resto non avendo mai esse richiesto un accertamento sulla definitiva mancanza di titolo esecutivo, bensì la sola sospensione dell'esecuzione.

Così facendo, secondo il ricorrente, la Corte partenopea ha violato gli artt. 615, 623 e 486 c.p.c., perché ha ritenuto ammissibile l'opposizione, tanto più che egli stesso aveva dichiarato di non opporsi "alla dichiarazione di sospensione dell'esecuzione, dovuta per effetto dell'ordinanza della Corte di appello". 1.2 — Con il secondo motivo si denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione con omesso esame di punto decisivo della controversia, con conseguente violazione degli artt. 615, 618, 623, 624 e 486 c.p.c., nonché nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

Evidenzia il ricorrente, quanto al vizio motivazionale, che la Corte, pur qualificando come opposizione all'esecuzione la domanda delle Cipriano, ravvisa una causa che esclude l'inammissibilità dell'opposizione stessa nel loro presunto "ravvedimento" (ossia, nella mancata proposizione del giudizio di merito), ascrivibile in realtà alla ricerca del conseguimento di un vantaggio definitivo, ossia la stabilizzazione della sospensione ex art. 624, comma 3, c.p.c.; ancora, sottolinea come non sia rinvenibile, nel ragionamento della Corte, la fonte del convincimento per cui le N. 25247/19 R.G.

Cipriano non avevano inteso come definitivo il venir meno dell'efficacia del titolo esecutivo, alla luce delle contrarie ed incompatibili affermazioni contenute nei ricorsi.

Da ciò discende la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione, giacché la Corte napoletana ha omesso di esaminare la questione dell'inammissibilità della spiegata opposizione ha anche violato le norme indicate in epigrafe, avendo erroneamente ritenuto che la controversia rientrasse nell'ambito di applicazione degli artt. 615 e 618 c.p.c., anziché essere regolata dagli artt. 623 e 486 c.p.c.

Infine, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, perché il giudice d'appello, invece di decidere sul motivo di impugnazione che deduceva l'errore del primo giudice circa l'individuazione dell'oggetto della controversia (erroneamente da quegli ritenuto l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], anziché l'inammissibilità delle opposizioni), aveva introdotto un nuovo oggetto estraneo al giudizio, individuandolo nel rigetto delle richieste contenute nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, che peraltro avrebbe dovuto accogliere. 2.1 - Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il debitore esecutato - a fronte della disposta sospensione dell'esecuzione "esterna", ai sensi dell'art. 623 c.p.c. - non soltanto può sollecitare il giudice dell'esecuzione con mera istanza, circa l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ma ben può proporre anche un'opposizione ex art. 615 c.p.c., assumendo quale elemento fondante della spiegata domanda anche la temporanea perdita di esecutività del titolo azionato; da ciò discende che, ove il giudice dell'esecuzione provveda di conseguenza, sospendendo l'esecuzione per gravi motivi, ex art. 624, comma 1, c.p.c., ben può trovare innesco il meccanismo deflattivo di cui al comma 3 della citata N. 25247/19 R.G. disposizione, donde l'onere del creditore opposto di introdurre il giudizio di merito, ex art. 616 c.p.c., ove si tratti di opposizione all'esecuzione "endoesecutiva" (così, Cass. n. 7364/2015).

Pertanto, erra il ricorrente, laddove censura la decisione della Corte napoletana, nella parte in cui non s'è rilevata la denunciata inammissibilità della (supposta, come si vedrà) opposizione all'esecuzione avanzata dalle germane Cipriano, giacché nulla vieta la proposizione di una simile domanda, pur in presenza di una causa di sospensione "esterna".

D'altra parte, le considerazioni svolte al riguardo dalla stessa Corte territoriale, circa la presunta "ultroneità" del mezzo spiegato dalle Cipriano, sono chiaramente errate, proprio perché, quand'anche le predette avessero effettivamente proposto un'opposizione all'esecuzione, ciò sarebbe stato pienamente compatibile col dettato codicistico.

Né, tantomeno, la Corte stessa dimostra una pertinente lettura di quest'ultimo, nonché del contegno processuale delle Cipriano, laddove giunge addirittura ad ipotizzare che le pretese opponenti possano essersi rese conto della superfluità della proposta opposizione, perciò non procedendo all'instaurazione del giudizio di merito nel termine concesso dal giudice dell'esecuzione: all'evidenza, il debitore esecutato non ha di regola alcun interesse ad introdurre il giudizio di merito, una volta ottenuta la sospensione ex art. 624, comma 1, c.p.c., proprio perché può giovarsi del già cennato meccanismo deflattivo di cui al comma 3 della stessa disposizione, con conseguente possibile estinzione della procedura esecutiva (v. però, per il caso di omessa liquidazione delle spese della fase sommaria, Cass.n. 12977/2022).

Non è casuale, infatti, che nel caso che occupa il giudizio di N. 25247/19 R.G. merito sia stato introdotto proprio da [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, al chiaro scopo di evitare l'estinzione tipica di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c., benché a fronte di una erronea statuizione (come si vedrà meglio tra breve) del giudice dell'esecuzione.

Va qui peraltro precisato che non occorre procedere a formale correzione della motivazione della sentenza impugnata, ex art. 384, u.c., c.p.c., in quanto la sentenza va comunque cassata, come si dirà infra. 3.1 - Il secondo motivo - opportunamente sfrondato di ogni riferimento al vizio motivazionale come proposto nell'egida della precedente stesura dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come tale non più proponibile (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014) - è invece fondato, nei termini di cui appresso. 3.2 - Il nodo fondamentale è comprendere "cosa" abbiano proposto le germane Cipria no.

Da quanto emerge dagli atti, nell'ambito delle procedure immobiliari a loro carico, esse depositarono due ricorsi in opposizione all'esecuzione, contestando "i/ diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata poiché è venuta meno la esecutorietà della sentenza n. 2326 del 2014 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, è venuta meno la persistenza del titolo esecutivo per cui si procede nei loro confronti"; hanno infine chiesto "soltanto" la sospensione dell'esecuzione. 3.3 - Ora, richiamando quanto prima osservato circa la duplice possibilità offerta al debitore esecutato in caso di sospensione "esterna" ex art. 623 c.p.c. (ossia, la proponibilità di mera istanza di sollecito del potere officioso del giudice dell'esecuzione, ovvero di vera e propria opposizione all'esecuzione), ritiene la N. 25247/19 R.G.

Corte come sia assolutamente evidente che, nella specie, le sorelle Cipriano non proposero alcuna opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ad onta della formale intestazione dei ricorsi, con questi avendo soltanto inteso portare a conoscenza del giudice dell'esecuzione l'avvenuta sospensione ex art.283 c.p.c., disposta dalla Corte d'appello di Napoli in relazione alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], provvisoriamente esecutiva e così azionata da [OSCURATO:PERSONA]: ciò è tanto vero che, nelle conclusioni dei predetti ricorsi, si chiese soltanto la "mera" sospensione delle procedure riunite, non anche la declaratoria dell'insussistenza del diritto del Cipria no di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti, com'è d'uopo in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c. (v., ex multis, Cass. n. 15190/2005). 3.4 - L'errore prospettico in cui sono incorsi, in proposito, i giudici di merito costituisce quindi la scaturigine delle affermazioni, per certi versi paradossali, poste a sostegno della accertata soccombenza di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, dapprima il Tribunale - pronunciando la sentenza nel giudizio di merito introdotto dal creditore opposto - ha ritenuto di dover indistintamente rigettare "la domanda", in verità non meglio identificata, condannando [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite.

Successivamente, la Corte d'appello - anziché evidenziare la palese aporia in cui era incorso il primo giudice - ha ritenuto di dover individuare detta "domanda" nelle conclusioni proposte dallo stesso Cipriano.

Questi, in verità aveva solo dedotto la superfluità del mezzo impiegato dalle esecutate (e quindi eccepito l'inammissibilità dell'opposizione) e contestato la loro domanda sulle spese di lite, non proponendo alcuna domanda tecnicamente intesa, ex artt. 99 ss. c.p.c.

Ciononostante, la Corte territoriale - seppur dando atto che, /7 N. 25247/19 R.G. in realtà, si era al cospetto di mere difese del creditore opposto - ha comunque opinato per la sostanziale correttezza della decisione di primo grado, stante la ritenuta palese fondatezza della (mera) istanza tesa alla sospensione dell'esecuzione come formulata dalle Cipriano in seno ai predetti ricorsi (istanza, per la verità, neanche contestata dall'odierno ricorrente).

Si tratta - com'è assolutamente evidente - di un percorso motivazionale del tutto illogico e contraddittorio, oltre che non conforme ad elementari principi processuali (secondo cui, in primis, vi è chi propone una domanda, e chi da essa si difende, con ogni conseguenza sul necessario contenuto della decisione di merito) ed anche a quelli propri del Libro III del codice di rito, Titolo V, Capo I, che disciplinano le opposizioni esecutive.

Infatti, posto che le sorelle Cipriano non introdussero vere e proprie opposizioni ex art. 615 c.p.c., solo sollecitando il giudice dell'esecuzione all'adozione della sospensione ex art. 623 c.p.c. e che [OSCURATO:PERSONA] non si oppose a che detta sospensione venisse dichiarata fino alla definizione del giudizio d'appello sul titolo esecutivo, ne deriva che il giudice stesso errò nel concedere i termini per l'introduzione del merito ex art. 616 c.p.c., inducendo però [OSCURATO:PERSONA] a fare tanto, pena la definitiva estinzione del procedimento ex art. 624, comma 3, c.p.c.

Detto errore avrebbe dovuto in realtà essere individuato dal giudice dell'opposizione all'esecuzione, ma ciò non è avvenuto: da ultimo, la Corte d'appello, per quanto qui interessa, ha ritenuto di doversi mantenere sullo stesso incerto sentiero percorso dal Tribunale circa l'individuazione della domanda su cui pronunciarsi, senza invece prendere atto che non si era al cospetto di alcuna opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. (con il suo corredo tipico, N. 25247/19 R.G. quale giudizio di accertamento negativo del diritto procedere ad esecuzione forzata) e che evidentemente non poteva adottarsi alcuna sentenza di merito, quel giudizio non dovendo essere proposto o quantomeno proseguito. 4.1 - In definitiva, il primo motivo è rigettato e il secondo è accolto.

La sentenza impugnata è dunque cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., giacché - a fronte delle risultanze processuali - non v'è alcuna ragione perché [OSCURATO:PERSONA] introducesse il giudizio di merito, nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione ex art. 616 c.p.c.

La assoluta ed indiscutibile peculiarità della vicenda giustifica ampiamente la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso N. 25247/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via della Meloria n. 52, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono, come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimate - avverso la sentenza n. 1202/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 4.3.2019; N. 25247/19 R.G. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza "cameralizzata" del 5.4.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avviò dinanzi allo stesso Tribunale due procedure esecutive immobiliari in danno di Annamaria, Raffaella e [OSCURATO:PERSONA], iscritte ai NN. 301/2014 e 308/2014 R.G.E., successivamente riunite. La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza ex art. 283 c.p.c. del 18.6.2015, sospese però l'efficacia esecutiva del titolo; conseguentemente, con due distinti ricorsi in opposizione all'esecuzione depositati il [OSCURATO:DATA_NASCITA], Annamaria e Raffaella, nonché [OSCURATO:PERSONA], chiesero la sospensione dell'esecuzione, contestando "il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata poiché è venuta meno la esecutorietà della sentenza n. 2326 del 2014 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, è venuta meno la persistenza del titolo esecutivo per cui si procede nei loro confronti". Nel contraddittorio con il creditore opposto - che eccepì l'inammissibilità della spiegata domanda, non opponendosi comunque alla sospensione - il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3.3.2016, sospese i procedimenti riuniti fino alla definizione del giudizio d'appello e assegnò i termini per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] riassunse il giudizio ribadendo l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo aver qualificato lo stesso Cipriano come opponente, rigettò la domanda da questi proposta, tesa f7- N. 25247/19 R.G. - secondo il primo giudice - a contestare la legittimità dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con cui, come detto, il giudice dell'esecuzione aveva sospeso le procedure riunite). [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avverso detta decisione, ma la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 4.3.2019, lo rigettò. Affermò in particolare la Corte territoriale che la domanda proposta dalle germane Cipriano, benché in forma ultronea (non essendo necessario avanzare l'opposizione all'esecuzione per far valere cause di sospensione esterna ex art.623 c.p.c. er a comunque del tutto legittima e che, del resto, le stesse opponenti ) 1 non avevano invocato la definitiva perdita di efficacia esecutiva della sentenza azionata, ma si erano limitate a chiedere la sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione del gravame. La Corte ha poi chiosato nel senso che la domanda respinta dal Tribunale doveva intendersi quella avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con la citazione in riassunzione, tendente ad ottenere la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dalle germane [OSCURATO:PERSONA] invece - essendo limitata ad ottenere la mera sospensione - era pienamente ammissibile e fondata; da ciò, dunque, la Corte napoletana ha fatto discendere il rigetto del gravame. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ora per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria. Le intimate non hanno resistito. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con il primo motivo si lamenta violazione e "falsa applicazione nonché mancata applicazione" degli artt. 615, 618, 623 e 486 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente evidenzia che, allorché si faccia valere N. 25247/19 R.G. una causa di sospensione "esterna" ex art. 623 c.p.c., non occorre promuovere una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sufficiente essendo la mera proposizione di istanza ex art. 486 c.p.c.; egli si duole dunque del fatto che, nonostante la Corte d'appello abbia rilevato l'ultroneità del mezzo prescelto dalle germane Cipriano, abbia poi ritenuto che la loro scelta di non introdurre il merito sia dovuta "forse" alla loro presa di coscienza di tanto, del resto non avendo mai esse richiesto un accertamento sulla definitiva mancanza di titolo esecutivo, bensì la sola sospensione dell'esecuzione. Così facendo, secondo il ricorrente, la Corte partenopea ha violato gli artt. 615, 623 e 486 c.p.c., perché ha ritenuto ammissibile l'opposizione, tanto più che egli stesso aveva dichiarato di non opporsi "alla dichiarazione di sospensione dell'esecuzione, dovuta per effetto dell'ordinanza della Corte di appello". 1.2 — Con il secondo motivo si denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione con omesso esame di punto decisivo della controversia, con conseguente violazione degli artt. 615, 618, 623, 624 e 486 c.p.c., nonché nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. Evidenzia il ricorrente, quanto al vizio motivazionale, che la Corte, pur qualificando come opposizione all'esecuzione la domanda delle Cipriano, ravvisa una causa che esclude l'inammissibilità dell'opposizione stessa nel loro presunto "ravvedimento" (ossia, nella mancata proposizione del giudizio di merito), ascrivibile in realtà alla ricerca del conseguimento di un vantaggio definitivo, ossia la stabilizzazione della sospensione ex art. 624, comma 3, c.p.c.; ancora, sottolinea come non sia rinvenibile, nel ragionamento della Corte, la fonte del convincimento per cui le N. 25247/19 R.G. Cipriano non avevano inteso come definitivo il venir meno dell'efficacia del titolo esecutivo, alla luce delle contrarie ed incompatibili affermazioni contenute nei ricorsi. Da ciò discende la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione, giacché la Corte napoletana ha omesso di esaminare la questione dell'inammissibilità della spiegata opposizione ha anche violato le norme indicate in epigrafe, avendo erroneamente ritenuto che la controversia rientrasse nell'ambito di applicazione degli artt. 615 e 618 c.p.c., anziché essere regolata dagli artt. 623 e 486 c.p.c. Infine, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, perché il giudice d'appello, invece di decidere sul motivo di impugnazione che deduceva l'errore del primo giudice circa l'individuazione dell'oggetto della controversia (erroneamente da quegli ritenuto l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], anziché l'inammissibilità delle opposizioni), aveva introdotto un nuovo oggetto estraneo al giudizio, individuandolo nel rigetto delle richieste contenute nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, che peraltro avrebbe dovuto accogliere. 2.1 - Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il debitore esecutato - a fronte della disposta sospensione dell'esecuzione "esterna", ai sensi dell'art. 623 c.p.c. - non soltanto può sollecitare il giudice dell'esecuzione con mera istanza, circa l'adozione dei conseguenti provvedimenti, ma ben può proporre anche un'opposizione ex art. 615 c.p.c., assumendo quale elemento fondante della spiegata domanda anche la temporanea perdita di esecutività del titolo azionato; da ciò discende che, ove il giudice dell'esecuzione provveda di conseguenza, sospendendo l'esecuzione per gravi motivi, ex art. 624, comma 1, c.p.c., ben può trovare innesco il meccanismo deflattivo di cui al comma 3 della citata N. 25247/19 R.G. disposizione, donde l'onere del creditore opposto di introdurre il giudizio di merito, ex art. 616 c.p.c., ove si tratti di opposizione all'esecuzione "endoesecutiva" (così, Cass. n. 7364/2015). Pertanto, erra il ricorrente, laddove censura la decisione della Corte napoletana, nella parte in cui non s'è rilevata la denunciata inammissibilità della (supposta, come si vedrà) opposizione all'esecuzione avanzata dalle germane Cipriano, giacché nulla vieta la proposizione di una simile domanda, pur in presenza di una causa di sospensione "esterna". D'altra parte, le considerazioni svolte al riguardo dalla stessa Corte territoriale, circa la presunta "ultroneità" del mezzo spiegato dalle Cipriano, sono chiaramente errate, proprio perché, quand'anche le predette avessero effettivamente proposto un'opposizione all'esecuzione, ciò sarebbe stato pienamente compatibile col dettato codicistico. Né, tantomeno, la Corte stessa dimostra una pertinente lettura di quest'ultimo, nonché del contegno processuale delle Cipriano, laddove giunge addirittura ad ipotizzare che le pretese opponenti possano essersi rese conto della superfluità della proposta opposizione, perciò non procedendo all'instaurazione del giudizio di merito nel termine concesso dal giudice dell'esecuzione: all'evidenza, il debitore esecutato non ha di regola alcun interesse ad introdurre il giudizio di merito, una volta ottenuta la sospensione ex art. 624, comma 1, c.p.c., proprio perché può giovarsi del già cennato meccanismo deflattivo di cui al comma 3 della stessa disposizione, con conseguente possibile estinzione della procedura esecutiva (v. però, per il caso di omessa liquidazione delle spese della fase sommaria, Cass.n. 12977/2022). Non è casuale, infatti, che nel caso che occupa il giudizio di N. 25247/19 R.G. merito sia stato introdotto proprio da [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, al chiaro scopo di evitare l'estinzione tipica di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c., benché a fronte di una erronea statuizione (come si vedrà meglio tra breve) del giudice dell'esecuzione. Va qui peraltro precisato che non occorre procedere a formale correzione della motivazione della sentenza impugnata, ex art. 384, u.c., c.p.c., in quanto la sentenza va comunque cassata, come si dirà infra. 3.1 - Il secondo motivo - opportunamente sfrondato di ogni riferimento al vizio motivazionale come proposto nell'egida della precedente stesura dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come tale non più proponibile (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014) - è invece fondato, nei termini di cui appresso. 3.2 - Il nodo fondamentale è comprendere "cosa" abbiano proposto le germane Cipria no. Da quanto emerge dagli atti, nell'ambito delle procedure immobiliari a loro carico, esse depositarono due ricorsi in opposizione all'esecuzione, contestando "i/ diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata poiché è venuta meno la esecutorietà della sentenza n. 2326 del 2014 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, è venuta meno la persistenza del titolo esecutivo per cui si procede nei loro confronti"; hanno infine chiesto "soltanto" la sospensione dell'esecuzione. 3.3 - Ora, richiamando quanto prima osservato circa la duplice possibilità offerta al debitore esecutato in caso di sospensione "esterna" ex art. 623 c.p.c. (ossia, la proponibilità di mera istanza di sollecito del potere officioso del giudice dell'esecuzione, ovvero di vera e propria opposizione all'esecuzione), ritiene la N. 25247/19 R.G. Corte come sia assolutamente evidente che, nella specie, le sorelle Cipriano non proposero alcuna opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ad onta della formale intestazione dei ricorsi, con questi avendo soltanto inteso portare a conoscenza del giudice dell'esecuzione l'avvenuta sospensione ex art.283 c.p.c., disposta dalla Corte d'appello di Napoli in relazione alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], provvisoriamente esecutiva e così azionata da [OSCURATO:PERSONA]: ciò è tanto vero che, nelle conclusioni dei predetti ricorsi, si chiese soltanto la "mera" sospensione delle procedure riunite, non anche la declaratoria dell'insussistenza del diritto del Cipria no di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti, com'è d'uopo in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c. (v., ex multis, Cass. n. 15190/2005). 3.4 - L'errore prospettico in cui sono incorsi, in proposito, i giudici di merito costituisce quindi la scaturigine delle affermazioni, per certi versi paradossali, poste a sostegno della accertata soccombenza di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, dapprima il Tribunale - pronunciando la sentenza nel giudizio di merito introdotto dal creditore opposto - ha ritenuto di dover indistintamente rigettare "la domanda", in verità non meglio identificata, condannando [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite. Successivamente, la Corte d'appello - anziché evidenziare la palese aporia in cui era incorso il primo giudice - ha ritenuto di dover individuare detta "domanda" nelle conclusioni proposte dallo stesso Cipriano. Questi, in verità aveva solo dedotto la superfluità del mezzo impiegato dalle esecutate (e quindi eccepito l'inammissibilità dell'opposizione) e contestato la loro domanda sulle spese di lite, non proponendo alcuna domanda tecnicamente intesa, ex artt. 99 ss. c.p.c. Ciononostante, la Corte territoriale - seppur dando atto che, /7 N. 25247/19 R.G. in realtà, si era al cospetto di mere difese del creditore opposto - ha comunque opinato per la sostanziale correttezza della decisione di primo grado, stante la ritenuta palese fondatezza della (mera) istanza tesa alla sospensione dell'esecuzione come formulata dalle Cipriano in seno ai predetti ricorsi (istanza, per la verità, neanche contestata dall'odierno ricorrente). Si tratta - com'è assolutamente evidente - di un percorso motivazionale del tutto illogico e contraddittorio, oltre che non conforme ad elementari principi processuali (secondo cui, in primis, vi è chi propone una domanda, e chi da essa si difende, con ogni conseguenza sul necessario contenuto della decisione di merito) ed anche a quelli propri del Libro III del codice di rito, Titolo V, Capo I, che disciplinano le opposizioni esecutive. Infatti, posto che le sorelle Cipriano non introdussero vere e proprie opposizioni ex art. 615 c.p.c., solo sollecitando il giudice dell'esecuzione all'adozione della sospensione ex art. 623 c.p.c. e che [OSCURATO:PERSONA] non si oppose a che detta sospensione venisse dichiarata fino alla definizione del giudizio d'appello sul titolo esecutivo, ne deriva che il giudice stesso errò nel concedere i termini per l'introduzione del merito ex art. 616 c.p.c., inducendo però [OSCURATO:PERSONA] a fare tanto, pena la definitiva estinzione del procedimento ex art. 624, comma 3, c.p.c. Detto errore avrebbe dovuto in realtà essere individuato dal giudice dell'opposizione all'esecuzione, ma ciò non è avvenuto: da ultimo, la Corte d'appello, per quanto qui interessa, ha ritenuto di doversi mantenere sullo stesso incerto sentiero percorso dal Tribunale circa l'individuazione della domanda su cui pronunciarsi, senza invece prendere atto che non si era al cospetto di alcuna opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. (con il suo corredo tipico, N. 25247/19 R.G. quale giudizio di accertamento negativo del diritto procedere ad esecuzione forzata) e che evidentemente non poteva adottarsi alcuna sentenza di merito, quel giudizio non dovendo essere proposto o quantomeno proseguito. 4.1 - In definitiva, il primo motivo è rigettato e il secondo è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., giacché - a fronte delle risultanze processuali - non v'è alcuna ragione perché [OSCURATO:PERSONA] introducesse il giudizio di merito, nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione ex art. 616 c.p.c. La assoluta ed indiscutibile peculiarità della vicenda giustifica ampiamente la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.
Sentenza Cassazione n. 22716/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris