CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 giugno 1983; avverso la sentenza del 15 aprile 2021, della Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, arrestato per il reato di cui all'art 497-bis cod. pen., dopo la convalida, è stato giudicato con rito direttissimo. Prima dell'apertura del dibattimento, l'imputato ha concordato con il pubblico ministero l'applicazione della pena di mesi sedici di reclusione, subordinata al beneficio della concessione della sospensione condizionale della pena. Il tribunale, tuttavia, ritenendo di non potere concedere il beneficio, ha rigettato l'istanza. Proposto appello, la corte territoriale, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma ha ritenuto non più recuperabile il rito alternativo richiesto in primo grado. Avverso questa decisione, ricorre per cassazione l'imputato, articolando un solo motivo di censura, con il quale si deduce la nullità della sentenza emessa dalla corte d'appello per inosservanza dell'art. 448 del codice di rito. La corte d'appello, infatti, pur ritenendo fondato il motivo relativo al diniego della sospensione condizionale (che infatti concedeva) e quindi illegittimo il rigetto della richiesta avanzata in primo grado, avrebbe sostenuto di non poter recuperare il rito speciale, affermando che il disposto di cui al richiamato art. 448 cod. proc. pen. sarebbe applicabile alla sola ipotesi del dissenso del pubblico ministero. La decisione, quindi, sarebbe stata resa in violazione della norma richiamata che, invece, equipara, al dissenso reso dal pubblico ministero, il rigetto della domanda (da parte del giudice). Il ricorso è inammissibile. È pur vero che il giudice di appello può accogliere la richiesta dell'imputato rigettata in primo grado, anche nelle ipotesi in cui ritenga ingiustificato il rigetto opposto dal giudice di primo grado, purché vi sia una identità di oggetto nei due giudizi (Sez. 6, n. 41566 del 05/04/2013, Villa, Rv. 257797; Sez. 6, n. 37653 del 06/10/2021, Rv. 282114), circostanza, questa, non contestata. Ma in concreto il contenuto del negozio processuale sotteso al proposto patteggiamento è stato già pienamente recepito nella decisione della corte territoriale. Cosicché, celebrato il giudizio e non essendo altrimenti recuperabile la celebrazione del rito alternativo (e, con essa, la pronuncia di applicazione della pena), un eventuale annullamento della decisione non potrebbe condurre ad un diverso risultato. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle