CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11031/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] S. D'Ettoris, in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Crotone del 29 marzo 2017, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, con- dizionalmente sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589, commi primo, secondo e quarto cod. pen., per colpa generica e per inosservanza degli artt. 140, comma 1, 141, commi 1 e 2; 142, comma 2, 143, comma 1, C.d.S. (omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA]). La Corte territoriale ha condiviso le seguenti risultanze della consulenza tecnica del P.M., effettuata in contraddittorio col consulente tecnico della difesa, che aveva partecipato alle relative operazioni: A) non erano state sollevate contestazioni in or- dine alla velocità del Brugnano al momento del sinistro (75 km/h circa, considerato un margine di 5 km/h sulla velocità di 81 km/h registrata dal cronotachigrafo) e alla riconducibilità delle tracce di frenata di m. 15 circa presenti sull'asfalto all'azione fre- nante del predetto; B) sebbene la comunicazione preliminare richiamata dall'appel- lante facesse riferimento al limite di velocità di 70 krn/h vigente sul tratto di strada interessato dal sinistro, l'informativa di P.G. indicava il limite di 50 km/h; C) i verba- lizzanti non avevano fornito indicazioni sulla presenza sul posto della segnaletica ver- ticale o orizzontale, ma emergeva la sicura presenza di ripetuta segnaletica verticale indicativa del predetto limite massimo di 50 km/h; D) tale limite massimo di velocità era insufficiente a compensare i significativi avvallamenti del piano stradale, sicché il Brugnano avrebbe dovuto regolare la propria andatura ad una velocità inferiore, ade- guata alle caratteristiche della strada e al mantenimento del controllo del proprio veicolo (art. 141 C.d.S.). Pertanto, la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico del P.M., rappresentando che il consulente della difesa si era limitato a definire impreve- dibile il dato dell'avaria del sistema dello sterzo. [OSCURATO:PERSONA] aveva perso il controllo del mezzo a causa del mancato funzionamento dello sterzo, uscito dal proprio allog- giamento. Il consulente del P.M. osservava che dopo l'invasione da parte del Bru- gnano della corsia opposta a causa della predetta avaria, i due mezzi nello spazio temporale di 0,5 secondi dall'urto si trovavano ad una distanza di m. 14,58 tra loro e immediatamente prima, ossia al momento del reciproco avvistamento, a quella di m. 29,10, sicché, doveva ritenersi che il rispetto dei limiti di velocità avrebbe evitato l'impatto o ne avrebbe ridotto l'intensità. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.2.1. Vizio di motivazione con riferimento agli artt. 441, comma 5, 603 cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte di appello non ha motivato sull'inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle specifiche censure alle soluzioni adottate dal Giudice di primo grado contenute nell'atto di appello. All'udienza del 29 giugno 2016, l'imputato avanzava richiesta di definizione del procedimento con rito abbreviato, subordinato alla perizia volta ad accertare l'effet- tiva causa dei danni del sinistro mortale e, soprattutto, se il guasto agli organi di guida potesse essere causa da sola sufficiente a causare l'evento. [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta, ma ammetteva il rito abbreviato non condizionato. Ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non potendo decidere allo stato degli atti, il G.U.P. erro- neamente disponeva l'esame del consulente del P.M. prof. Coscarelli, senza ammet- tere l'esame del consulente di difesa, sebbene fosse stato richiesto. Alla luce di due consulenze, giunte a diverse conclusioni, ma, soprattutto, proprio per non essere riuscito a decidere allo stato degli atti, il G.U.P. avrebbe dovuto disporre una perizia d'ufficio. 2.2. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che la consulenza redatta da [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato in toto le valutazioni del prof. Coscarelli, ma la Corte di merito non ha dato una congrua ragione della scelta operata né si è soffermata ad esaminare la tesi non condivisa. La Corte di appello non ha precisato i criteri di scelta adottati, limitandosi a con- fermare le risultanze della consulenza tecnica del P.M. e ad escludere l'esistenza di contestazioni difensive circa la velocità e la ric:onducibilità delle tracce di frenata all'autocarro. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza del caso fortuito. Si deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impu- gnata in relazione alla velocità stabilita nel tratto di strada luogo dell'incidente. Inol- tre, la Corte di appello non ha adeguatamente motivato in merito alla sussistenza del caso fortuito, imprevisto e prevedibile, costituito dall'improvvisa rottura della barra di rinvio dello sterzo. Dal modulo di rilevazione di incidente redatto dai CC e dalla relazione del consu- lente del P.M. la segnaletica orizzontale e verticale risultava assente. In verità, nella [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri del 15 febbraio 2014, Prot. n. 87/1, era riportato il limite di velocità di 70 Km/h. Il consulente del P.M. si contraddiceva in relazione al limite di velocità insistente nella strada in questione, perché in altri punti dell'elaborato riferiva di segnaletica verticale ripetuta: in caso di assenza di segnale- tica il limite doveva ritenersi fissato in 90 km/h. Non era certo che l'imputato avesse viaggiato ad una velocità superiore a quella consentita o che avesse mantenuto una condotta di guida non conforme alle norme sulla circolazione stradale. 2.4. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che non era giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, va osservato che la difesa del Brugnano evidenzia plurime tematiche non adeguatamente chiarite nella sentenza impugnata, con particolare riguardo al nesso causale, al giudizio controfat- tuale riferito alla velocità tenuta dall'autocarro condotto dall'imputato e all'elemento soggettivo del reato. La Corte di merito ha fornito risposte elusive con particolare riferimento ai seguenti elementi decisivi ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato: A) La verifica del limite di velocità esistente nel tratto stradale, in quanto, alla luce delle indicazioni di cui alla consulenza tecnica del P.M. e del contenuto delle note di P.G. non si è compreso, infatti, se sul tratto stradale effettivamente insistesse una segnaletica orizzontale e verticale e, sul punto apparivano contraddittorie anche al- cune indicazioni riportate nella consulenza tecnica del P.M.. B) la prevedibilità del guasto meccanico e se esso potesse essere evitato mediante un'ordinaria manutenzione. C) il mancato approfondimento del tema del giudizio controfattuale e, in partico- lare, la possibilità se, in caso di velocità inferiore del veicolo condotto dal Brugnano, l'incidente si sarebbe verificato ugualmente (sul punto le parti della consulenza tec- nica del P.M. riportate in ricorso non appaiono sufficientemente esplicative). La Corte di appello ha sottolineato che il Brugnano aveva perso il controllo del mezzo a causa del mancato funzionamento dello sterzo, ma la velocità non regola- mentare e non adeguata tenuta dallo stesso aveva assunto una rilevanza causale assorbente di tale fattore, atteso che innanzitutto aveva favorito la stessa avaria (i sobbalzi provocati dagli avvallamenti percorsi a velocità non adeguata avevano ac- celerato la fuoriuscita del perno dello sterzo dal suo alloggiamento) e, secondaria- mente, aveva impedito un'efficace azione frenante. Al riguardo, occorre altresì accertare l'effettiva velocità mantenuta dal Brugnano, la possibilità di riconoscere la sussistenza di possibili ragioni del ricorrente per dubi- tare della funzionalità e della sicura guida dell'autocarro nonché la ricollegabilità del guasto dell'impianto dello sterzo ad un'omessa manutenzione o a fattori di carattere eccezionale ed imprevedibile.Come da principio consolidato di questa Corte, seppur enunciato solo in massime giurisprudenziali risalenti ad epoca del Codice della Strada abrogato, il conducente, prima di iniziare la marcia del veicolo, ha l'obbligo di controllare il perfetto funziona- mento e l'efficienza dei congegni e delle parti meccaniche, ma nell'ipotesi in cui un delitto colposo sia collegabile ad un problema di efficienza del veicolo, la responsabi- lità del conducente va esclusa solo allorché detta mancanza sia conseguenza di un guasto improvviso ed imprevedibile e non di un'omissione di preventivo controllo (Sez. 4, n. 5866 del 03/03/1981, Secci, Rv. 149349, relativa a fattispecie in cui si è ritenuto che il pregresso abbassamento del livello dell'olio nel relativo serbatoio, co- stituendo chiaro sintomo di una perdita in atto, rendesse prevedibile il pericolo dell'inefficienza dell'impianto frenante); tale obbligo concerne i difetti palesi o accer- tabili in base alla comune diligenza e non si estende alle ipotesi di inidoneità o di insufficienza derivanti da cause sopravvenute durante la circolazione che non si pos- sono ricollegare alla condotta del conducente (Sez. 4, n. 1377 del 11/10/1967, dep. 1968, Ianiro, Rv. 107954). Tale verifica non può essere scissa da un ulteriore approfondimento, relativo alla rilevanza causale della velocità tenuta nell'occorso dall'autocarro condotto dall'impu- tato: occorrerà cioè verificare in sede di merito, operando un adeguato ragionamento controfattuale, se la velocità eccessiva abbia giocato un ruolo nella dinamica dell'in- cidente, in termini assoluti ed autonomi, oppure in associazione al guasto meccanico verificatosi allo sterzo. Occorrerà verificare le suddette problematiche nel rispetto del principio del con- traddittorio, considerando i rilievi difensivi, le osservazioni dei consulenti delle parti e l'intero impianto probatorio. 3. Restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, la sentenza impugnata va per- tanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro, altra Sezione. Così deciso in Ro