CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 24662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3237/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 182/29/12, depositata l’11 dicembre 2012 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 182/29/12 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR), dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Oggetto : Tributi -Nullità della notifica del ricorso - Rinnovazione. entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (di seguito CTP) n. 379/01/07, che aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) avverso un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2000; 1.1. come si evince dal ricorso, l’avviso di accertamento – emesso in ragione della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti – era stato annullato dalla CTP per intervenuto condono; 1.2. la CTR evidenziava l’inammissibilità dell’appello per mancata prova della regolare notifica del ricorso alla controparte non costituitasi, avendo l’Agenzia delle entrate depositato, al posto dell’originale notificato, una copia dichiarata conforme dell’atto medesimo; 2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; 3. [OSCURATO:SOCIETA]. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente esaminata la regolarità della notifica del ricorso per cassazione; 1.1. la ricorrente ha notificato il ricorso a mezzo posta sia ai difensori di [OSCURATO:SOCIETA] in primo grado che alla società contribuente presso la sede legale; 1.2. la prima notifica è nulla in quanto, tenuto conto della mancata costituzione in appello per come accertata dalla sentenza impugnata, il ricorso non avrebbe potuto essere notificato al difensore domiciliatario (Cass. n. 11485 del 11/05/2018), applicandosi al giudizio di cassazione le regole previste dall’art. 330 cod. proc. civ. (Cass. n. 14549 del 06/06/2018); 1.3. la seconda notifica è nulla in quanto inviata a mezzo posta presso la sede della società e non ricevuta dalle persone indicate dall’art. 145, primo comma, cod. proc. civ.; inoltre non risultano nemmeno le generalità del legale rappresentante (necessarie ai fini della notifica ai sensi dell’art. 145, quarto comma, cod. proc. civ.), né l’invio della comunicazione di avvenuto deposito. 1.4. ne consegue che va disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso alla società contribuente; 2. in relazione ai motivi di ricorso proposti va, altresì, disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio. P.Q.M. La Corte dichiara la nullità della notifica del ricorso per cassazione e rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando la ricorrente della rinnovazione della notificazione del ricorso medesimo entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; dispone l’acqui