CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 15 ottobre 2020, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena tra le parti concordata in ordine, tra l'altro, al reato di cui all'art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per attività di gestione non autorizzata di rifiuti compiute in qualità di socio accomandatario della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza - che stabiliva altresì, ai sensi dell'art. 260-ter, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152, cit., la confisca del veicolo aziendale ([OSCURATO:PERSONA] C65) utilizzato per il trasporto dei rifiuti - diveniva irrevocabile dal 10 novembre 2020. Con provvedimento 29 dicembre 2020 il medesimo Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva darsi corso alla confisca. 2. A tale provvedimento proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di nuova socia accomandataria, e quindi legale rappresentante, della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], divenuta tale già nel corso del giudizio di cognizione. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino pronunciava negativamente sull'opposizione. 3. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, formulando tre motivi. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio processuale, derivante dall'incompatibilità del giudice-persona fisica che aveva pronunciato sentenza, e adottato il provvedimento opposto, a definire altresì il giudizio di opposizione. Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio della motivazione, in ordine alla fittizietà della nuova intestazione proprietaria, risultante dal suo subentro nella carica sociale, che il giudice a quo avrebbe erroneamente affermato. Con il terzo motivo la ricorrente deduce vizio della motivazione, in ordine all'estraneità del veicolo rispetto alle illecite attività di trasporto di rifiuti, che il giudice a quo avrebbe erroneamente negato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Non sussiste alcuna incompatibilità tra il giudice di cognizione, inteso come persona fisica, e il giudice dell'esecuzione che risulti nello stesso modo impersonato, posto che la competenza in executivis è strettamente legata a una tale identificazione e non vi è alterità tra l'intervenuto giudicato e l'oggetto del A.........___ deliberazione da adottarsi in fase esecutiva (Sez. 2, n. 11014 del 06/12/2012, dep. 2013, Aramino, Rv. 255354-01). Né l'incompatibilità è rilevabile nella partecipazione al giudizio di opposizione, di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., del medesimo giudice-persona fisica che abbia emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono valutazioni di merito pregiudicanti, adottate in gradi o fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione compone un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte interessata, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice (Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Lombardo, Rv. 270959-01). In ogni caso, l'eventuale inosservanza delle disposizioni in tema di incompatibilità del giudice non sarebbe deducibile come motivo di impugnazione, potendo la questione essere fatta valere, per tempo, solo in sede di ricusazione, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852-01). 2. Il secondo motivo è inammissibile, per l'assorbente ragione per cui - essendo soggetti a confisca, ex art. 260-ter, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152 del 2006, in caso di gestione non autorizzata di rifiuti, il veicolo e qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto, salvo che gli stessi appartengano non fittiziamente a persona estranea al reato - una tale estraneità non può riconoscersi in favore della persona giuridica, o della società, intestataria del bene, nei casi, come quello odierno, in cui l'attività illecita sia stata posta in essere, in nome e per conto dell'ente, dal suo amministratore. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in nome e per conto della quale agisce in questa sede la nuova accomandataria e legale rappresentante, non è pertanto legittimata a contrastare la statuizione di confisca, perché la società - qualunque sia il soggetto che assuma, pro-tempore, la carica di direzione - non riveste la posizione di terzo estraneo al reato. Non si tratta di stabilire se l'estraneità sia, o meno, fittizia. Non vi è proprio estraneità, nei termini precisati. 3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il nesso pertinenziale tra il veicolo e il reato, giustificativo della confisca, andava contestato nel processo mediante l'impugnazione, sul punto, della sentenza di patteggiamento che disponeva; impugnazione non preclusa, perché l'applicazione della misura di sicurezza non era ricompresa nel perimetro dell'accordo (Sez. U, n. n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348- 01). All'impugnazione era legittimato l'imputato, per sé e per la società, dotata di autonomia patrimoniale imperfetta, che, al tempo in cui sorse il processo, egli rappresentava legalmente, a tutti gli effetti, come socio accomandatario. 4. Il ricorso deve essere per l'effetto respinto, da ciò conseguendo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricor