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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00263/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo riduce ,,a nei termini del dispositivo la pena inflitta il 14/7/2020 dal locale Giudice : ,er le indagini preliminari a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio iife -sore, chiedendo l'annullamento della decisione; la Corte di merito avrebbe steso una motivazione viziata con riguardo all'entità della sanzione, ritenuta eccessi . , e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso - che non coinvolge il giudizio di colpevolezza - .isulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo, innanzitutto, alle circostanze attenuanti ger er one, il Collegio rileva che queste sono state negate dal Giudice di é- ppe:Ic con argomento del tutto logico e congruo, fondato su concreti e emeri ed immeritevole di censura; la sentenza, in particolare, ha evidenziato, da un lato, l'assenza di indici positivamente valutabili e, dall'altro, la rilevanza negé - ti‘a di un precedente penale, oltre alle "allarmanti" caratteristiche della condotta qui giudicata (ossia, il trasporto di dieci chili di cocaina, con almeno sette chili di principio attivo, confezionati in dieci panetti).

In senso contrario, peraltro, la Corte non ha potuto valorizzare la confessione resa, perché evidente.ileni:e indotta dal sequestro della sostanza.

Nell'occasione, poi, il Curinga r or :iveva chiarito molti e rilevanti contorni della vicenda, tra i quali i nominativi di complici e gregari, così come la destinazione dello stupefacente.

Ancora, la se -iter .ta ha sottolineato che l'imputato - recidivo infraquinquennale - non aveva r cop:wto il ruolo di mero corriere, ma aveva messo a disposizione la propria vettur, per l'occasione imbottita di cocaina all'interno della carrozzeria.

Da cie, ur'.Azione ben pianificata ed organizzata, evidentemente inserita in un ampio e solido contesto delinquenziale, capace di movimentare vari chili di cocair a ir uno stesso ambito.

5. Con riferimento, poi, al trattamento sanzionatorio, la sentenza di appello: a) ha individuato la pena base in otto anni di reclusione (oltre la n ulta), superiore al minimo edittale proprio in ragione della rilevanza della con:lotta, della quantità e qualità dello stupefacente, oltre che dell'organizzazbrie s Atesa al reato; b) ha applicato un aumento ai sensi dell'art. 80, comma :?, d.F R. i. 309 del 1990, nella misura minima della metà (così da giungere a 12 anni di reclusione, oltre la multa); c) non ha disposto l'aumento per l'ulteriore aggravante ad effetto speciale (la recidiva infraquinquennale), pur r cono :iuta, limitandosi all'applicazione dell'altra, ai sensi dell'art. 63, comma 4, coi pei.

Dal che, un trattamento sanzionatorio ben prossimo ai minimi edit:ali e congruamente motivato, tale, dunque, da non giustificare affatto l'ar nullariento della sentenza.

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che. nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p roysto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :aw,a di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima c)risegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimE n:o r3nché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle erro - ende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nerr:c delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in ravo -c della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo riduce ,,a nei termini del dispositivo la pena inflitta il 14/7/2020 dal locale Giudice : ,er le indagini preliminari a [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio iife -sore, chiedendo l'annullamento della decisione; la Corte di merito avrebbe steso una motivazione viziata con riguardo all'entità della sanzione, ritenuta eccessi . , e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso - che non coinvolge il giudizio di colpevolezza - .isulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo, innanzitutto, alle circostanze attenuanti ger er one, il Collegio rileva che queste sono state negate dal Giudice di é- ppe:Ic con argomento del tutto logico e congruo, fondato su concreti e emeri ed immeritevole di censura; la sentenza, in particolare, ha evidenziato, da un lato, l'assenza di indici positivamente valutabili e, dall'altro, la rilevanza negé - ti‘a di un precedente penale, oltre alle "allarmanti" caratteristiche della condotta qui giudicata (ossia, il trasporto di dieci chili di cocaina, con almeno sette chili di principio attivo, confezionati in dieci panetti). In senso contrario, peraltro, la Corte non ha potuto valorizzare la confessione resa, perché evidente.ileni:e indotta dal sequestro della sostanza. Nell'occasione, poi, il Curinga r or :iveva chiarito molti e rilevanti contorni della vicenda, tra i quali i nominativi di complici e gregari, così come la destinazione dello stupefacente. Ancora, la se -iter .ta ha sottolineato che l'imputato - recidivo infraquinquennale - non aveva r cop:wto il ruolo di mero corriere, ma aveva messo a disposizione la propria vettur, per l'occasione imbottita di cocaina all'interno della carrozzeria. Da cie, ur'.Azione ben pianificata ed organizzata, evidentemente inserita in un ampio e solido contesto delinquenziale, capace di movimentare vari chili di cocair a ir uno stesso ambito. 5. Con riferimento, poi, al trattamento sanzionatorio, la sentenza di appello: a) ha individuato la pena base in otto anni di reclusione (oltre la n ulta), superiore al minimo edittale proprio in ragione della rilevanza della con:lotta, della quantità e qualità dello stupefacente, oltre che dell'organizzazbrie s Atesa al reato; b) ha applicato un aumento ai sensi dell'art. 80, comma :?, d.F R. i. 309 del 1990, nella misura minima della metà (così da giungere a 12 anni di reclusione, oltre la multa); c) non ha disposto l'aumento per l'ulteriore aggravante ad effetto speciale (la recidiva infraquinquennale), pur r cono :iuta, limitandosi all'applicazione dell'altra, ai sensi dell'art. 63, comma 4, coi pei. Dal che, un trattamento sanzionatorio ben prossimo ai minimi edit:ali e congruamente motivato, tale, dunque, da non giustificare affatto l'ar nullariento della sentenza. 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che. nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p roysto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :aw,a di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima c)risegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimE n:o r3nché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle erro - ende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nerr:c delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in ravo -c della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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