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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 1985

Cassazione n. 06788/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce: con il primo motivo, la mancanza di motivazione rispetto alle censure formulate nell'atto di appello; con il secondo motivo, la contraddittorietà della sentenza impugnata con quanto risultante dalla certificazione del Sert di Avezzano depositata all'udienza del 19 marzo 2019; con il terzo motivo la contraddittorietà della motivazione con il verbale di perquisizione del 15 giugno 2018; con il quarto motivo, il vizio della motivazione in ordine alla finalità di spaccio e con il quinto l'inosservanza degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, limitandosi a ribadire doglianze già svolte nei precedenti gradi di giudizio, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente e congruamente vagliato e disatteso tali censure con corretti argomenti giuridici; Rilevato che, peraltro, le censure dedotte si risolvono nella proposizione di una versione alternativa dei fatti, inammissibile nel giudizio di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce: con il primo motivo, la mancanza di motivazione rispetto alle censure formulate nell'atto di appello; con il secondo motivo, la contraddittorietà della sentenza impugnata con quanto risultante dalla certificazione del Sert di Avezzano depositata all'udienza del 19 marzo 2019; con il terzo motivo la contraddittorietà della motivazione con il verbale di perquisizione del 15 giugno 2018; con il quarto motivo, il vizio della motivazione in ordine alla finalità di spaccio e con il quinto l'inosservanza degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, limitandosi a ribadire doglianze già svolte nei precedenti gradi di giudizio, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente e congruamente vagliato e disatteso tali censure con corretti argomenti giuridici; Rilevato che, peraltro, le censure dedotte si risolvono nella proposizione di una versione alternativa dei fatti, inammissibile nel giudizio di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ot
Sentenza Cassazione n. 06788/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris