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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 20511/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22549-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già titolare della [OSCURATO:PERSONA] 2000), domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di agenzia R.G.N. 22549/2018 Cron.

Rep.

Ud. 07/06/2023 CC avverso la sentenza n. 151/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/05/2018 R.G.N.552/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato la società al pagamento, in favore dell’agente [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 41.870,87 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed aveva respinto la domanda riconvenzionale della medesima società volta ad ottenere la condanna dell’agente al pagamento del 15% degli insoluti e al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto dell'agente all’indennità suppletiva di clientela, prevista dall’art. 13 degli Accordi economici collettivi (Aec) in caso di dimissioni dovute al conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco e/o Inps, a prescindere dai requisiti di cui all’art. 1751 c.c.; ha confermato la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale rilevando che gli insoluti documentati dalla società risalivano ad epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 526 del 1999 che, modificando l’art. 1746 c.c., ha vietato qualsiasi patto che ponesse a carico dell’agente una responsabilità per l’inadempimento del terzo (clausola dello “star del credere”); ha rilevato come la preponente non avesse dimostrato che il calo delle vendite fosse imputabile all’agente, con conseguente infondatezza delle censure sul rigetto della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

3. Avverso tale sentenza la Euwork srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c. e dell’art. 13 degli Aec per avere la Corte di merito riconosciuto il diritto dell'agente all'indennità suppletiva di clientela in assenza di prova dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 1751 c.c. e sebbene l’agente avesse sensibilmente diminuito il portafoglio clienti nelle zone di sua competenza.

5. Il motivo è infondato.

6. Questa Corte, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA], 23 marzo 2006, in causa C-465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ha chiarito, tra l’altro, che la direttiva in oggetto non ha posto un limite inderogabile quanto ai presupposti dell'istituto dell'indennità di fine rapporto ma unicamente un limite di inderogabilità in senso peggiorativo per l'agente, lasciando liberi gli Stati membri (e l'autonomia collettiva, in base a quanto stabilito dai principi generali) di introdurre normative di favore (art. 19: "Le parti non possono derogare ... agli artt. 17 e 18 a detrimento dell'agente commerciale").

Questa interpretazione è in sintonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cui la direttiva citata mira a tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti, oltre che a promuovere la sicurezza delle operazioni commerciali e a facilitare gli scambi di merci tra Stati membri ravvicinando i sistemi giuridici di questi ultimi in materia di rappresentanza commerciale (v. in particolare, C. Giustizia C-465/2004, punto 19 e C. Giustizia C- 315/2016, punto 33 e giurisprudenza ivi richiamata,).

La (implicita) considerazione della maggiore debolezza dell'agente nei confronti del preponente e la correlata esigenza di tutela avvertita dal legislatore comunitario non consentono di ritenere, in difetto di una chiara indicazione di segno diverso nella direttiva, che l'art. 17 cit. operi anche nel senso di precludere il riconoscimento, realizzato in via contrattuale, in favore dell'agente di emolumenti aggiuntivi, collegati alla cessazione del rapporto di agenzia, non condizionati dai requisiti "meritocratici" previsti in relazione alla specifica indennità regolata dal legislatore eurounitario (v.

C. Giustizia C-465/2004, punto 31, in tema di possibilità di riconoscimento all'agente di emolumenti ulteriori rispetto alla indennità ex art. 17; in tal senso v.

Cass. n. 4545 del 2022 in motivazione; Cass. n. 31394 del 2019 in motivazione).

7. Sulla base di quanto premesso, deve ritenersi che la previsione adottata dalle parti collettive (nella specie, [OSCURATO:PERSONA]) con cui le stesse hanno ritenuto di garantire comunque un emolumento da corrispondere all'agente in caso di cessazione del rapporto per pensionamento di vecchiaia, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1751 c.c., rientri appieno nell'ambito di derogabilità in melius che la normativa europea consente, alla luce di un accertamento ex postche permette di verificare il trattamento di maggior favore per l'agente, con conseguente esclusione delle violazioni di legge e di contratto collettivo denunciate.

8. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1746 c.c., per non avere la Corte d’appello considerato che, per i contratti sorti in epoca antecedente alla novella del 1999, in assenza di modificazioni richieste dalle parti, il mantenimento della clausola dello “star del credere” costituisse chiaro indice di conferma della stessa in forza della autonomia negoziale delle parti.

9. Il motivo non può trovare accoglimento.

10. Il patto del cd. star del credere, previsto dall’art. 1736 c.c. per il contratto di commissione, è stato per lungo tempo considerato compatibile con il contratto di agenzia.

Per effetto di tale patto, l’agente, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, partecipava entro limiti predeterminati al rischio d'impresa, sopportando in parte le perdite subite dall'imprenditore per effetto della inadempienza dei clienti da lui stesso procurati (v.

Cass. n. 6476 del 1985; n. 2390 del 1987; n. 1359 del 1993; n. 2356 del 1994; n. 3902 del 1999; n. 5441 del 1999).

11. La legge n. 526 del 1999 (art. 28, comma 2), con l’introduzione del terzo comma dell’art. 1746 cod. civ., ha sostanzialmente abolito l’istituto dello “star del credere”, quantomeno quale regolamentazione di carattere generale.

L’attuale art. 1746, terzo comma 3, cod. civ. vieta, in termini generali, "il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo", ammettendo soltanto in via eccezionale il diritto delle parti "... di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura e importo individualmente determinati, l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire, sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo".

12. In assenza di una norma transitoria che ne preveda la retroattività, la nuova disciplina si applica ai patti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore (2.2.2000) ed alle obbligazioni nate successivamente a tale data (v.

Cass. n. 15062 del 2008; n. 7644 del 2012; n. 29290 del 2019 in motivazione; n. 27363 del 2019 in motivazione).

13. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi appena richiamati, avendo ritenuto operante il divieto dello star del credere per il periodo successivo all’entrata in vigore della citata novella e in difetto di prova, nel caso in esame, di insoluti riferiti ad epoca anteriore (“la documentazione prodotta si riferisce ad insoluti che si sono verificati in epoca successiva rispetto all’entrata in vigore della legge n. 526/1999”, v. sentenza d’appello pag. 9).

14. Non ricorre quindi la violazione di legge denunciata e risulta inammissibile la residua censura là dove sollecita una interpretazione del contratto di agenzia (clausola n. 8) alla luce del comportamento delle parti, che si assume significativo della volontà di confermare la clausola dello star del credere anche dopo la novella del 1999, poiché non è specificato in che termini e in quale atti processuali tale questione sia stata sollevata nei gradi di merito, atteso che della stessa non vi è cenno nella sentenza impugnata (v.

Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018).

Peraltro, l'interpretazione proposta non sarebbe neppure conforme all'art. 1746 c.c. novellato che consente l'operare della clausola dello star del credere eccezionalmente ed a precise condizioni, nella specie neanche dedotte.

15. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa motivazione e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si assume che la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice d'appello non è congruamente motivata e che l'iter logico argomentativo che sorregge la decisione non è chiaramente individuabile.

16. Neppure questo motivo può trovare accoglimento.

Anzitutto, non ricorre alcuna delle ipotesi di "anomalia motivazionale" denunciabile in cassazione e costituite dalla "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", della "motivazione apparente", dal "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e dalla "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (v.

Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014).

La motivazione della sentenza d’appello, come sopra riassunta, delinea in modo chiaro il percorso logico giuridico che sorregge la decisione.

Le residue censure, sulla valutazione delle risultanze istruttorie, si pongono all’esterno del perimetro segnato dall’art. 360 n. 5 c.p.c. che, nel testo novellato come letto dalle Sezioni Unite nelle sentenze citate, consente unicamente di veicolare in sede di legittimità l’omesso esame di un fatto storico avente valore decisivo; il motivo di ricorso in esame investe non fatti ma elementi probatori suscettibili di valutazione e peraltro plurimi, nessuno dei quali quindi decisivo (v.

Cass. n. 28154 del 2018; Cass. n. 21439 del 2015).

17. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

18. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

19. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22549-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già titolare della [OSCURATO:PERSONA] 2000), domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di agenzia R.G.N. 22549/2018 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC avverso la sentenza n. 151/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/05/2018 R.G.N.552/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato la società al pagamento, in favore dell’agente [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 41.870,87 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed aveva respinto la domanda riconvenzionale della medesima società volta ad ottenere la condanna dell’agente al pagamento del 15% degli insoluti e al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto dell'agente all’indennità suppletiva di clientela, prevista dall’art. 13 degli Accordi economici collettivi (Aec) in caso di dimissioni dovute al conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco e/o Inps, a prescindere dai requisiti di cui all’art. 1751 c.c.; ha confermato la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale rilevando che gli insoluti documentati dalla società risalivano ad epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 526 del 1999 che, modificando l’art. 1746 c.c., ha vietato qualsiasi patto che ponesse a carico dell’agente una responsabilità per l’inadempimento del terzo (clausola dello “star del credere”); ha rilevato come la preponente non avesse dimostrato che il calo delle vendite fosse imputabile all’agente, con conseguente infondatezza delle censure sul rigetto della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. 3. Avverso tale sentenza la Euwork srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c. e dell’art. 13 degli Aec per avere la Corte di merito riconosciuto il diritto dell'agente all'indennità suppletiva di clientela in assenza di prova dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 1751 c.c. e sebbene l’agente avesse sensibilmente diminuito il portafoglio clienti nelle zone di sua competenza. 5. Il motivo è infondato. 6. Questa Corte, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA], 23 marzo 2006, in causa C-465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ha chiarito, tra l’altro, che la direttiva in oggetto non ha posto un limite inderogabile quanto ai presupposti dell'istituto dell'indennità di fine rapporto ma unicamente un limite di inderogabilità in senso peggiorativo per l'agente, lasciando liberi gli Stati membri (e l'autonomia collettiva, in base a quanto stabilito dai principi generali) di introdurre normative di favore (art. 19: "Le parti non possono derogare ... agli artt. 17 e 18 a detrimento dell'agente commerciale"). Questa interpretazione è in sintonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cui la direttiva citata mira a tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti, oltre che a promuovere la sicurezza delle operazioni commerciali e a facilitare gli scambi di merci tra Stati membri ravvicinando i sistemi giuridici di questi ultimi in materia di rappresentanza commerciale (v. in particolare, C. Giustizia C-465/2004, punto 19 e C. Giustizia C- 315/2016, punto 33 e giurisprudenza ivi richiamata,). La (implicita) considerazione della maggiore debolezza dell'agente nei confronti del preponente e la correlata esigenza di tutela avvertita dal legislatore comunitario non consentono di ritenere, in difetto di una chiara indicazione di segno diverso nella direttiva, che l'art. 17 cit. operi anche nel senso di precludere il riconoscimento, realizzato in via contrattuale, in favore dell'agente di emolumenti aggiuntivi, collegati alla cessazione del rapporto di agenzia, non condizionati dai requisiti "meritocratici" previsti in relazione alla specifica indennità regolata dal legislatore eurounitario (v. C. Giustizia C-465/2004, punto 31, in tema di possibilità di riconoscimento all'agente di emolumenti ulteriori rispetto alla indennità ex art. 17; in tal senso v. Cass. n. 4545 del 2022 in motivazione; Cass. n. 31394 del 2019 in motivazione). 7. Sulla base di quanto premesso, deve ritenersi che la previsione adottata dalle parti collettive (nella specie, [OSCURATO:PERSONA]) con cui le stesse hanno ritenuto di garantire comunque un emolumento da corrispondere all'agente in caso di cessazione del rapporto per pensionamento di vecchiaia, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1751 c.c., rientri appieno nell'ambito di derogabilità in melius che la normativa europea consente, alla luce di un accertamento ex postche permette di verificare il trattamento di maggior favore per l'agente, con conseguente esclusione delle violazioni di legge e di contratto collettivo denunciate. 8. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1746 c.c., per non avere la Corte d’appello considerato che, per i contratti sorti in epoca antecedente alla novella del 1999, in assenza di modificazioni richieste dalle parti, il mantenimento della clausola dello “star del credere” costituisse chiaro indice di conferma della stessa in forza della autonomia negoziale delle parti. 9. Il motivo non può trovare accoglimento. 10. Il patto del cd. star del credere, previsto dall’art. 1736 c.c. per il contratto di commissione, è stato per lungo tempo considerato compatibile con il contratto di agenzia. Per effetto di tale patto, l’agente, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, partecipava entro limiti predeterminati al rischio d'impresa, sopportando in parte le perdite subite dall'imprenditore per effetto della inadempienza dei clienti da lui stesso procurati (v. Cass. n. 6476 del 1985; n. 2390 del 1987; n. 1359 del 1993; n. 2356 del 1994; n. 3902 del 1999; n. 5441 del 1999). 11. La legge n. 526 del 1999 (art. 28, comma 2), con l’introduzione del terzo comma dell’art. 1746 cod. civ., ha sostanzialmente abolito l’istituto dello “star del credere”, quantomeno quale regolamentazione di carattere generale. L’attuale art. 1746, terzo comma 3, cod. civ. vieta, in termini generali, "il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo", ammettendo soltanto in via eccezionale il diritto delle parti "... di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura e importo individualmente determinati, l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire, sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo". 12. In assenza di una norma transitoria che ne preveda la retroattività, la nuova disciplina si applica ai patti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore (2.2.2000) ed alle obbligazioni nate successivamente a tale data (v. Cass. n. 15062 del 2008; n. 7644 del 2012; n. 29290 del 2019 in motivazione; n. 27363 del 2019 in motivazione). 13. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi appena richiamati, avendo ritenuto operante il divieto dello star del credere per il periodo successivo all’entrata in vigore della citata novella e in difetto di prova, nel caso in esame, di insoluti riferiti ad epoca anteriore (“la documentazione prodotta si riferisce ad insoluti che si sono verificati in epoca successiva rispetto all’entrata in vigore della legge n. 526/1999”, v. sentenza d’appello pag. 9). 14. Non ricorre quindi la violazione di legge denunciata e risulta inammissibile la residua censura là dove sollecita una interpretazione del contratto di agenzia (clausola n. 8) alla luce del comportamento delle parti, che si assume significativo della volontà di confermare la clausola dello star del credere anche dopo la novella del 1999, poiché non è specificato in che termini e in quale atti processuali tale questione sia stata sollevata nei gradi di merito, atteso che della stessa non vi è cenno nella sentenza impugnata (v. Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018). Peraltro, l'interpretazione proposta non sarebbe neppure conforme all'art. 1746 c.c. novellato che consente l'operare della clausola dello star del credere eccezionalmente ed a precise condizioni, nella specie neanche dedotte. 15. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa motivazione e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Si assume che la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice d'appello non è congruamente motivata e che l'iter logico argomentativo che sorregge la decisione non è chiaramente individuabile. 16. Neppure questo motivo può trovare accoglimento. Anzitutto, non ricorre alcuna delle ipotesi di "anomalia motivazionale" denunciabile in cassazione e costituite dalla "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", della "motivazione apparente", dal "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e dalla "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014). La motivazione della sentenza d’appello, come sopra riassunta, delinea in modo chiaro il percorso logico giuridico che sorregge la decisione. Le residue censure, sulla valutazione delle risultanze istruttorie, si pongono all’esterno del perimetro segnato dall’art. 360 n. 5 c.p.c. che, nel testo novellato come letto dalle Sezioni Unite nelle sentenze citate, consente unicamente di veicolare in sede di legittimità l’omesso esame di un fatto storico avente valore decisivo; il motivo di ricorso in esame investe non fatti ma elementi probatori suscettibili di valutazione e peraltro plurimi, nessuno dei quali quindi decisivo (v. Cass. n. 28154 del 2018; Cass. n. 21439 del 2015). 17. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 18. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 19. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenz
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