CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 24253/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 28 gennaio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino disponeva la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso ad [OSCURATO:PERSONA], con efficacia ex tunc, che non si riteneva sostituibile con la detenzione domiciliare. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, che appaiono correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Torino. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha valutato adeguatamente gli elementi informativi acquisiti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni, aveva posto in essere comportamenti violativi del programma trattamentale, segnalati, con nota del 13 dicembre 2024, dalla Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], che, in alcuni casi, avevano richiesto l'intervento degli operatori di polizia. Ritenuto che le ripetute violazioni delle prescrizioni connesse al beneficio penitenziario in questione imponevano di ritenere l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci