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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18418/2026

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presentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e Procura Generaledella Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli- intimati -avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 46/2025 depositata il9/6/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9/2025, dichiarava aperta laliquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, su istanza dell’AgenziaNumero registro generale 15576/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 18418/2026Data pubblicazione 08/06/2026Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’[OSCURATO:SOCIETA].(di seguito, per brevità, Invitalia).2.

La Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo presentato avversoquesta statuizione da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Evidenziava in particolare, quanto al ricorrere dei requisiti previsti dall’art.2, comma 1, lett. d), CCII, l’esistenza di una discrasia tra l’importo dei debitierariali riportati dal consulente di parte nel suo elaborato peritale el’ammontare dei crediti di ADER ammessi al passivo, dato che questi ultimirisultavano pari a più del doppio dell’importo accertato dal consulente dellasocietà debitrice.Riteneva, di conseguenza, non pienamente attendibile la consulenza tecnicadi parte reclamante, giudicando, inoltre, che non potesse escludersi che alladata di apertura della liquidazione giudiziale fossero maturati anche ulterioridebiti di natura tributaria o contributiva non iscritti ancora a ruolo.Aggiungeva che non vi erano elementi sufficienti a consentire di ritenereche l’intera esposizione debitoria fosse rappresentata dallo stato passivodella procedura di liquidazione giudiziale fino ad allora formato, ben potendoaltri creditori essere ammessi al passivo a seguito di domande tardive.Rigettava, pertanto, il reclamo proposto, tenuto conto, da una parte, chel’esposizione debitoria riportata nello stato passivo era di poco inferiore allimite di € 500.000, dall’altra che l’elaborato peritale di parte non avevafornito un’integrale ricostruzione dei debiti esistenti, risultando cosìinsufficiente a fornire la prova della sussistenza del possesso congiunto deirequisiti dimensionali previsti dall’art. 2, comma 1, lett. d), [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazionedi tale sentenza, pubblicata in data 9 giugno 2025, prospettando cinquemotivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Invitalia.La liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15576/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 18418/2026Data pubblicazione 08/06/20264.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 121CCII: i crediti ammessi al passivo della procedura erano pari, alla data del28 aprile 2025, a € 494.353,09 e risultavano, quindi, inferiori al limiteprevisto dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII.Questo inconfutabile elemento avrebbe dovuto portare la Corte distrettuale– a dire di parte ricorrente - a verificare che un presupposto normativonecessario per la dichiarazione di liquidazione giudiziale non sussisteva e,quindi, ad accogliere il reclamo.4.2 Il secondo mezzo lamenta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 121 CCII, incombinato disposto con gli artt. 42 e 367 CCII: la Corte distrettuale avrebbedovuto considerare, da una parte, che qualora non vi siano le condizionipreviste dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII il debitore può essere sottopostoalla liquidazione controllata, in presenza dei necessari presupposti, ma nona quella giudiziale, dall’altra che l’onere probatorio in ordine al ricorrere deirequisiti stabiliti dalla medesima norma non rimane a carico solo della partedebitrice, potendo soccorrere al giudizio ulteriori elementi fattuali e giuridiciche comunque fanno ingresso nella congerie istruttoria.4.3 Il terzo motivo di ricorso assume, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2 e 121CCII, 112 e 116 cod. proc. civ.: il giudice del reclamo, sebbene fossechiamato a pronunciarsi sugli elementi presenti agli atti e prodotti dalle partipiuttosto che su presunzioni inesistenti, ha preso per valido un elementonumerico (un’esposizione debitoria superiore a € 500.000) che mai avevatrovato ingresso nel giudizio di merito e così – in tesi – è uscito dal perimetrodella lite, nel cui ambito risultava un’esposizione debitoria ammessa alpassivo pari a € 494.353,09.Numero registro generale 15576/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 18418/2026Data pubblicazione 08/06/2026In questo modo la Corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi sulcontenuto dell’impugnazione o, quanto meno, di fornire una motivazionegiuridica alla propria statuizione.4.4 Il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2,n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto lasentenza impugnata ha omesso di fornire (o l’ha fornita in terminimeramente apparenti) un’adeguata motivazione circa la questione relativaal dato dimensionale del debito facente capo a [OSCURATO:SOCIETA]., non curandosidi esporre compiutamente le ragioni in diritto e giuridiche poste afondamento della propria decisione.4.5 Il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 121 CCII e laviolazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: la Corte di merito – spiega ilricorrente – ha violato le regole sulla disponibilità delle prove previstedall’art. 115 cod. proc. civ., perché, pur avendo agli atti uno stato passivoche certificava che [OSCURATO:SOCIETA]. annoverava debiti inferiori al limite di €500.000, ha ritenuto che la società potesse avere ulteriori esposizionidebitorie, di cui non aveva notizia, senza illustrare le ragioni giuridiche dellapropria decisione.5.

I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto diconnessione che li lega, risultano alcuni (il primo e il quinto) inammissibili,altri (il secondo e il terzo) in parte inammissibili e in parte infondati, altriancora (il quarto) infondati.5.1 L’art. 121 CCII stabilisce che «le disposizioni sulla liquidazione giudizialesi applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possessocongiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che sianoin stato di insolvenza».La norma prevede con chiarezza che sia l’imprenditore nei cui confronti èstata assunta l’iniziativa per l’accesso alla liquidazione giudiziale ai sensiNumero registro generale 15576/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 18418/2026Data pubblicazione 08/06/2026degli art. 37 e 38 CCII a dover dimostrare, nel corso del procedimento dicui all’art. 41 CCII, il possesso congiunto dei requisiti previsti dall’art. 2,comma 1, lett. d) CCII, pena la declaratoria di apertura della procedura diliquidazione giudiziale nel caso in cui egli versi in stato di insolvenza.Pertanto, pur essendo previste modalità di acquisizione automatica diinformazioni dall’Agenzia delle Entrate, dall’I.N.P.S. e dal Registro delleImprese, ai sensi degli artt. 42 e 367 CCII, informazioni che convergono frala congerie istruttoria a disposizione del tribunale, non vi è dubbio in ordineal fatto che il CCII abbia voluto dare continuità alla regola già previstadall’art. 1, comma 2, l. fall. secondo cui l'onere della prova del mancatosuperamento dei limiti di fallibilità grava sul debitore, atteso che taledisposizione già poneva come regola generale l'assoggettamento afallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancatoraggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali (Cass. 625/2016).5.2 La Corte distrettuale ha ritenuto che una simile prova non fosse statafornita dalla società reclamante, in quanto il raffronto fra la perizia di parteda questa prodotta e lo stato passivo nel frattempo formato facevaemergere un’evidente discrasia fra le risultanze dei due documenti conriguardo ai debiti erariali, indicati in perizia in misura pari alla metà di quellifino a qual momento ammessi al passivo.Una simile differenza ha indotto la Corte di merito a formulare un giudizionon solo di inattendibilità della perizia di parte prodotta, ma anche diincompletezza dello stato passivo fino ad allora formato, che non potevaessere considerato rappresentativo dell’intera esposizione debitoria dellareclamante, cosicché non era possibile ritenere che la società debitriceavesse fornito un’integrale ed affidabile ricostruzione del quadrocomplessivo delle proprie esposizioni debitorie.Questa valutazione costituisce una compiuta disamina circa il motivo direclamo concernente il mancato superamento delle soglie previste dall’art.2, comma 1, lett. d), CCII, con perfetta corrispondenza fra quanto chiestoNumero registro generale 15576/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 18418/2026Data pubblicazione 08/06/2026e quanto pronunciato (seppur in termini di reiezione dell’impugnazione) econ una chiara illustrazione dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudiceper arrivare alla decisione.Le censure rivolte a questi approdi non evidenziano alcuna criticità in puntodi diritto in capo alla decisione impugnata, ma sono espressione di un merodissenso rispetto a un apprezzamento di fatto – in ordine al fatto che ildebitore aveva compiutamente assolto l’onere probatorio che su di luiincombeva ex art. 121 CCII - che, essendo frutto di una determinazionediscrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.5.3 Una simile critica non può trovare spazio neppure invocando gli artt.115 e 116 cod. proc. civ.Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per dedurre la violazionedell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza con cui si lamenti chequesti, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U.,20867/2020).La doglianza concernente la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. èammissibile, invece, solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta auna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessaNumero registro generale 15576/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 18418/2026Data pubblicazione 08/06/2026secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez.

U., 20867/2020).Non è dunque possibile, come fanno il terzo e il quinto motivo in esame,proporre una censura per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ. denunciando un'erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito.6.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 peresborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 13 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e Procura Generaledella Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli- intimati -avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 46/2025 depositata il9/6/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9/2025, dichiarava aperta laliquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, su istanza dell’AgenziaNumero registro generale 15576/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 18418/2026Data pubblicazione 08/06/2026Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’[OSCURATO:SOCIETA].(di seguito, per brevità, Invitalia).2. La Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo presentato avversoquesta statuizione da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Evidenziava in particolare, quanto al ricorrere dei requisiti previsti dall’art.2, comma 1, lett. d), CCII, l’esistenza di una discrasia tra l’importo dei debitierariali riportati dal consulente di parte nel suo elaborato peritale el’ammontare dei crediti di ADER ammessi al passivo, dato che questi ultimirisultavano pari a più del doppio dell’importo accertato dal consulente dellasocietà debitrice.Riteneva, di conseguenza, non pienamente attendibile la consulenza tecnicadi parte reclamante, giudicando, inoltre, che non potesse escludersi che alladata di apertura della liquidazione giudiziale fossero maturati anche ulterioridebiti di natura tributaria o contributiva non iscritti ancora a ruolo.Aggiungeva che non vi erano elementi sufficienti a consentire di ritenereche l’intera esposizione debitoria fosse rappresentata dallo stato passivodella procedura di liquidazione giudiziale fino ad allora formato, ben potendoaltri creditori essere ammessi al passivo a seguito di domande tardive.Rigettava, pertanto, il reclamo proposto, tenuto conto, da una parte, chel’esposizione debitoria riportata nello stato passivo era di poco inferiore allimite di € 500.000, dall’altra che l’elaborato peritale di parte non avevafornito un’integrale ricostruzione dei debiti esistenti, risultando cosìinsufficiente a fornire la prova della sussistenza del possesso congiunto deirequisiti dimensionali previsti dall’art. 2, comma 1, lett. d), [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazionedi tale sentenza, pubblicata in data 9 giugno 2025, prospettando cinquemotivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Invitalia.La liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15576/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 18418/2026Data pubblicazione 08/06/20264.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 121CCII: i crediti ammessi al passivo della procedura erano pari, alla data del28 aprile 2025, a € 494.353,09 e risultavano, quindi, inferiori al limiteprevisto dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII.Questo inconfutabile elemento avrebbe dovuto portare la Corte distrettuale– a dire di parte ricorrente - a verificare che un presupposto normativonecessario per la dichiarazione di liquidazione giudiziale non sussisteva e,quindi, ad accogliere il reclamo.4.2 Il secondo mezzo lamenta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 121 CCII, incombinato disposto con gli artt. 42 e 367 CCII: la Corte distrettuale avrebbedovuto considerare, da una parte, che qualora non vi siano le condizionipreviste dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII il debitore può essere sottopostoalla liquidazione controllata, in presenza dei necessari presupposti, ma nona quella giudiziale, dall’altra che l’onere probatorio in ordine al ricorrere deirequisiti stabiliti dalla medesima norma non rimane a carico solo della partedebitrice, potendo soccorrere al giudizio ulteriori elementi fattuali e giuridiciche comunque fanno ingresso nella congerie istruttoria.4.3 Il terzo motivo di ricorso assume, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2 e 121CCII, 112 e 116 cod. proc. civ.: il giudice del reclamo, sebbene fossechiamato a pronunciarsi sugli elementi presenti agli atti e prodotti dalle partipiuttosto che su presunzioni inesistenti, ha preso per valido un elementonumerico (un’esposizione debitoria superiore a € 500.000) che mai avevatrovato ingresso nel giudizio di merito e così – in tesi – è uscito dal perimetrodella lite, nel cui ambito risultava un’esposizione debitoria ammessa alpassivo pari a € 494.353,09.Numero registro generale 15576/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 18418/2026Data pubblicazione 08/06/2026In questo modo la Corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi sulcontenuto dell’impugnazione o, quanto meno, di fornire una motivazionegiuridica alla propria statuizione.4.4 Il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2,n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto lasentenza impugnata ha omesso di fornire (o l’ha fornita in terminimeramente apparenti) un’adeguata motivazione circa la questione relativaal dato dimensionale del debito facente capo a [OSCURATO:SOCIETA]., non curandosidi esporre compiutamente le ragioni in diritto e giuridiche poste afondamento della propria decisione.4.5 Il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 121 CCII e laviolazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: la Corte di merito – spiega ilricorrente – ha violato le regole sulla disponibilità delle prove previstedall’art. 115 cod. proc. civ., perché, pur avendo agli atti uno stato passivoche certificava che [OSCURATO:SOCIETA]. annoverava debiti inferiori al limite di €500.000, ha ritenuto che la società potesse avere ulteriori esposizionidebitorie, di cui non aveva notizia, senza illustrare le ragioni giuridiche dellapropria decisione.5. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto diconnessione che li lega, risultano alcuni (il primo e il quinto) inammissibili,altri (il secondo e il terzo) in parte inammissibili e in parte infondati, altriancora (il quarto) infondati.5.1 L’art. 121 CCII stabilisce che «le disposizioni sulla liquidazione giudizialesi applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possessocongiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che sianoin stato di insolvenza».La norma prevede con chiarezza che sia l’imprenditore nei cui confronti èstata assunta l’iniziativa per l’accesso alla liquidazione giudiziale ai sensiNumero registro generale 15576/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 18418/2026Data pubblicazione 08/06/2026degli art. 37 e 38 CCII a dover dimostrare, nel corso del procedimento dicui all’art. 41 CCII, il possesso congiunto dei requisiti previsti dall’art. 2,comma 1, lett. d) CCII, pena la declaratoria di apertura della procedura diliquidazione giudiziale nel caso in cui egli versi in stato di insolvenza.Pertanto, pur essendo previste modalità di acquisizione automatica diinformazioni dall’Agenzia delle Entrate, dall’I.N.P.S. e dal Registro delleImprese, ai sensi degli artt. 42 e 367 CCII, informazioni che convergono frala congerie istruttoria a disposizione del tribunale, non vi è dubbio in ordineal fatto che il CCII abbia voluto dare continuità alla regola già previstadall’art. 1, comma 2, l. fall. secondo cui l'onere della prova del mancatosuperamento dei limiti di fallibilità grava sul debitore, atteso che taledisposizione già poneva come regola generale l'assoggettamento afallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancatoraggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali (Cass. 625/2016).5.2 La Corte distrettuale ha ritenuto che una simile prova non fosse statafornita dalla società reclamante, in quanto il raffronto fra la perizia di parteda questa prodotta e lo stato passivo nel frattempo formato facevaemergere un’evidente discrasia fra le risultanze dei due documenti conriguardo ai debiti erariali, indicati in perizia in misura pari alla metà di quellifino a qual momento ammessi al passivo.Una simile differenza ha indotto la Corte di merito a formulare un giudizionon solo di inattendibilità della perizia di parte prodotta, ma anche diincompletezza dello stato passivo fino ad allora formato, che non potevaessere considerato rappresentativo dell’intera esposizione debitoria dellareclamante, cosicché non era possibile ritenere che la società debitriceavesse fornito un’integrale ed affidabile ricostruzione del quadrocomplessivo delle proprie esposizioni debitorie.Questa valutazione costituisce una compiuta disamina circa il motivo direclamo concernente il mancato superamento delle soglie previste dall’art.2, comma 1, lett. d), CCII, con perfetta corrispondenza fra quanto chiestoNumero registro generale 15576/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 18418/2026Data pubblicazione 08/06/2026e quanto pronunciato (seppur in termini di reiezione dell’impugnazione) econ una chiara illustrazione dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudiceper arrivare alla decisione.Le censure rivolte a questi approdi non evidenziano alcuna criticità in puntodi diritto in capo alla decisione impugnata, ma sono espressione di un merodissenso rispetto a un apprezzamento di fatto – in ordine al fatto che ildebitore aveva compiutamente assolto l’onere probatorio che su di luiincombeva ex art. 121 CCII - che, essendo frutto di una determinazionediscrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.5.3 Una simile critica non può trovare spazio neppure invocando gli artt.115 e 116 cod. proc. civ.Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per dedurre la violazionedell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza con cui si lamenti chequesti, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U.,20867/2020).La doglianza concernente la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. èammissibile, invece, solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta auna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessaNumero registro generale 15576/2025Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 18418/2026Data pubblicazione 08/06/2026secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U., 20867/2020).Non è dunque possibile, come fanno il terzo e il quinto motivo in esame,proporre una censura per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ. denunciando un'erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito.6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 peresborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 13 maggio 2026.Il Presidente
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