Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 maggio 1995

Cassazione n. 12823/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] alias Arbi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1995, cui 05MVQS; avverso la ordinanza del 16/09/2022 del tribunale di Bologna ; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 settembre 2022 il tribunale di Bologna adito con atto di appello dal Pubblico Ministero del medesimo tribunale, avverso l'ordinanza con la quale il Gip del predetto tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'appello e applicava la richiesta misura.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso mediante il proprio difensore deducendo due motivi di impugnazione.

3. Si deduce, con il primo, il vizio di motivazione in relazione al requisito dell'attualità di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., non avendo il tribunale illustrato gli elementi concreti giustificativi del medesimo.

4. Con il secondo motivo si rappresenta il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274 comma 1 lett. c) e 292 cod. proc. pen.

Sarebbe erronea la massima di esperienza per cui, in ragione della circostanza in virtù della quale il ricorrente sarebbe stato ospitato dai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e Pedone, egli sarebbe corresponsabile dei reati dei predetti due soggetti.

Mancherebbe, inoltre, a livello indiziario ogni elemento fondante l'attualità del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due motivi, avendo riguardo al profilo della attualità delle esigenze cautelari meritano di essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati, atteso che non trova riscontro nella ordinanza impugnata la tesi per cui non sarebbero state illustrate le ragioni della attualità delle esigenze cautelari.

Al contrario - nell'ambito di un quadro cautelare che descrive, con coerenza, il ricorrente, quale pusher operante in collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] e Pedone (e non quale mero loro convivente) e più volte riconosciuto come tale dagli acquirenti - il tribunale ha in sostanza rinvenuto il requisito della attualità nelle modalità di azione, connotatE da plurime cessioni articolatesi tra il 2019 e il 2021, oltre che nella personalità dell'indagato, interessato da precedenti di polizia in materia di narcotraffico e dalla pendenza di un procedimento penale interrotto ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen.

Tanto in linea con l'indirizzo per cui, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 - , n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242 - 01).2.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] alias Arbi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1995, cui 05MVQS; avverso la ordinanza del 16/09/2022 del tribunale di Bologna ; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 settembre 2022 il tribunale di Bologna adito con atto di appello dal Pubblico Ministero del medesimo tribunale, avverso l'ordinanza con la quale il Gip del predetto tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'appello e applicava la richiesta misura. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso mediante il proprio difensore deducendo due motivi di impugnazione. 3. Si deduce, con il primo, il vizio di motivazione in relazione al requisito dell'attualità di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., non avendo il tribunale illustrato gli elementi concreti giustificativi del medesimo. 4. Con il secondo motivo si rappresenta il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274 comma 1 lett. c) e 292 cod. proc. pen. Sarebbe erronea la massima di esperienza per cui, in ragione della circostanza in virtù della quale il ricorrente sarebbe stato ospitato dai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e Pedone, egli sarebbe corresponsabile dei reati dei predetti due soggetti. Mancherebbe, inoltre, a livello indiziario ogni elemento fondante l'attualità del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi, avendo riguardo al profilo della attualità delle esigenze cautelari meritano di essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati, atteso che non trova riscontro nella ordinanza impugnata la tesi per cui non sarebbero state illustrate le ragioni della attualità delle esigenze cautelari. Al contrario - nell'ambito di un quadro cautelare che descrive, con coerenza, il ricorrente, quale pusher operante in collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] e Pedone (e non quale mero loro convivente) e più volte riconosciuto come tale dagli acquirenti - il tribunale ha in sostanza rinvenuto il requisito della attualità nelle modalità di azione, connotatE da plurime cessioni articolatesi tra il 2019 e il 2021, oltre che nella personalità dell'indagato, interessato da precedenti di polizia in materia di narcotraffico e dalla pendenza di un procedimento penale interrotto ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen. Tanto in linea con l'indirizzo per cui, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 - , n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242 - 01).2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc.
Sentenza Cassazione n. 12823/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris