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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44143/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il • Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dallo stesso Tribunale, divenuta irrevocabile in data 2/10/1991, dichiarando contestualmente l'estinzione della pena di cui alla stessa per intervenuta prescrizione .

Detto Tribunale ha ritenuto, invero, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., avendo Garofalo, il 7 maggio 1993 e quindi entro il quinquennio dalla data di irrevocabilità della suddetta sentenza, commesso un delitto (ricettazione) per cui è stata inflitta una pena detentiva, giudicato con sentenza irrevocabile in data 16/01/2007.

2. Avverso detta ordinanza Garofalo, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 445, comma 2, cod. proc. pen. e 167 cod. pen. e vizio di motivazione; nonché questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli.

Secondo il ricorrente il Giudice avrebbe erroneamente valutato, ai fini della revoca, il momento di commissione del nuovo reato e non quello, invece, rilevante a tali fini del passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna, intervenuto il 16/01/2007, rigettando così illegittimamente l'istanza di estinzione del reato giudicato con sentenza del 17/07/1991, effetto prodottosi ope legis ex art. 445 cod. proc. pen. al decorrere del periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato di tale pronuncia senza che intervenisse ulteriore condanna definitiva per un nuovo reato.

A sostegno dell'assunto, il difensore richiama molteplici pronunce di legittimità e della giurisprudenza costituzionale, che conforterebbero la tesi dell'impossibilità di procedere alla revoca della sospensione condizionale essendosi il reato già estinto.

Da ultimo, il ricorrente avanza istanza di rimessione alle Sezioni Unite o, in via subordinata, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

L'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. ricollega l'estinzione del reato giudicato con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen. alla condizione che nel termine di cinque anni (o di due anni in caso di contravvenzione) l'imputato "non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole".

Il testo della norma non prevede in alcun modo che, entro tale termine, debba intervenire anche l'accertamento con sentenza definitiva di tale secondo reato, analogamente, peraltro, a quanto previsto dall'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. per la revoca della sospensione condizionale, la quale interviene di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato "commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva".

L'avvenuto accertamento giudiziale in un momento successivo al quinquennio, pertanto, non è ostativo alla revoca del beneficio, rappresentando piuttosto la condizione necessaria per procedersi alla stessa, senza tuttavia rappresentarne il presupposto sostanziale (costituito, invece, dall'aver commesso un nuovo reato nel quinquennio).

Si tratta di due momenti distinti, rispetto alla cui rilevanza vi è ampia condivisione nella giurisprudenza di legittimità (si vedano per tutte, quanto alla sospensione condizionale della pena, Sez. 1, n. 18843 del 22/06/2020, non massimata, e quanto all'estinzione del reato di cui al patteggiamento, Sez. 1, n. 43792 del 24/09/2015, Zampini, Rv. 264753) ed anche in quella costituzionale.

La stessa ordinanza n. 107/98 Corte Cost. richiamata dal ricorrente, infatti, diversamente da quanto affermato nel ricorso (secondo cui la Consulta farebbe riferimento al passaggio in giudicato della sentenza nel termine di cinque anni) chiarisce espressamente che «il rimettente, per contro, non tiene conto della distinzione tra i due momenti della commissione del reato entro il termine di cinque anni prescritto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e dell'accertamento giudiziale della colpevolezza, che può intervenire anche dopo la scadenza di tale termine [...] tale distinzione sta alla base della disciplina riservata all'istituto, affine a quello oggetto del presente giudizio di costituzionalità, dell'estinzione del reato per il quale sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (art. 167 cod. pen.), e della revoca di diritto della sospensione nel caso in cui il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti (art. 168, comma primo, numero 1, cod. pen.); istituto nei cui confronti giurisprudenza e dottrina pacificamente distinguono tra commissione del nuovo delitto e relativo accertamento giudiziale, ricollegando solo a quest'ultimo la revoca della sospensione condizionale (o della conseguente estinzione del reato), a nulla rilevando che la sentenza irrevocabile sia stata pronunciata oltre il termine stabilito».

Tanto premesso, non colgono nel segno le doglianze difensive circa l'impossibilità di procedere alla revoca del beneficio in ragione dell'avvenuta estinzione del reato, nonché circa le diverse posizioni giurisprudenziali in ordine all'operare o meno ope legis di tale estinzione (in relazione alle quali viene invocato l'intervento delle Sezioni Unite), posto che nel caso di specie l'effetto estintivo non poteva dirsi prodotto, non essendosi verificata la condizione cui l'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. subordina l'estinzione del reato (ossia la mancata commissione di ulteriori reati nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento).

L'ordinanza gravata ha, pertanto, correttamente statuito in ordine alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena e all'impossibilità di far valere gli effetti di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. Né si ravvedono gli estremi per la rimessione della questione alla Corte Costituzionale, non ravvisandosi i requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, anche a fronte dell'orientamento espresso dalla stessa Corte nella richiamata ordinanza n. 107/98 e ribadito dall'ordinanza n. 101/2019.

Né tantomeno per la rimessione alle Sezioni Unite.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il • Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dallo stesso Tribunale, divenuta irrevocabile in data 2/10/1991, dichiarando contestualmente l'estinzione della pena di cui alla stessa per intervenuta prescrizione . Detto Tribunale ha ritenuto, invero, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., avendo Garofalo, il 7 maggio 1993 e quindi entro il quinquennio dalla data di irrevocabilità della suddetta sentenza, commesso un delitto (ricettazione) per cui è stata inflitta una pena detentiva, giudicato con sentenza irrevocabile in data 16/01/2007. 2. Avverso detta ordinanza Garofalo, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 445, comma 2, cod. proc. pen. e 167 cod. pen. e vizio di motivazione; nonché questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli. Secondo il ricorrente il Giudice avrebbe erroneamente valutato, ai fini della revoca, il momento di commissione del nuovo reato e non quello, invece, rilevante a tali fini del passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna, intervenuto il 16/01/2007, rigettando così illegittimamente l'istanza di estinzione del reato giudicato con sentenza del 17/07/1991, effetto prodottosi ope legis ex art. 445 cod. proc. pen. al decorrere del periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato di tale pronuncia senza che intervenisse ulteriore condanna definitiva per un nuovo reato. A sostegno dell'assunto, il difensore richiama molteplici pronunce di legittimità e della giurisprudenza costituzionale, che conforterebbero la tesi dell'impossibilità di procedere alla revoca della sospensione condizionale essendosi il reato già estinto. Da ultimo, il ricorrente avanza istanza di rimessione alle Sezioni Unite o, in via subordinata, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. ricollega l'estinzione del reato giudicato con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen. alla condizione che nel termine di cinque anni (o di due anni in caso di contravvenzione) l'imputato "non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole". Il testo della norma non prevede in alcun modo che, entro tale termine, debba intervenire anche l'accertamento con sentenza definitiva di tale secondo reato, analogamente, peraltro, a quanto previsto dall'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. per la revoca della sospensione condizionale, la quale interviene di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato "commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva". L'avvenuto accertamento giudiziale in un momento successivo al quinquennio, pertanto, non è ostativo alla revoca del beneficio, rappresentando piuttosto la condizione necessaria per procedersi alla stessa, senza tuttavia rappresentarne il presupposto sostanziale (costituito, invece, dall'aver commesso un nuovo reato nel quinquennio). Si tratta di due momenti distinti, rispetto alla cui rilevanza vi è ampia condivisione nella giurisprudenza di legittimità (si vedano per tutte, quanto alla sospensione condizionale della pena, Sez. 1, n. 18843 del 22/06/2020, non massimata, e quanto all'estinzione del reato di cui al patteggiamento, Sez. 1, n. 43792 del 24/09/2015, Zampini, Rv. 264753) ed anche in quella costituzionale. La stessa ordinanza n. 107/98 Corte Cost. richiamata dal ricorrente, infatti, diversamente da quanto affermato nel ricorso (secondo cui la Consulta farebbe riferimento al passaggio in giudicato della sentenza nel termine di cinque anni) chiarisce espressamente che «il rimettente, per contro, non tiene conto della distinzione tra i due momenti della commissione del reato entro il termine di cinque anni prescritto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e dell'accertamento giudiziale della colpevolezza, che può intervenire anche dopo la scadenza di tale termine [...] tale distinzione sta alla base della disciplina riservata all'istituto, affine a quello oggetto del presente giudizio di costituzionalità, dell'estinzione del reato per il quale sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (art. 167 cod. pen.), e della revoca di diritto della sospensione nel caso in cui il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti (art. 168, comma primo, numero 1, cod. pen.); istituto nei cui confronti giurisprudenza e dottrina pacificamente distinguono tra commissione del nuovo delitto e relativo accertamento giudiziale, ricollegando solo a quest'ultimo la revoca della sospensione condizionale (o della conseguente estinzione del reato), a nulla rilevando che la sentenza irrevocabile sia stata pronunciata oltre il termine stabilito». Tanto premesso, non colgono nel segno le doglianze difensive circa l'impossibilità di procedere alla revoca del beneficio in ragione dell'avvenuta estinzione del reato, nonché circa le diverse posizioni giurisprudenziali in ordine all'operare o meno ope legis di tale estinzione (in relazione alle quali viene invocato l'intervento delle Sezioni Unite), posto che nel caso di specie l'effetto estintivo non poteva dirsi prodotto, non essendosi verificata la condizione cui l'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. subordina l'estinzione del reato (ossia la mancata commissione di ulteriori reati nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento). L'ordinanza gravata ha, pertanto, correttamente statuito in ordine alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena e all'impossibilità di far valere gli effetti di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. Né si ravvedono gli estremi per la rimessione della questione alla Corte Costituzionale, non ravvisandosi i requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, anche a fronte dell'orientamento espresso dalla stessa Corte nella richiamata ordinanza n. 107/98 e ribadito dall'ordinanza n. 101/2019. Né tantomeno per la rimessione alle Sezioni Unite. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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