CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42579/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'identificazione del Re quale autore del furto ed alla commisurazione della pena. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha ribadito ed ulteriormente argomentato i motivi di ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. Indeducibile è la violazione di legge denunziata ai sensi delle lett. c) dell'art. 606 c.p.p., posto che l'osservanza della regola di giudizio non è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità e la sua violazione può essere valutata esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, che, nella specie, viene denunziato in maniera del tutto generica, riproponendo doglianze già avanzate al giudice del merito e da quest'ultimo confutate con motivazione che il ricorrente ha contestato in maniera assertiva o proponendo rilievi versati in fatto, ma, soprattutto, senza evidenziare i motivi per i quali sarebbe illogico l'affidamento serbato nel confronto tra il genotipo estratto dal residuo ematico rinvenuto sulla scena del crimine e quello conservato nella banca dati e per quali ragioni sarebbe stato quindi necessario procedere all'acquisizione di un campione direttamente dall'imputato per effettuare tale confronto. Generico è poi il motivo relativo alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, posto che la Corte sul punto non si è limitata ad evidenziare che la pena base determinata dal primo giudice risulti inferiore al medio edittale, ma ha altresì argomentato sulla proporzionalità della sanzione in riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, motivazione questa non contrastata dal ricorrente. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma d