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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15380/2026

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v. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 30 dicembre 2025, la Corte di appello di Lecce hadichiarato inammissibile per tardività l’istanza di rescissione del giudicato formulata in data 2dicembre 2025 nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Leccein data 16 luglio 2025 (irrevocabile dal 29 ottobre 2025).2.

Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensoredell'imputato, deducendo, con motivo unico, la violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 24 Cost. e 420-bis cod. proc. pen.Ricostruisce, innanzitutto, il difensore del ricorrente la seguente evoluzione dellevicende procedimentali:a) in data 13 novembre 2020 al [OSCURATO:PERSONA] era stato notificato l’avviso di conclusionedelle indagini preliminari nel quale gli era stato nominato un difensore di ufficio nella personadell’avv. [OSCURATO:PERSONA];b) in quell’occasione il [OSCURATO:PERSONA] eleggeva il proprio domicilio in piazza [OSCURATO:PERSONA] n.7, di Sannicola e nominava difensore di fiducia l’avv. [OSCURATO:PERSONA];c) il decreto di citazione diretta a giudizio veniva notificato al difensore di ufficio enon a quello di fiducia precedentemente nominato;d) alla prima udienza dibattimentale del 5 novembre 2021 il Giudice dava atto dellaregolarità della notifica (avvenuta a mani del [OSCURATO:PERSONA]) del decreto di citazione diretta agiudizio e dichiarava l’assenza dell’imputato;e) all’esito del dibattimento di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato dal Tribunalecon sentenza in data 16 luglio 2025;f) il Giudice ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen. riservava il deposito dellemotivazioni della sentenza entro 60 giorni (motivazioni che venivano depositate nei termini)e la sentenza diveniva irrevocabile il 13 novembre 2025 (tenuto conto dell’applicazione delcomma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen.);g) il difensore di fiducia (il medesimo oggi ricorrente) non veniva mai notiziato dialcun atto del procedimento;h) l’imputato ha avuto conoscenza dell’esistenza della condanna solo con la notificadella correzione di errore materiale della sentenza in data 14 novembre 2025 allorquando iltermine per presentare l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale era scaduto.Tutto ciò premesso, deduce il difensore del ricorrente che la Corte di appelloavrebbe errato nel momento in cui ha ritenuto che la conoscenza del processo sia avvenutacon la notifica allo stesso dell’atto introduttivo del giudizio con decorrenza, pertanto, da quelmomento del termine per intentare la procedura di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., mentre,in realtà, il dies a quo per la decorrenza del termine per la presentazione della richiestadoveva essere collocato nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto conoscenza dell’esistenza diun giudicato di condanna nei suoi confronti, quindi il 14 novembre 2025.Richiama, sul punto, la difesa del ricorrente giurisprudenza di questa Corte dilegittimità secondo la quale anche l’imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizionidi cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. è legittimato ad allegare l’ignoranza del processo a luinon imputabile, ciò soprattutto in una situazione nella quale l’imputato non è mai stato postonelle condizioni di poter partecipare al processo attraverso il difensore di fiducia prontamentenominato, con conseguente violazione del diritto di difesa.In altri termini, prosegue la difesa del ricorrente, la mancata comparizionedell’imputato alla prima udienza avrebbe dovuto condurre il giudice ad effettuareaccertamenti precisi sugli atti dallo stesso compiuti fino a quel momento come l'eventualedichiarazione o elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia.

Se nel corso dellaprima udienza, in ottemperanza agli adempimenti previsti dall'articolo 420-bis cod. proc. pen.il tribunale avesse esaminato compiutamente gli atti del fascicolo, sarebbero emerse laregolare nomina del difensore di fiducia e l'omessa notifica allo stesso del decreto dicitazione a giudizio.Ne conseguirebbe che la mancata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al procedimento èstata involontaria ed incolpevole in quanto determinata dall’omessa notifica del decreto dicitazione al giudizio al difensore di fiducia che avrebbe dovuto rappresentarlo e gli avrebbeprecluso l’assunzione di decisioni determinanti per la difesa quali la scelta di riti alternativi, larichiesta di assunzione di prove e, infine, l’impugnazione della sentenza di primo grado.Osserva, ancora, la difesa del ricorrente che la Corte di appello, in via subordinata,avrebbe potuto comunque riqualificare la richiesta di rescissione del giudicato in richiesta direstituzione del termine per impugnare ai sensi dell’art. 175, commi 2.1 e 2-bis, cod. proc.pen., certamente tempestiva, ovvero come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod.proc. pen. trasmettendo gli atti al Giudice competente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va detto subito che la Corte di appello con l’ordinanza impugnata non ha operatovalutazioni di merito della richiesta di rescissione del giudicato ma si è limitata a dichiararlainammissibile con provvedimento de plano dopo avere ritenuto la tardività della stessa.3.

Osserva il [OSCURATO:PERSONA] che occorre prendere le mosse dal disposto dell’art. 629-biscod. proc. pen. che al primo comma, nella parte di interesse, dispone che «… il condannatoo la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cuiconfronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora proviche sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, eche non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa,salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima dellapronuncia della sentenza».E’, innanzitutto, di tutta evidenza che l’imputato è stato nel procedimento celebratoinnanzi al Tribunale di Lecce correttamente dichiarato assente ricorrendo i presupposti di cuiall’art. 420-bis cod. proc. pen. atteso che non è in contestazione il fatto che il relativo decretodi citazione a giudizio è stato regolarmente notificato a mani dello stesso.Pacifico è quindi che il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto effettiva conoscenza del processo.La disposizione normativa sopra richiamata deve, poi essere coordinata con ildisposto del secondo comma della stessa che testualmente recita «La richiesta è presentataalla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, apena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procuraspeciale, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza».Al riguardo deve essere ricordato che con l'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150 il testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen. è stato novellato mediante la sostituzione alcomma primo della locuzione «mancata conoscenza della celebrazione del processo» con lalocuzione «non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza» ed al comma secondocon la sostituzione della parola «sentenza» a quella di «procedimento» in precedenzautilizzata.Occorre quindi domandarsi se le intervenute modifiche del testo normativo abbianoinciso sui presupposti della richiesta e, di conseguenza, anche sulla individuazione del diesa quo dal quale fare decorrere il termine per la presentazione della stessa.Questa Corte ha già di recente avuto modo di intervenire sul punto affermando che«In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione dellarichiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenutodella sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi delprovvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e dellacondanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen.,mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quello “procedimento” in precedenzautilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150» (Sez. 2, n. 14510del 08/01/2025, Esposito, Rv. 287945-01).Tuttavia, nonostante l’intervenuta modifica dell’assetto normativo, a giudizio delCollegio, rimane pur sempre ferma la distinzione tra i presupposti relativi alla possibilità diformulare la richiesta di rescissione del giudicato e la decorrenza del termine per l’inoltrodella relativa richiesta.Detta affermazione si fonda sulla constatazione che con riguardo ai presupposti perintentare correttamente la procedura di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. sonocongiuntamente richiesti – si noti l’uso nel testo della congiunzione “e” in luogo delladisgiuntiva “o” – la mancanza dei presupposti per la dichiarazione di assenza “e”l’impossibilità di proporre impugnazione della sentenza senza colpa.4.

Occorre, infatti, porsi il problema se e quale incidenza possa averesull’instaurazione della procedura di rescissione del giudicato la nullità assoluta derivantedall’omessa notifica al difensore del provvedimento di instaurazione del giudizio innanza alTribunale, trattandosi di situazioni processuali che operano su piani completamente diversi:un conto è la eccepita nullità della sentenza legata alla violazione del diritto di difesaderivante dall’omessa notifica al difensore di fiducia dal decreto di citazione a giudizio e benaltri, come detto, appaiono essere i presupposti richiesti per ottenere la rescissione delgiudicato.E’ innanzitutto pacifico che «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiduciatempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta aisensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando diesso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata aldifensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97,comma quarto, cod.proc.pen.» (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare,evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuatadall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio,viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciutodall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) (Sez.

U, n.24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01).La difesa del ricorrente a sostegno della propria tesi ha richiamato il contenuto dellamassima espressa nella sentenza delle Sezioni Unite “[OSCURATO:PERSONA]” (Sez.

U, n. 15498 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep 2021, Rv. 280931–01) nella quale è dato testualmente leggere «ilcondannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute edinsanabili, derivanti dall'omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nelprocedimento di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere ai sensidell'art. 670 cod. proc. pen. in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolodi condanna e la sua non esecutività.

Può, invece, proporre richiesta di rescissione delgiudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancataconoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicatenullità».Sebbene dalla lettura della sentenza dalla quale è scaturito il principio sopra indicatoemerge che il caso che ha impegnato le Sezioni Unite “[OSCURATO:PERSONA]” era diverso da quello qui inesame - il vulnus del quale era affetta la sentenza era costituito dal fatto che l’atto dicitazione a giudizio dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] era stato notificato mediante la consegnaad un difensore della stessa, ritenuto domiciliatario della destinataria ma in realtà designatoin altro procedimento - purtuttavia appare imprescindibile la disamina del ragionamentoseguito da questa Suprema Corte nel suo massimo consesso.In quel caso, infatti, la principale questione processuale sottoposta all’esame dellaCorte era legata al fatto che la difesa dell’imputata aveva proposto istanza al giudicedell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. finalizzata a far valere la non esecutivitàdella sentenza pronunciata a carico dell’imputata per effetto della iniziale nullità assoluta chel’aveva caratterizzata.Da qui la questione sottoposta alle Sezioni Unite circa la possibilità di far valereinnanzi al giudice dell’esecuzione una nullità assoluta ed insanabile di naturaendoprocessuale e la conseguente risposta negativa del [OSCURATO:PERSONA] secondo il qualeil sindacato del giudice dell'esecuzione non investe questioni che riguardano la fase dicognizione, compresi vizi procedurali denunciabili unicamente con i mezzi d'impugnazione:quelli ordinari, esperibili sino alla conclusione del processo di cognizione e quelli straordinarilegge con l'effetto, se fondati ed accolti, di determinare la riapertura del processo nella fasecognitiva.Nell’esaminare la questione relativa alla possibilità di procedere con le formedell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. – come detto risoltanegativamente - le Sezioni Unite sono quindi giunte ad occuparsi del rimedio di cui all’art.629-bis cod. proc. pen. condivisibilmente evidenziando che non è possibile negare l’accessoal rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. solo perché la dichiarazione di assenzadell’imputato è stata formalmente quanto correttamente pronunciata, essendo necessario,come scrive la Corte, che al di là della correttezza formale della dichiarazione di assenza nelrispetto dei parametri di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. deve residuare in capo al giudice ilpotere di verificare che l'assenza è stata o meno effetto della «incolpevole mancataconoscenza della celebrazione del processo», da condurre mediante la documentazioneprodotta dall'istante con possibilità di un intervento integrativo, esercitabile anche d'ufficio,«per chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza delladocumentazione esibita alla realtà processuale» (Sez.

U., Burba, citata; Sez. 5, n. 31021 del15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137) nonché di verificare gli effetti del rimedio in termini direvoca della sentenza, a significare la sua funzione di strumento per assicurare ex post,dopo la formazione del giudicato, il diritto dell'imputato di partecipare al processo a suocarico e di consentire una rinnovata valutazione in fatto ed in diritto dell'accusa con la pienadel dibattimento.In sostanza - è sempre dato leggere nella sentenza “[OSCURATO:PERSONA]” - la rescissione delgiudicato «costituisce un'impugnazione straordinaria, ammessa in favore di una categoriaspecifica di legittimati, da presentare entro un termine perentorio e per ragioni specifiche etassativamente delineate dalla norma processuale, attinenti al diritto dell'imputato dipartecipare al processo, con onere di allegazione a carico del proponente e con l'effetto che,se accolto, la relativa decisione rimuove il giudicato e fa ripartire il processo dal primo grado,consentendo di formulare richiesta di ammissione di prove a discarico, di rinnovataacquisizione di prove già assunte e di accesso ai riti alternativi».Le Sezioni Unite hanno quindi recepito il precedente orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo il quale l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in strettacorrelazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutelaall'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione diun mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del correttocorso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, indipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non sianostate intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione.

Ignoranza che non deveessere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposatrascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere: «La correttezza di siffatta impostazionediscende dalla formulazione testuale dell'art. 629-bis, che non contiene una tipizzazione, néindicazioni esemplificative degli eventi all'origine della situazione fattuale di assenzaincolpevole e dal rilievo che l'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., laddove prevede larevoca dell'ordinanza che dispone di procedere in assenza a fronte di determinateevenienze, dedotte dall'imputato, al fine di garantire che il processo in assenza sialegittimamente condotto, implica che tutti i meccanismi di controllo abbiano operato conefficacia prima della declaratoria di assenza e che prima ancora siano stati regolarmentecompiuti gli accertamenti sulla costituzione delle parti, secondo l'ordine sequenziale diverifiche, stabilito dall'art. 420, comma 2, cod. proc. pen.» … «L'interpretazione letteraledell'art. 629-bis cod. proc. pen. consente di affermare che il rimedio è utilizzabile anche neicasi in cui la declaratoria di assenza sia stata preceduta da notificazioni dell'atto di citazionea giudizio, inficiate da nullità assoluta - non rilevate nel processo di cognizione - che abbianopregiudicato l'informazione sull'esistenza del processo e sulla fissazione dell'udienza e nonabbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o meno».Non sfugge, osserva l'odierno [OSCURATO:PERSONA], che la pronuncia delle Sezioni Unite “[OSCURATO:PERSONA]”è cronologicamente anteriore alla riforma dell’art. 629-bis cod. proc. pen. che nel testooriginario non conteneva la dicitura «che non abbia potuto proporre impugnazione dellasentenza nei termini senza sua colpa» ma il nuovo testo, vigente allorquando è stataemessa la sentenza del Tribunale di Lecce, non può che ritenersi rafforzativo delle tutele cheil legislatore ha previsto a favore dell’imputato.Non può infatti porsi in dubbio che – ferma restando, come detto, la formalmenteregolare citazione in giudizio dell’imputato e quindi la sua effettiva conoscenza del processo– la mancata assistenza processuale dello stesso dovuta all’omessa citazione del difensoredi fiducia può avere avuto incidenza diretta – come sottolineato dalla difesa del ricorrente edanche indicato nella sentenza “[OSCURATO:PERSONA]” - anche sulla scelta di presenziare o meno aldibattimento, di accedere ad eventuali riti alternativi e/o di compiere atti endoprocedimentalidi qualsivoglia natura.Non ultimo l’assenza dell’assistenza del difensore di fiducia tempestivamentenominato, ma mai presente nel processo in quanto mai avvisato, può indubbiamente avereesteso i suoi effetti anche sui tempi, modi e scelte relative all’eventuale impugnazione dellasentenza.Né si potrà, per contro, sostenere che comunque le scelte dell’imputato di nonpartecipare al processo e di non impugnare la sentenza consentono di configurare nellostesso una colpa per mancata attivazione, nel senso che il [OSCURATO:PERSONA], non avendo più notiziedegli sviluppi processuali successive alla notificazione del decreti di citazione a giudizioavrebbe dovuto attivarsi per chiedere al proprio difensore di fiducia dell’eventuale evoluzionedel processo ciò perché «In tema di rescissione del giudicato, legittima la dichiarazione diassenza l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, non potendosi desumerela volontà di quest'ultimo di sottrarsi ad essa dalla sua mera "negligenza informativa"» (Sez.2, n. 33417 del 12/09/2025, Digioia, Rv. 288660-01).In conclusione, ritiene il [OSCURATO:PERSONA], che l’omesso scrupoloso compimento dei controllipreliminari al dibattimento funzionali alla dichiarazione di assenza, sia la loro conduzione inmodo non corretto, ben possono dar luogo al verificarsi di situazioni concrete, nelle qualil'imputato, pur regolarmente citato e dichiarato assente, sia stato privato incolpevolmentedella possibilità di conoscere la celebrazione del processo, concetto da intendersi nel suocomplessivo sviluppo e non certo relegabile alla sola sua “esistenza”.Diversamente opinando, l’imputato, pur in presenza di una nullità assolutariguardante la regolare celebrazione del processo e indubbiamente incidente sull’eserciziodel suo diritto di difesa, rimarrebbe privo di qualsivoglia tutela in quanto non potrebbeintentare, per mancanza dei presupposti, la procedura di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen.,né potrebbe, per effetto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite “[OSCURATO:PERSONA]”, cercare di ottenere unrimedio intentando un incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.Anche sul piano dell'interpretazione convenzionalmente orientata la lettura quiproposta appare aderente all'esigenza di apprestare meccanismi efficaci e realmenterestitutori di facoltà perdute nella fase dei controlli volti a garantire la posizione dell'imputatonon presente al processo ed i suoi diritti fondamentali e rende il rimedio della rescissione delgiudicato perfettamente adeguato e funzionale rispetto a tale finalità, senza imporre torsioniinterpretative del diverso strumento dell'incidente di esecuzione.Tantomeno l’imputato potrebbe richiedere di essere restituito nel termine perimpugnare la sentenza ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. in quanto, come è noto, «In temadi impugnazioni, la rescissione del giudicato si differenzia dalla restituzione nel termine perimpugnare per natura, ambito applicativo, "petitum", ed effetti conseguibili» (In motivazionela Corte, nel delineare le differenze, ha precisato: quanto all'ambito applicativo, che larichiesta di rescissione può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si siasvolto in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza direstituzione non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a manidell'imputato o di persona da questo delegata e in quello in cui vi sia stata, da partedell'imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimentoeventualmente esistente; quanto all'oggetto della prova, che, nel primo caso, il richiedente ètenuto a provare che l'assenza è stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall'art.420-bis cod. proc. pen., mentre, nel secondo, è tenuto a dimostrare di non aver avutoeffettiva conoscenza del processo; quanto agli effetti, che la rescissione, diversamente dallarestituzione nel termine, comporta la regressione del processo fino al grado e alla fase in cuisi è verificata la nullità) (Sez. 5, Ord. n. 10996 del 08/01/2025, Kurasbediani, Rv. 287764-01).Da ultimo, per ritornare alla questione che aveva dato luogo alla declaratoria diinammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato per ritenuta intempestività dellastessa, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che il termine a quo non può farsidecorrere, come ha erroneamente ritenuto la Corte di appello richiamando una sentenza dilegittimità anteriforma, e fondata su un testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen. non più vigentenel 2025, dal momento della conoscenza del procedimento, quanto piuttosto dal momento incui l’imputato ha avuto conoscenza della sentenza, momento che deve collocarsi al 14novembre 2025 il che rende tempestiva e fondata la richiesta di rescissione del giudicatoavanzata dalla difesa dell'odierno ricorrente.5.

Per le ragioni esposte si impone l’annullamento senza rinvio sia dell’ordinanzaimpugnata sia della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1858 del 16.07.2025 in quantocaratterizzata da una nullità assoluta legata alla mancanza dell’avviso al difensore di fiduciadell’imputato, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per nuovogiudizio.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1858 del16.07.2025 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapartecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 30 dicembre 2025, la Corte di appello di Lecce hadichiarato inammissibile per tardività l’istanza di rescissione del giudicato formulata in data 2dicembre 2025 nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Leccein data 16 luglio 2025 (irrevocabile dal 29 ottobre 2025).2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensoredell'imputato, deducendo, con motivo unico, la violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 24 Cost. e 420-bis cod. proc. pen.Ricostruisce, innanzitutto, il difensore del ricorrente la seguente evoluzione dellevicende procedimentali:a) in data 13 novembre 2020 al [OSCURATO:PERSONA] era stato notificato l’avviso di conclusionedelle indagini preliminari nel quale gli era stato nominato un difensore di ufficio nella personadell’avv. [OSCURATO:PERSONA];b) in quell’occasione il [OSCURATO:PERSONA] eleggeva il proprio domicilio in piazza [OSCURATO:PERSONA] n.7, di Sannicola e nominava difensore di fiducia l’avv. [OSCURATO:PERSONA];c) il decreto di citazione diretta a giudizio veniva notificato al difensore di ufficio enon a quello di fiducia precedentemente nominato;d) alla prima udienza dibattimentale del 5 novembre 2021 il Giudice dava atto dellaregolarità della notifica (avvenuta a mani del [OSCURATO:PERSONA]) del decreto di citazione diretta agiudizio e dichiarava l’assenza dell’imputato;e) all’esito del dibattimento di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato dal Tribunalecon sentenza in data 16 luglio 2025;f) il Giudice ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen. riservava il deposito dellemotivazioni della sentenza entro 60 giorni (motivazioni che venivano depositate nei termini)e la sentenza diveniva irrevocabile il 13 novembre 2025 (tenuto conto dell’applicazione delcomma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen.);g) il difensore di fiducia (il medesimo oggi ricorrente) non veniva mai notiziato dialcun atto del procedimento;h) l’imputato ha avuto conoscenza dell’esistenza della condanna solo con la notificadella correzione di errore materiale della sentenza in data 14 novembre 2025 allorquando iltermine per presentare l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale era scaduto.Tutto ciò premesso, deduce il difensore del ricorrente che la Corte di appelloavrebbe errato nel momento in cui ha ritenuto che la conoscenza del processo sia avvenutacon la notifica allo stesso dell’atto introduttivo del giudizio con decorrenza, pertanto, da quelmomento del termine per intentare la procedura di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., mentre,in realtà, il dies a quo per la decorrenza del termine per la presentazione della richiestadoveva essere collocato nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto conoscenza dell’esistenza diun giudicato di condanna nei suoi confronti, quindi il 14 novembre 2025.Richiama, sul punto, la difesa del ricorrente giurisprudenza di questa Corte dilegittimità secondo la quale anche l’imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizionidi cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. è legittimato ad allegare l’ignoranza del processo a luinon imputabile, ciò soprattutto in una situazione nella quale l’imputato non è mai stato postonelle condizioni di poter partecipare al processo attraverso il difensore di fiducia prontamentenominato, con conseguente violazione del diritto di difesa.In altri termini, prosegue la difesa del ricorrente, la mancata comparizionedell’imputato alla prima udienza avrebbe dovuto condurre il giudice ad effettuareaccertamenti precisi sugli atti dallo stesso compiuti fino a quel momento come l'eventualedichiarazione o elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia. Se nel corso dellaprima udienza, in ottemperanza agli adempimenti previsti dall'articolo 420-bis cod. proc. pen.il tribunale avesse esaminato compiutamente gli atti del fascicolo, sarebbero emerse laregolare nomina del difensore di fiducia e l'omessa notifica allo stesso del decreto dicitazione a giudizio.Ne conseguirebbe che la mancata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al procedimento èstata involontaria ed incolpevole in quanto determinata dall’omessa notifica del decreto dicitazione al giudizio al difensore di fiducia che avrebbe dovuto rappresentarlo e gli avrebbeprecluso l’assunzione di decisioni determinanti per la difesa quali la scelta di riti alternativi, larichiesta di assunzione di prove e, infine, l’impugnazione della sentenza di primo grado.Osserva, ancora, la difesa del ricorrente che la Corte di appello, in via subordinata,avrebbe potuto comunque riqualificare la richiesta di rescissione del giudicato in richiesta direstituzione del termine per impugnare ai sensi dell’art. 175, commi 2.1 e 2-bis, cod. proc.pen., certamente tempestiva, ovvero come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod.proc. pen. trasmettendo gli atti al Giudice competente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va detto subito che la Corte di appello con l’ordinanza impugnata non ha operatovalutazioni di merito della richiesta di rescissione del giudicato ma si è limitata a dichiararlainammissibile con provvedimento de plano dopo avere ritenuto la tardività della stessa.3. Osserva il [OSCURATO:PERSONA] che occorre prendere le mosse dal disposto dell’art. 629-biscod. proc. pen. che al primo comma, nella parte di interesse, dispone che «… il condannatoo la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cuiconfronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora proviche sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, eche non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa,salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima dellapronuncia della sentenza».E’, innanzitutto, di tutta evidenza che l’imputato è stato nel procedimento celebratoinnanzi al Tribunale di Lecce correttamente dichiarato assente ricorrendo i presupposti di cuiall’art. 420-bis cod. proc. pen. atteso che non è in contestazione il fatto che il relativo decretodi citazione a giudizio è stato regolarmente notificato a mani dello stesso.Pacifico è quindi che il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto effettiva conoscenza del processo.La disposizione normativa sopra richiamata deve, poi essere coordinata con ildisposto del secondo comma della stessa che testualmente recita «La richiesta è presentataalla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, apena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procuraspeciale, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza».Al riguardo deve essere ricordato che con l'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150 il testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen. è stato novellato mediante la sostituzione alcomma primo della locuzione «mancata conoscenza della celebrazione del processo» con lalocuzione «non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza» ed al comma secondocon la sostituzione della parola «sentenza» a quella di «procedimento» in precedenzautilizzata.Occorre quindi domandarsi se le intervenute modifiche del testo normativo abbianoinciso sui presupposti della richiesta e, di conseguenza, anche sulla individuazione del diesa quo dal quale fare decorrere il termine per la presentazione della stessa.Questa Corte ha già di recente avuto modo di intervenire sul punto affermando che«In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione dellarichiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenutodella sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi delprovvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e dellacondanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen.,mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quello “procedimento” in precedenzautilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150» (Sez. 2, n. 14510del 08/01/2025, Esposito, Rv. 287945-01).Tuttavia, nonostante l’intervenuta modifica dell’assetto normativo, a giudizio delCollegio, rimane pur sempre ferma la distinzione tra i presupposti relativi alla possibilità diformulare la richiesta di rescissione del giudicato e la decorrenza del termine per l’inoltrodella relativa richiesta.Detta affermazione si fonda sulla constatazione che con riguardo ai presupposti perintentare correttamente la procedura di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. sonocongiuntamente richiesti – si noti l’uso nel testo della congiunzione “e” in luogo delladisgiuntiva “o” – la mancanza dei presupposti per la dichiarazione di assenza “e”l’impossibilità di proporre impugnazione della sentenza senza colpa.4. Occorre, infatti, porsi il problema se e quale incidenza possa averesull’instaurazione della procedura di rescissione del giudicato la nullità assoluta derivantedall’omessa notifica al difensore del provvedimento di instaurazione del giudizio innanza alTribunale, trattandosi di situazioni processuali che operano su piani completamente diversi:un conto è la eccepita nullità della sentenza legata alla violazione del diritto di difesaderivante dall’omessa notifica al difensore di fiducia dal decreto di citazione a giudizio e benaltri, come detto, appaiono essere i presupposti richiesti per ottenere la rescissione delgiudicato.E’ innanzitutto pacifico che «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiduciatempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta aisensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando diesso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata aldifensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97,comma quarto, cod.proc.pen.» (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare,evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuatadall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio,viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciutodall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) (Sez. U, n.24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01).La difesa del ricorrente a sostegno della propria tesi ha richiamato il contenuto dellamassima espressa nella sentenza delle Sezioni Unite “[OSCURATO:PERSONA]” (Sez. U, n. 15498 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep 2021, Rv. 280931–01) nella quale è dato testualmente leggere «ilcondannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute edinsanabili, derivanti dall'omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nelprocedimento di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere ai sensidell'art. 670 cod. proc. pen. in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolodi condanna e la sua non esecutività. Può, invece, proporre richiesta di rescissione delgiudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancataconoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicatenullità».Sebbene dalla lettura della sentenza dalla quale è scaturito il principio sopra indicatoemerge che il caso che ha impegnato le Sezioni Unite “[OSCURATO:PERSONA]” era diverso da quello qui inesame - il vulnus del quale era affetta la sentenza era costituito dal fatto che l’atto dicitazione a giudizio dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] era stato notificato mediante la consegnaad un difensore della stessa, ritenuto domiciliatario della destinataria ma in realtà designatoin altro procedimento - purtuttavia appare imprescindibile la disamina del ragionamentoseguito da questa Suprema Corte nel suo massimo consesso.In quel caso, infatti, la principale questione processuale sottoposta all’esame dellaCorte era legata al fatto che la difesa dell’imputata aveva proposto istanza al giudicedell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. finalizzata a far valere la non esecutivitàdella sentenza pronunciata a carico dell’imputata per effetto della iniziale nullità assoluta chel’aveva caratterizzata.Da qui la questione sottoposta alle Sezioni Unite circa la possibilità di far valereinnanzi al giudice dell’esecuzione una nullità assoluta ed insanabile di naturaendoprocessuale e la conseguente risposta negativa del [OSCURATO:PERSONA] secondo il qualeil sindacato del giudice dell'esecuzione non investe questioni che riguardano la fase dicognizione, compresi vizi procedurali denunciabili unicamente con i mezzi d'impugnazione:quelli ordinari, esperibili sino alla conclusione del processo di cognizione e quelli straordinarilegge con l'effetto, se fondati ed accolti, di determinare la riapertura del processo nella fasecognitiva.Nell’esaminare la questione relativa alla possibilità di procedere con le formedell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. – come detto risoltanegativamente - le Sezioni Unite sono quindi giunte ad occuparsi del rimedio di cui all’art.629-bis cod. proc. pen. condivisibilmente evidenziando che non è possibile negare l’accessoal rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. solo perché la dichiarazione di assenzadell’imputato è stata formalmente quanto correttamente pronunciata, essendo necessario,come scrive la Corte, che al di là della correttezza formale della dichiarazione di assenza nelrispetto dei parametri di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. deve residuare in capo al giudice ilpotere di verificare che l'assenza è stata o meno effetto della «incolpevole mancataconoscenza della celebrazione del processo», da condurre mediante la documentazioneprodotta dall'istante con possibilità di un intervento integrativo, esercitabile anche d'ufficio,«per chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza delladocumentazione esibita alla realtà processuale» (Sez. U., Burba, citata; Sez. 5, n. 31021 del15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137) nonché di verificare gli effetti del rimedio in termini direvoca della sentenza, a significare la sua funzione di strumento per assicurare ex post,dopo la formazione del giudicato, il diritto dell'imputato di partecipare al processo a suocarico e di consentire una rinnovata valutazione in fatto ed in diritto dell'accusa con la pienadel dibattimento.In sostanza - è sempre dato leggere nella sentenza “[OSCURATO:PERSONA]” - la rescissione delgiudicato «costituisce un'impugnazione straordinaria, ammessa in favore di una categoriaspecifica di legittimati, da presentare entro un termine perentorio e per ragioni specifiche etassativamente delineate dalla norma processuale, attinenti al diritto dell'imputato dipartecipare al processo, con onere di allegazione a carico del proponente e con l'effetto che,se accolto, la relativa decisione rimuove il giudicato e fa ripartire il processo dal primo grado,consentendo di formulare richiesta di ammissione di prove a discarico, di rinnovataacquisizione di prove già assunte e di accesso ai riti alternativi».Le Sezioni Unite hanno quindi recepito il precedente orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo il quale l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in strettacorrelazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutelaall'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione diun mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del correttocorso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, indipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non sianostate intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deveessere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposatrascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere: «La correttezza di siffatta impostazionediscende dalla formulazione testuale dell'art. 629-bis, che non contiene una tipizzazione, néindicazioni esemplificative degli eventi all'origine della situazione fattuale di assenzaincolpevole e dal rilievo che l'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., laddove prevede larevoca dell'ordinanza che dispone di procedere in assenza a fronte di determinateevenienze, dedotte dall'imputato, al fine di garantire che il processo in assenza sialegittimamente condotto, implica che tutti i meccanismi di controllo abbiano operato conefficacia prima della declaratoria di assenza e che prima ancora siano stati regolarmentecompiuti gli accertamenti sulla costituzione delle parti, secondo l'ordine sequenziale diverifiche, stabilito dall'art. 420, comma 2, cod. proc. pen.» … «L'interpretazione letteraledell'art. 629-bis cod. proc. pen. consente di affermare che il rimedio è utilizzabile anche neicasi in cui la declaratoria di assenza sia stata preceduta da notificazioni dell'atto di citazionea giudizio, inficiate da nullità assoluta - non rilevate nel processo di cognizione - che abbianopregiudicato l'informazione sull'esistenza del processo e sulla fissazione dell'udienza e nonabbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o meno».Non sfugge, osserva l'odierno [OSCURATO:PERSONA], che la pronuncia delle Sezioni Unite “[OSCURATO:PERSONA]”è cronologicamente anteriore alla riforma dell’art. 629-bis cod. proc. pen. che nel testooriginario non conteneva la dicitura «che non abbia potuto proporre impugnazione dellasentenza nei termini senza sua colpa» ma il nuovo testo, vigente allorquando è stataemessa la sentenza del Tribunale di Lecce, non può che ritenersi rafforzativo delle tutele cheil legislatore ha previsto a favore dell’imputato.Non può infatti porsi in dubbio che – ferma restando, come detto, la formalmenteregolare citazione in giudizio dell’imputato e quindi la sua effettiva conoscenza del processo– la mancata assistenza processuale dello stesso dovuta all’omessa citazione del difensoredi fiducia può avere avuto incidenza diretta – come sottolineato dalla difesa del ricorrente edanche indicato nella sentenza “[OSCURATO:PERSONA]” - anche sulla scelta di presenziare o meno aldibattimento, di accedere ad eventuali riti alternativi e/o di compiere atti endoprocedimentalidi qualsivoglia natura.Non ultimo l’assenza dell’assistenza del difensore di fiducia tempestivamentenominato, ma mai presente nel processo in quanto mai avvisato, può indubbiamente avereesteso i suoi effetti anche sui tempi, modi e scelte relative all’eventuale impugnazione dellasentenza.Né si potrà, per contro, sostenere che comunque le scelte dell’imputato di nonpartecipare al processo e di non impugnare la sentenza consentono di configurare nellostesso una colpa per mancata attivazione, nel senso che il [OSCURATO:PERSONA], non avendo più notiziedegli sviluppi processuali successive alla notificazione del decreti di citazione a giudizioavrebbe dovuto attivarsi per chiedere al proprio difensore di fiducia dell’eventuale evoluzionedel processo ciò perché «In tema di rescissione del giudicato, legittima la dichiarazione diassenza l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, non potendosi desumerela volontà di quest'ultimo di sottrarsi ad essa dalla sua mera "negligenza informativa"» (Sez.2, n. 33417 del 12/09/2025, Digioia, Rv. 288660-01).In conclusione, ritiene il [OSCURATO:PERSONA], che l’omesso scrupoloso compimento dei controllipreliminari al dibattimento funzionali alla dichiarazione di assenza, sia la loro conduzione inmodo non corretto, ben possono dar luogo al verificarsi di situazioni concrete, nelle qualil'imputato, pur regolarmente citato e dichiarato assente, sia stato privato incolpevolmentedella possibilità di conoscere la celebrazione del processo, concetto da intendersi nel suocomplessivo sviluppo e non certo relegabile alla sola sua “esistenza”.Diversamente opinando, l’imputato, pur in presenza di una nullità assolutariguardante la regolare celebrazione del processo e indubbiamente incidente sull’eserciziodel suo diritto di difesa, rimarrebbe privo di qualsivoglia tutela in quanto non potrebbeintentare, per mancanza dei presupposti, la procedura di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen.,né potrebbe, per effetto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite “[OSCURATO:PERSONA]”, cercare di ottenere unrimedio intentando un incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.Anche sul piano dell'interpretazione convenzionalmente orientata la lettura quiproposta appare aderente all'esigenza di apprestare meccanismi efficaci e realmenterestitutori di facoltà perdute nella fase dei controlli volti a garantire la posizione dell'imputatonon presente al processo ed i suoi diritti fondamentali e rende il rimedio della rescissione delgiudicato perfettamente adeguato e funzionale rispetto a tale finalità, senza imporre torsioniinterpretative del diverso strumento dell'incidente di esecuzione.Tantomeno l’imputato potrebbe richiedere di essere restituito nel termine perimpugnare la sentenza ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. in quanto, come è noto, «In temadi impugnazioni, la rescissione del giudicato si differenzia dalla restituzione nel termine perimpugnare per natura, ambito applicativo, "petitum", ed effetti conseguibili» (In motivazionela Corte, nel delineare le differenze, ha precisato: quanto all'ambito applicativo, che larichiesta di rescissione può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si siasvolto in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza direstituzione non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a manidell'imputato o di persona da questo delegata e in quello in cui vi sia stata, da partedell'imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimentoeventualmente esistente; quanto all'oggetto della prova, che, nel primo caso, il richiedente ètenuto a provare che l'assenza è stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall'art.420-bis cod. proc. pen., mentre, nel secondo, è tenuto a dimostrare di non aver avutoeffettiva conoscenza del processo; quanto agli effetti, che la rescissione, diversamente dallarestituzione nel termine, comporta la regressione del processo fino al grado e alla fase in cuisi è verificata la nullità) (Sez. 5, Ord. n. 10996 del 08/01/2025, Kurasbediani, Rv. 287764-01).Da ultimo, per ritornare alla questione che aveva dato luogo alla declaratoria diinammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato per ritenuta intempestività dellastessa, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che il termine a quo non può farsidecorrere, come ha erroneamente ritenuto la Corte di appello richiamando una sentenza dilegittimità anteriforma, e fondata su un testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen. non più vigentenel 2025, dal momento della conoscenza del procedimento, quanto piuttosto dal momento incui l’imputato ha avuto conoscenza della sentenza, momento che deve collocarsi al 14novembre 2025 il che rende tempestiva e fondata la richiesta di rescissione del giudicatoavanzata dalla difesa dell'odierno ricorrente.5. Per le ragioni esposte si impone l’annullamento senza rinvio sia dell’ordinanzaimpugnata sia della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1858 del 16.07.2025 in quantocaratterizzata da una nullità assoluta legata alla mancanza dell’avviso al difensore di fiduciadell’imputato, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per nuovogiudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1858 del16.07.2025 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15380/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris